§ 4.3.41 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 20.
Modifiche all'articolo 18 e alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:05/05/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.41 - Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 20.

Modifiche all'articolo 18 e alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 21.

(B.U. n. 40 dell'8 maggio 1998).

 

Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

     1. Limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna:

     a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo massimo, sino al 30 aprile 2000 [1];

     b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° maggio 2000 [1].

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

     1. [2]

     2. [3]

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1999, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 60.

[1] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1999, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 60.

[2] Modifica il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 63.

[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 18 della L.R. 30 dicembre 1993, n. 63.