§ 67.3.5 – R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813.
Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:09/05/1932
Numero:813


Sommario
Art. 1.      Agli effetti del presente decreto denominasi
Art. 2.      Nessun motoscafo od imbarcazione munita di motore entro o fuori bordo può navigare senza licenza
Art. 3.      Per ottenere la licenza occorre la visita del motoscafo o della imbarcazione facendone domanda alla capitaneria di porto, od agli uffici a ciò delegati, od al circolo [...]
Art. 4.      Chiunque intenda applicare ad una imbarcazione un motore entro o fuori bordo dovrà ottenere apposita licenza per l'imbarcazione rilasciata nei modi di cui all'art. 3
Art. 5.      Per l'uso dei motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, se di altro tipo, viene [...]
Art. 6.      La licenza del motoscafo, dell'imbarcazione, l'autorizzazione all'uso del motore, od il certificato di cui all'art. 5, quando il motoscafo o l'imbarcazione siano in [...]
Art. 7.      Per i motoscafi e le imbarcazioni con motori entro o fuori bordo acquistati nel regno da sudditi stranieri che vi si trovino di passaggio, può essere rilasciata, nei [...]
Art. 8.      Lo scafo deve portare su ambedue i fianchi poppieri, a carattere ben visibile, il numero di immatricolazione e la sigla di individuazione che verrà stabilita dal [...]
Art. 9.      I motori entro o fuori bordo, compresi quelli di cilindrata non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore ad 11 HP, se di altro tipo, devono portare [...]
Art. 10.      I motoscafi e le imbarcazioni con motore, entro o fuori bordo, che abbiano una potenza tassabile superiore a 20 HP, devono essere muniti di un dispositivo per la marcia [...]
Art. 11.      Ogni passaggio di proprietà di un motoscafo od imbarcazione deve essere denunciato all'autorità governativa, presso la quale il motoscafo o l'imbarcazione sono [...]
Art. 12.      Il ministro per le comunicazioni ha facoltà
Art. 13.      I motoscafi e le imbarcazioni speciali da corsa con motori entro bordo o fuori bordo ed i motori stessi, purchè regolarmente inscritti nei registri dei motoscafi e delle [...]
Art. 14.      I motoscafi e le imbarcazioni di cui all'art. 13 devono portare sui fianchi prodieri, in maniera visibile e nelle misure stabilite dalla federazione italiana [...]
Art. 15.      Salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, ai motoscafi ed alle imbarcazioni con motore immatricolati presso gli Stati esteri, quando partecipano nel Regno [...]
Art. 16.      Nessuno può condurre motoscafi o imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non è munito della patente di abilitazione
Art. 17.      Per essere ammesso agli esami di cui all'articolo precedente il candidato deve fare domanda alla competente Autorità governativa corredata dai seguenti documenti
Art. 18.      L'esame pratico è sostenuto davanti ad un funzionario tecnico designato dalla Capitaneria di porto o ad un ingegnere del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la [...]
Art. 19.      Gli stranieri di passaggio in Italia che intendono conseguire la patente di abilitazione a condurre motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo devono [...]
Art. 20.      Chi conduce motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo senza patente di abilitazione è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000
Art. 21.      Le patenti di abilitazione debbono essere ritirate su ordine della Capitaneria di porto o del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva competenza
Art. 22.      Il Ministro per le comunicazioni può disporre in ogni tempo revisioni generali o parziali delle patenti di abilitazione
Art. 23.      Le funzioni di conduttore e di motorista nei motoscafi e nelle imbarcazioni con motore possono essere riunite in una sola persona
Art. 24. 


§ 67.3.5 – R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813. [1]

Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

(G.U. 16 luglio 1932, n. 163).

 

Titolo unico

MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI CON MOTORE ENTRO O FUORI BORDO

 

Capo I

DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     Agli effetti del presente decreto denominasi:

     Motoscafo: ogni imbarcazione di stazza lorda uguale od inferiore a 25 tonnellate provvista di motore a scoppio od a combustione interna. Per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano al limite di 25 tonnellate di stazza lorda potrà essere sostituito il limite di 25 tonnellate di dislocamento;

     Motore fuori bordo: ogni motore amovibile di qualsiasi tipo applicabile ad una imbarcazione.

     I motoscafi e le imbarcazioni con motore entro o fuori bordo destinati a navigare per uso privato sono soggetti alle norme del presente decreto.

     E' da intendersi per uso privato qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione.

     La stazza è accertata con le norme stabilite dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202.

     Le norme del presente decreto non sono applicabili alle imbarcazioni per motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, ove si tratti di motori di altro tipo, nè ai motori stessi, nè alle persone che li conducono, salvo che le norme medesime dispongano diversamente.

 

Capo II

MATERIALE

 

          Art. 2.

     Nessun motoscafo od imbarcazione munita di motore entro o fuori bordo può navigare senza licenza.

     La licenza è rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici a ciò delegati, ove si tratti di motoscafi od imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque marittime, e dai circoli ferroviari d'ispezione, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque interne.

     I motoscafi e le imbarcazioni muniti di licenza rilasciata dalle capitanerie di porto o dagli uffici a ciò delegati possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne, ed i motoscafi e le imbarcazioni muniti di licenza, rilasciata dai circoli ferroviari di ispezione, possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

     Agli effetti della navigazione marittima dei motoscafi e delle imbarcazioni muniti di motore entro o fuori bordo, l'autorità marittima riconoscerà in luogo della stazza il dislocamento accertato dai circoli ferroviari d'ispezione, ed, agli effetti della navigazione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore entro o fuori bordo nei laghi Maggiore e di Lugano, i circoli ferroviari di ispezione riconosceranno in luogo del dislocamento la stazza accertata dall'autorità marittima.

 

          Art. 3.

     Per ottenere la licenza occorre la visita del motoscafo o della imbarcazione facendone domanda alla capitaneria di porto, od agli uffici a ciò delegati, od al circolo ferroviario d'ispezione, che hanno giurisdizione sulle acque ove il motoscafo o l'imbarcazione normalmente stazionano.

     La domanda, corredata dal titolo di proprietà, deve indicare le generalità del proprietario, la sua residenza, le caratteristiche del motoscafo o della imbarcazione, compresa la portata massima, e quelle del motore.

     In seguito all'esito favorevole della visita eseguita dal registro italiano navale ed aeronautico, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque marittime, o da un ingegnere del circolo ferroviario di ispezione, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque interne, il motoscafo o l'imbarcazione viene inscritto in apposito registro, contrassegnato col numero progressivo, e viene rilasciata la licenza.

 

          Art. 4.

     Chiunque intenda applicare ad una imbarcazione un motore entro o fuori bordo dovrà ottenere apposita licenza per l'imbarcazione rilasciata nei modi di cui all'art. 3.

     Sulla licenza vengono indicate le caratteristiche e le dimensioni della imbarcazione nonchè le caratteristiche generali di potenza e di peso dei motori che possono essere ad essa applicati.

     Per le imbarcazioni sottoposte alla giurisdizione marittima la facoltà di impiegare motori potrà essere annotata sulla licenza rilasciata a termini delle disposizioni del Codice della marina.

     L'uso dei motori entro o fuori bordo è subordinato all'accertamento della idoneità e della potenza tassabile dei motori.

     Il richiedente deve fare domanda alla Capitaneria di porto, o agli uffici a ciò delegati, od ai Circoli ferroviari d'ispezione, secondo la rispettiva competenza, i quali, in seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite, rilasciano apposita autorizzazione contenente i dati e le caratteristiche del motore e quelli relativi alla sua potenza tassabile.

 

          Art. 5.

     Per l'uso dei motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, se di altro tipo, viene rilasciato dalla Capitaneria di porto o dai Circoli ferroviari di ispezione, secondo la rispettiva competenza, un certificato contenente i dati relativi alla cilindrata ed alla potenza del motore, da accertarsi, anche agli effetti fiscali, ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

     Il certificato rilasciato dalle capitanerie di porto è valido anche per le acque interne e quello rilasciato dai Circoli ferroviari di ispezione è valido anche per le acque marittime.

 

          Art. 6.

     La licenza del motoscafo, dell'imbarcazione, l'autorizzazione all'uso del motore, od il certificato di cui all'art. 5, quando il motoscafo o l'imbarcazione siano in navigazione od all'ormeggio, devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari od agenti.

     Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 [2].

     Chi navighi con motoscafo od imbarcazione sforniti di licenza o con motore sfornito di autorizzazione od avente caratteristiche diverse da quelle consentite nella licenza dell'imbarcazione o chi faccia uso di motori fuori bordo della cilindrata non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, se di altro tipo, sforniti del certificato di cui all'art. 5, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, indipendentemente dalle sanzioni previste dal n. 2 dell'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 [3].

 

          Art. 7.

     Per i motoscafi e le imbarcazioni con motori entro o fuori bordo acquistati nel regno da sudditi stranieri che vi si trovino di passaggio, può essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 2, 3 e 4, la licenza e la autorizzazione per l'uso del motore da parte dell'autorità competente, sulla semplice presentazione di un certificato rilasciato da un console dello Stato al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalità del proprietario, la sua residenza all'estero e l'elezione del suo domicilio presso il console che rilascia il certificato.

 

          Art. 8.

     Lo scafo deve portare su ambedue i fianchi poppieri, a carattere ben visibile, il numero di immatricolazione e la sigla di individuazione che verrà stabilita dal ministro per le comunicazioni.

     Chi naviga senza le indicazioni di riconoscimento o con indicazioni incomplete e non facilmente leggibili o con indicazioni non proprie è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 [4].

 

          Art. 9.

     I motori entro o fuori bordo, compresi quelli di cilindrata non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore ad 11 HP, se di altro tipo, devono portare i contrassegni di identificazione.

     Chiunque contraffà, altera o cancella i contrassegni di identificazione del motore, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 [5].

 

          Art. 10.

     I motoscafi e le imbarcazioni con motore, entro o fuori bordo, che abbiano una potenza tassabile superiore a 20 HP, devono essere muniti di un dispositivo per la marcia all'indietro.

     Ogni motore, entro o fuori bordo, compresi quelli di cilindrata non superiore a 500 cc., se a scoppio, o di potenza non superiore ad 11 HP, se di altro tipo, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore o di un dispositivo atto ad eliminare o ad attenuare i rumori e le esalazioni moleste.

     E' vietata qualsiasi alterazione od applicazione di dispositivi, che annulli o riduca gli effetti dell'apparecchio silenziatore.

     Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 [6] .

 

          Art. 11.

     Ogni passaggio di proprietà di un motoscafo od imbarcazione deve essere denunciato all'autorità governativa, presso la quale il motoscafo o l'imbarcazione sono immatricolati, entro trenta giorni dalla data del trasferimento.

     La denuncia è fatta per iscritto dal venditore e dall'acquirente: ad essa deve essere allegata la licenza del motoscafo o dell'imbarcazione ed il titolo di trasferimento.

     L'autorità governativa prende nota del passaggio di proprietà nel registro indicato all'art. 3 e restituisce all'interessato la licenza dopo averne annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

     Qualora il motoscafo o l'imbarcazione siano trasferiti in via permanente in acque diverse da quelle comprese nella giurisdizione dell'autorità governativa, presso la quale sono immatricolati, il proprietario ha l'obbligo di fare immatricolare il motoscafo o l'imbarcazione entro tre mesi dal trasferimento e nei modi prescritti dall'art. 3 presso l'autorità governativa che ha giurisdizione sulle acque nelle quali il motoscafo o l'imbarcazione sono venuti a stazionare.

     Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 [7].

 

          Art. 12.

     Il ministro per le comunicazioni ha facoltà:

     1) di disporre in ogni tempo revisioni generali o parziali dei motoscafi e delle imbarcazioni per motori entro o fuori bordo e dei motori stessi;

     2) di disporre il ritiro delle licenze per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

 

          Art. 13.

     I motoscafi e le imbarcazioni speciali da corsa con motori entro bordo o fuori bordo ed i motori stessi, purchè regolarmente inscritti nei registri dei motoscafi e delle imbarcazioni e dei motori da corsa della Federazione italiana motonautica (F.I.M.), e muniti del certificato, in regolare corso di validità, rilasciato dalla Federazione italiana motonautica, possono, in occasione di gare motonautiche, riconosciute dalla federazione italiana motonautica, ed autorizzate dalle competenti Autorità governative e limitatamente al periodo delle gare stesse, navigare anche se sprovvisti della licenza e della autorizzazione di cui agli articoli 2 e 4.

     I motoscafi e le imbarcazioni speciali da corsa debbono essere sempre pilotati da persone munite della patente di corridore, in regolare corso di validità, rilasciata dalla Federazione italiana motonautica.

 

          Art. 14.

     I motoscafi e le imbarcazioni di cui all'art. 13 devono portare sui fianchi prodieri, in maniera visibile e nelle misure stabilite dalla federazione italiana motonautica, il numero di immatricolazione loro assegnato dalla federazione medesima.

     I motori dei motoscafi e delle imbarcazioni speciali adibiti ad uso esclusivo di corse possono essere privi della inversione di marcia e sforniti di silenziatore.

     L'autorizzazione ad effettuare con i motoscafi e le imbarcazioni di cui all'art. 13 prove ed allenamenti riconosciuti necessari dalla federazione italiana motonautica è concessa dalla competente autorità governativa, che stabilisce gli specchi di acqua, i giorni e le ore nei quali le prove e gli allenamenti possono essere eseguiti.

     Chi contravviene alle disposizioni dell'art. 13 e del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 [8].

 

          Art. 15.

     Salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, ai motoscafi ed alle imbarcazioni con motore immatricolati presso gli Stati esteri, quando partecipano nel Regno a gare motonautiche, sono applicabili le disposizioni degli articoli 13 e 14.

 

Capo III

PERSONALE

 

          Art. 16.

     Nessuno può condurre motoscafi o imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non è munito della patente di abilitazione.

     La patente di abilitazione è rilasciata a seguito di un esame pratico dalla Capitaneria di porto o dal Circolo ferroviario d'ispezione secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito.

     La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria di porto è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal Circolo ferroviario d'ispezione è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

     Sono esonerati dall'esame di cui al secondo comma del presente articolo il personale della Regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, semprechè il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui è in possesso.

 

          Art. 17.

     Per essere ammesso agli esami di cui all'articolo precedente il candidato deve fare domanda alla competente Autorità governativa corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato medico con firma legalizzata nei modi di legge in data non anteriore a tre mesi dal quale deve risultare che l'aspirante:

     1) non è affetto da malattie fisiche o psichiche che gli impediscano di esercitare le mansioni per le quali chiede di essere abilitato;

     2) non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

     3) ha campo visivo e senso cromatico normali e presenta acutezza visiva uguale complessivamente a 14/10 (tavole Snellen) raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di -5d o +3d;

     4) ha udito normale.

     I monocoli possono ottenere la patente di abilitazione, sempre che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad 8/10 raggiunto senza correzione di lenti.

     Al certificato medico devono essere annesse due fotografie firmate dal richiedente e delle quali una vistata dal medico.

     E' in facoltà dell'Autorità governativa di sottoporre il richiedente prima dell'esame a visita di verifica da parte di un medico nominato di ufficio ed a spese del richiedente medesimo.

     b) certificato penale in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente non sia incorso nelle condanne di cui ai numeri 4, 5 e 6 della prima parte dell'art. 21.

     Qualora il richiedente non abbia raggiunto gli anni 21, ma compiuto gli anni 18, per essere ammesso all'esame deve produrre anche il consenso del genitore o di chi ne fa le veci.

     Il richiedente non può essere ammesso all'esame ove si trovi nelle condizioni di cui al n. 3 della prima parte dell'art. 21.

 

          Art. 18.

     L'esame pratico è sostenuto davanti ad un funzionario tecnico designato dalla Capitaneria di porto o ad un ingegnere del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque nelle quali l'esame viene eseguito.

     Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole l'esame potranno ripeterlo dopo trascorso almeno un mese senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

 

          Art. 19.

     Gli stranieri di passaggio in Italia che intendono conseguire la patente di abilitazione a condurre motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo devono osservare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

     In luogo dei documenti indicati alla lettera b) dell'art. 17 è in loro facoltà di produrre una dichiarazione equipollente di un console dello Stato a cui appartengono, dalla quale deve risultare anche la residenza del richiedente all'estero e l'elezione del suo domicilio presso il console che rilascia la dichiarazione.

     Gli stranieri muniti di certificato di abilitazione a condurre motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo di cui all'art. 1, rilasciato dal paese di origine e riconosciuto in regolare corso di validità da un console dello Stato a cui appartengono, sono autorizzati a condurre nelle acque del regno motoscafi od imbarcazioni con motore per il periodo di un anno dalla data della dichiarazione del console, senza che sia prescritto alcun altro documento. Trascorso l'anno, debbono munirsi della patente di abilitazione italiana, a termine degli articoli 16 e 17, producendo inoltre il certificato di abilitazione rilasciato nel paese di origine, che tiene luogo degli esami di cui all'art. 18.

 

          Art. 20.

     Chi conduce motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo senza patente di abilitazione è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 [9].

     Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace chi conduce un motoscafo od imbarcazione con motore, quando la patente o l'autorizzazione gli sia stata ritirata.

 

          Art. 21.

     Le patenti di abilitazione debbono essere ritirate su ordine della Capitaneria di porto o del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva competenza:

     1) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto;

     2) ogni qualvolta, in seguito a revisione generale o parziale, venga a mancare nel titolare della patente la idoneità fisica, psichica o morale;

     3) quando il titolare della patente sia sottoposto all'ammonizione o alla libertà vigilata o al confino di polizia;

     4) quando il titolare della patente abbia riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per la durata superiore a cinque anni;

     5) quando il titolare della patente sia stato condannato due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia superiore ad un anno, se si tratti di un altro delitto;

     6) quando il titolare della patente sia stato condannato tre volte per ubriachezza o tre volte per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed alle disposizioni che regolano la navigazione;

     7) quando il titolare della patente non si presenti senza giustificato motivo alla visita di revisione e continui ad usufruire della patente;

     8) nel caso di collisione che abbia cagionato gravi lesioni personali o grave danno alle cose.

     Le patenti di abilitazione possono essere ritirate su ordine della Capitaneria di porto o del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva competenza:

     a) quando il titolare della patente, che alla visita medica sia risultato avere il minimo di acutezza visiva raggiunto con correzione di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;

     b) quando il titolare della patente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

     c) quando il titolare della patente abbia commesso atti di imprudenza o d'imperizia tali, da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni.

     Nei casi in cui ai numeri 4, 5 e 6 del presente articolo, il condannato può ottenere nuovamente la patente quando sia stato riabilitato a termini del Codice di procedura penale.

     I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile debbono darne immediata partecipazione alla Capitaneria di porto od al Circolo ferroviario di ispezione, quando nei casi indicati nei numeri 4, 5 e 6 del presente articolo risulti che il condannato sia munito di patente di abilitazione.

     E' in facoltà delle Capitanerie di porto o del Circolo ferroviario di ispezione di revocare l'ordine di ritiro della patente, quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo.

     Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è concessa all'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al ministro per le comunicazioni.

 

          Art. 22.

     Il Ministro per le comunicazioni può disporre in ogni tempo revisioni generali o parziali delle patenti di abilitazione.

 

          Art. 23.

     Le funzioni di conduttore e di motorista nei motoscafi e nelle imbarcazioni con motore possono essere riunite in una sola persona.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire per qualsiasi tipo di nave adibita alla navigazione interna, sia in servizio privato che pubblico, la composizione numerica dell'equipaggio.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

          Art. 24. [10]


[1] Convertito in legge dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1884.

[2] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] Importo elevato dall' art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così elevato da ultimo per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090.