§ 4.2.8 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 95.
Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457. (B.U. n. 62 del 12-12-1979).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/12/1979
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio regionale.
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta regionale.
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.  Delega al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile.
Art. 6.  Approvazione dei programmi esecutivi di intervento.
Art. 7.  Nuove costruzioni.
Art. 8.  Recupero.
Art. 9.  Collaudo.
Art. 10.  Nuove costruzioni.
Art. 11.  Recupero.
Art. 12.  Variazioni al bilancio.
Art. 13.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.8 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 95.

     Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457. (B.U. n. 62 del 12-12-1979).

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la Regione del Veneto, con la presente legge, regola l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457: «Norme per l'edilizia residenziale».

 

Titolo I

COMPETENZE

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio regionale.

     Il Consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla Giunta regionale:

     a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:

     1. con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

     2. con la realizzazione di nuove costruzioni;

     3. con gli interventi di edilizia rurale;

     b) [1];

     c) [1];

     d) [1];

     e) [1].

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta regionale.

     La Giunta regionale:

     a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata;

     b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, secondo le prescrizioni e le priorità stabilite dalla legge regionale di attuazione dell'art. 25 della legge n. 457/1978, approvando le graduatorie dei soggetti che hanno presentato domanda per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata nell'ambito delle delimitazioni territoriali e delle relative quote assegnate dal Consiglio regionale nel progetto biennale d'intervento;

     c) [1];

     d) forma e gestisce l'anagrafe degli assegnatari secondo la legge regionale di attuazione dell'art. 4, lett. f), della legge n. 457/1978;

     e) [1];

     f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. [2]

     Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato emana i decreti:

     a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata- convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3, lett. a), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;

     b) d'impegno e di concessione dei fondi, di cui all'art. 35 della legge n. 457/1978, assegnati alla Regione per l'edilizia sovvenzionata, a ciascun Ente attuatore;

     c) d'impegno e di concessione dei contributi, di cui agli artt. 36 e 37 della legge n. 457/1978, assegnati alla Regione per l'edilizia residenziale agevolata-convenzionata, a ciascun soggetto beneficiario nella misura determinata ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge medesima, nonchè d'impegno e di concessione dei contributi di cui all'art. 38 della legge medesima in favore dei soggetti incaricati di programmi di completamento prescelti in base alle procedure di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

     d) di revisione dei tassi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, a carico di ciascun assegnatario di abitazione fruente di mutuo agevolato con le modalità di cui all'art. 19, secondo e terzo comma, della legge medesima.

     Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato:

     a) stipula la convenzione con gli Istituti di credito fondiario per la disciplina della concessione dei mutui agevolati;

     b) comunica ogni tre mesi al CER e alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. la situazione di cassa di cui alla lett. h) dell'art. 4 della legge n. 457/1978;

     c) redige la relazione annuale di cui alla lett. i) dell'art. 4 della legge n. 457/1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la comunica al CER e al Consiglio regionale;

     d) raccoglie e coordina le domande dei Comuni di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modifiche e le trasmette alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.

 

     Art. 5. Delega al Direttore dell'Ufficio regionale del Genio Civile. [3]

 

Titolo II

PROCEDURE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA

 

     Art. 6. Approvazione dei programmi esecutivi di intervento. [4]

     Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.

     2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione.

 

     Art. 7. Nuove costruzioni.

     Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi della legge n. 457/1978, l'Ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:

     1) relazione dalla quale risultino:

     - le caratteristiche dell'area assegnata e la sua idoneità in relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;

     - la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;

     - la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;

     - le tipologie da rispettare;

     - il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;

     - la forma di aggiudicazione dei lavori;

     - i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;

     2) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;

     3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.

 

     Art. 8. Recupero.

     Per ogni singolo intervento di recupero finanziario ai sensi della legge n. 457/1978, l'Ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:

     1) relazione dalla quale risultino:

     - la localizzazione dell'intervento;

     - il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

     - lo strumento urbanistico vigente sull'area oggetto dell'intervento;

     - la disponibilità dell'immobile;

     - la forma di aggiudicazione dei lavori;

     - i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;

     2) copia della deliberazione del Consiglio comunale

sull'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;

     3) copia della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 457/1978;

     4) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;

     5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.

 

     Art. 9. Collaudo.

     Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette a collaudo definitivo a norma di legge.

     (omissis) [5].

     Il collaudatore è nominato dalla Regione, su richiesta dell'Ente attuatore.

 

Titolo III

PROCEDURE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

 

     Art. 10. Nuove costruzioni. [4]

     I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l'esercizio del controllo di cui alla lett. h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

     b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.

 

     Art. 11. Recupero. [4]

     I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

     b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Variazioni al bilancio.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni statali di cui alla legge n. 457/1978 ed alle corrispondenti erogazioni.

 

     Art. 13. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Lettera abrogata dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[2] L'art. 5 della L.R. 19 luglio 1983 n. 40 assegna i decreti di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente articolo alla competenza del dirigente coordinatore dell'edilizia abitativa.

[3] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[5] Vedi ora le disposizioni previste dalla L.R. n. 42/1984 (B.U. n. 38/1984).

[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall art. 68 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.