§ 40.2.41 - L. 28 giugno 1986, n. 339.
Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:28/06/1986
Numero:339


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.
Art. 2.      1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree [...]
Art. 3.      1. Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 dovranno comunque prevedere:
Art. 4.      1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente art. 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.      1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente art. 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del [...]
Art. 6.      1. Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


§ 40.2.41 - L. 28 giugno 1986, n. 339.

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

(G.U. 10 luglio 1986, n. 158).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche che, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

     2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

     3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3.

     1. Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 dovranno comunque prevedere:

     a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

     b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

 

     Art. 4.

     1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente art. 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 5.

     1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente art. 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 6.

     1. Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente art. 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.