§ 4.2.21 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24.
Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/09/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Domanda di autorizzazione.
Art. 3.  Procedimento ordinario.
Art. 4.  Autorizzazioni.
Art. 5.  Procedimento abbreviato.
Art. 6.  Autorizzazione provvisoria.
Art. 7.  Disposizioni urbanistiche.
Art. 8.  Attraversamento di beni demaniali e zone vincolate e interferenze con opere pubbliche.
Art. 9.  Accesso nei fondi altrui per la compilazione di progetti.
Art. 10.  Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
Art. 11.  Obblighi conseguenti all'autorizzazione.
Art. 12.  Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti.
Art. 13.  Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.
Art. 14.  Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.
Art. 15.  Determinazione dell'indennità.
Art. 16.  Canoni a Regione, Province e Comuni.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Sanzioni amministrative.
Art. 19.  Abrogazioni.


§ 4.2.21 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24.

Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt.

(B.U. n. 81 del 10-9-1991).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale non superiore a 150.000 volt.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:

     a) le norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

     b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL);

     c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.

 

Titolo II

PROCEDIMENTO

 

     Art. 2. Domanda di autorizzazione.

     1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

     2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

     3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonchè le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

     4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

     5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonchè alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.

     6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo [1].

     6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

     a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni [2].

     6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore [3].

     6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province interessate l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture” [4].

 

     Art. 3. Procedimento ordinario.

     1. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, ove non vi abbia provveduto il richiedente, dispone:

     a) la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni possono essere presentate.

     b) l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè, qualora richiesto, all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. del 18 marzo 1965, n. 342.

     2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, chiunque vi abbia interesse può presentare all'ufficio regionale del Genio civile competente eventuali osservazioni e opposizioni.

     3. I comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 dell'art. 8, comunicano all'ufficio regionale del Genio civile, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di autorizzazione, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata; trascorso il termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

     4. In caso di contrasto tra le condizioni indicate da due o più enti e amministrazioni, l'ufficio regionale del Genio civile, individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandoli a esprimere le proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito. Trascorso tale termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

     5. L'ufficio regionale del Genio civile comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonchè le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del comma 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a formulare, nei successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.

     6. L'ufficio regionale del Genio civile, entro trenta giorni dall'adempimento delle procedure di cui ai comma precedenti trasmette la documentazione per il parere di competenza:

     a) alla Commissione consultiva prevista dall'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee e impianti elettrici che interessano il territorio di una provincia. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera;

     b) alla Commissione tecnica regionale - Sezione opere pubbliche prevista dall'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee e impianti elettrici che interessino il territorio di più province. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, salvo quanto disposto nella lett. c);

     c) alla Commissione tecnica regionale - Sezione urbanistica, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 30, nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee ed impianti elettrici che interessano più province e ricadono in aree soggette a vincolo ai sensi dell'art. 7 della legge 28 giugno 1939, n. 1497. Il parere sostituisce a ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

     7. Il parere previsto dalle lett. a) e b) del comma 6 è emesso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della documentazione; trascorso inutilmente il termine, si procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

 

     Art. 4. Autorizzazioni.

     1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato:

     a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;

     b) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;

     c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente e i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell'art. 7.

     2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo a impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati. Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell’articolo 2 comma 6 ter [5].

     3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

     4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 18, sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della autorizzazione.

 

     Art. 5. Procedimento abbreviato.

     1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di interessi pubblici e privati. In tal caso l'ufficio regionale del Genio civile omette le pubblicazioni di cui al comma 1 dell'art. 3.

     2. L'autorizzazione, purché l'opera non ricada in zone soggette a vincolo ai sensi del Capo II, Parte Terza, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 1372” o nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica, si intende rilasciata qualora il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile ovvero il dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4, non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi [6].

 

     Art. 6. Autorizzazione provvisoria.

     1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente regionale del dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4, possono autorizzare, l'inizio delle costruzioni di cui all'art. 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è depositata presso la Tesoreria regionale nella misura stabilita dai dirigenti competenti ai sensi del comma 1 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     3. L'ENEL è esonerato dal depositare la cauzione a norma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

     4. L'autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

     5. Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori.

 

     Art. 7. Disposizioni urbanistiche.

     1. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche di trasformazione, deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere rientrano nella categoria di cui alla lett. f) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     2. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità alla presente legge non occorre la concessione edilizia di cui all'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; la valutazione sotto il profilo urbanistico è effettuata dall'organo consultivo competente ai sensi delle lett. a), b) e c) del comma 6 dell'art. 3.

     3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita.

     4. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie, di cui ai comma 1 e 3, non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il comune, ai sensi dell'art. 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con deliberazione consiliare, si esprime in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'ufficio regionale del Genio civile per il seguito dell'istruttoria. Trascorso inutilmente il termine, il parere si intende espresso favorevolmente. Quando le opere di cui al comma 3 vengono realizzate in zone destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi, servizi e destinazione agricola, sono da ritenersi conformi alle previsioni urbanistiche.

     5. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al comma 4, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente. Il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

     6. Nel caso in cui il parere del comune richiesto dal comma 4 sia negativo, il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Attraversamento di beni demaniali e zone vincolate e interferenze con opere pubbliche.

     1. Per l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, di linee, di cabine stazioni elettriche e relative opere accessorie che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste pubbliche, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o a impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche o appoggiarsi a esse, il soggetto esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione.

     2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari e aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

     3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano per i lavori di manutenzione ordinaria.

 

     Art. 9. Accesso nei fondi altrui per la compilazione di progetti.

     1. Per l'accesso nei fondi altrui, al fine di compilare progetti di opere di impianti elettrici, si osserva, quanto disposto dall'art. 110 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     2. La cauzione prevista al comma 4 del citato art. 110 non è richiesta quando si tratti dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate.

 

     Art. 10. Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

     1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alla presente legge.

     2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli elettrodotti da costruirsi da parte dell'ENEL ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

     3. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. I termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità, ove non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, possono essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

 

     Art. 11. Obblighi conseguenti all'autorizzazione.

     1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle leggi vigenti.

     2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

 

     Art. 12. Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti.

     1. Le linee elettriche la cui tensione sia inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente, in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nello stesso provvedimento di autorizzazione.

     2. Le linee elettriche la cui tensione è uguale o superiore a 120.000 volt sono inamovibili, fatto salvo il disposto dell'art. 13.

     3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 6.

 

     Art. 13. Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere della Commissione tecnica regionale, Sezione opere pubbliche, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio regionale del Genio civile, può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza regionale già autorizzate, quando ciò si renda necessario per ragioni di pubblico interesse.

     2. L'esercente ha diritto al rimborso delle spese relative da parte dell'Amministrazione richiedente lo spostamento o la modifica.

     3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, della variante dell'impianto da eseguire.

 

     Art. 14. Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.

     1. Le linee elettriche e relative opere accessorie sono soggette a collaudo che dovrà accertare:

     a) l'ultimazione dei lavori;

     b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;    c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

     d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione;

     e) l'adozione di misure di sicurezza di cui all'art. 11.

     2. Gli accertamenti di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1 sono sostituiti da un attestato dell'esercente qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano costruite con l'impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339.

     3. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulta il buon esito di quanto previsto dal comma 1.

     4. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 30.000 volt di proprietà dell'ENEL o degli enti o aziende di cui al n. 5 dell'art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il collaudo si intende sostituito, a ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 1.

     5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi delle leggi regionali 16 luglio 1976, n. 30 e 16 agosto 1984, n. 42, i collaudatori per l'espletamento delle relative operazioni di collaudo.

     6. Il collaudo è eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

     7. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

 

Titolo III

INDENNITA' E CANONI

 

     Art. 15. Determinazione dell'indennità.

     1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 5 del suddetto art. 123, è commisurata:

     a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni o dai cavi interrati o dalle cabine o da altre costruzioni, aumentate, ove occorra, delle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;

     b) a un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

     c) a un sedicesimo del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia asservita, detratte le aree considerate alle lettere a) e b).

     2. Il valore dei terreni viene determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni per i terreni agricoli, mentre per i terreni con destinazione edificatoria rientranti nelle perimetrazioni urbane, nei piani di fabbricazione o nei piani regolatori comunali si applicheranno i valori di mercato. Il calcolo eseguito come indicato al comma 1 determina il valore delle indennità da corrispondere al concedente la servitù per linee elettriche amovibili, mentre, nel caso di servitù inamovibile, il valore di cui sopra deve essere raddoppiato.

     3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

 

     Art. 16. Canoni a Regione, Province e Comuni.

     1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione della indennità di servitù è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

     2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle province e dei comuni di richiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità di servitù determinata secondo i criteri di cui all'art. 15.

     3. Il pagamento di quanto previsto dai commi 1 e 2 non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi del comma 5, dell'art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore ai 30.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata la autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale presentando all'Ufficio regionale del Genio civile competente per territorio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 apposita istanza corredata da:

     a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000. Tale documentazione, limitatamente agli impianti fino a 1.000 volt che si diramino da impianti con tensione da 1.000 volt a 30.000 volt, viene sostituita da un elenco e una corografia delle cabine di trasformazione per la distribuzione all'utenza;

     b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate tale relazione può essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni stesse;

     c) una dichiarazione del soggetto esercente o del legale rappresentante, attestante, sotto la propria responsabilità, la non sussistenza di opposizioni da parte degli enti e delle amministrazioni interessate.

     2. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio trasmette, entro trenta giorni, le istanze di autorizzazione al Presidente della Giunta regionale che approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

     3. Per gli impianti aventi tensione fino a 30.000 volt autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate, e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dal comma 4 dell'art. 14 viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in servizio, nè ha dato origine a contestazione da parte di terzi.

 

     Art. 18. Sanzioni amministrative.

     1. L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

     3. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare d'ufficio e a spese del proprietario, la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42:

     a) il numero 2 del comma 6 dell'art. 25;

     b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 27;

     c) il comma 4 dell'art. 29.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2014, n. 30. La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 2015, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»

[2] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 marzo 2022, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 giugno 2021 n. 19.