§ 4.3.34 - Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 9.
Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:02/04/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non [...]
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.34 - Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 9. [1]

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

(B.U. 5 aprile 1996, n. 34).

 

Art. 1. Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

     1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo sino al 30 giugno 1996 [2].

     2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° luglio 1996 [3].

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] L'art. 49 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28 proroga i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, rispettivamente al 28 febbraio ed al 1° marzo 1997.

[3] L'art. 49 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28 proroga i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, rispettivamente al 28 febbraio ed al 1° marzo 1997.