§ 4.1.19 - Legge Regionale 19 luglio 1983, n. 40.
Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/07/1983
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Bandi di concorso.
Art. 3.  Contenuto dei bandi di concorso.
Art. 4.  Commissione di concorso.
Art. 5.  Attribuzioni procedurali.
Art. 6.  Attuazione delle leggi dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 7.  Definizione della normativa tecnica.
Art. 8.  Cooperative edilizie. Interventi di nuova costruzione.
Art. 9.  Cooperative edilizie. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 10.  Imprese di costruzione. Interventi di nuova costruzione.
Art. 11.  Imprese di costruzione. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 12.  Privati. Interventi di recupero del patrimonio esistente.
Art. 13.  Enti pubblici. Interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio esistente.
Art. 14.  Interventi di completamento.
Art. 15.  Limitazioni.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Abrogazione di precedenti disposizioni.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.19 - Legge Regionale 19 luglio 1983, n. 40.

     Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.

(B.U. n. 33 del 22-7-1983).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     Le disposizioni della presente legge, disciplinano le procedure per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, e di tutti i beneficiari, comunque fruenti di contributi statali o regionali diretti all'acquisto di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente o alla costruzione di nuovi alloggi.

 

     Art. 2. Bandi di concorso.

     Per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale emana bandi di concorso distinti per ciascuna delle seguenti categorie di operatori:

     a) cooperative edilizie e loro consorzi;

     b) imprese di costruzione e loro consorzi;

     c) privati, anche riuniti in consorzio.

     I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. Contenuto dei bandi di concorso.

     I bandi di concorso per tipi di intervento, debbono riferirsi agli ambiti territoriali determinati ai sensi delle Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 95, i quali per i privati, fruenti di contributo pubblico per l'acquisto, la costruzione o il recupero, dovranno coincidere, di norma, con tutto il territorio regionale.

     I bandi di concorso debbono indicare:

     a) le condizioni di ammissibilità;

     b) i requisiti dei richiedenti;

     c) i criteri prioritari e i relativi punteggi a essi attribuiti per la scelta degli operatori e il ricorso al sorteggio a condizioni di parità;

     d) l'importo e/o il numero degli alloggi ammessi a finanziamento pubblico e le caratteristiche di ciascun intervento, sulla base dei costi massimi ammissibili;

     e) i documenti da allegare e il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

     f) la data alla quale devono essere possedute le condizioni di ammissibilità e i requisiti che determinano la posizione nella graduatoria.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     I soci prenotatari e di riserva delle cooperative e i privati proprietari devono avere la propria residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale previsto dal bando.

 

     Art. 4. Commissione di concorso. [2]

 

     Art. 5. Attribuzioni procedurali.

     I decreti di cui ai punti a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95, sono emanati dal dirigente coordinatore dell'edilizia abitativa anziché dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

 

     Art. 6. Attuazione delle leggi dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica.

     L'attuazione dei compiti attribuiti alla Regione dalle leggi dello Stato in materia di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica è demandata, rispettivamente alla Giunta regionale e al suo Presidente in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95, quest'ultimo così come modificato dal precedente articolo 5.

 

     Art. 7. Definizione della normativa tecnica. [2]

 

Titolo II

CRITERI PRIORITARI PER LA SCELTA

DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

 

     Art. 8. Cooperative edilizie. Interventi di nuova costruzione.

     La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi per gli interventi di nuova costruzione deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri prioritari:

     a) titolarità dell'area in proprietà o in diritto di superficie; delibera di assegnazione dell'area, già di proprietà comunale o con decreto di occupazione di urgenza;

     b) avvenuta sottoscrizione della convenzione ex art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero ex artt. 7 e 8 della legge 27 gennaio 1977, n. 10;

     c) base sociale.

     A parità di punteggio la precedenza è attribuita alle cooperative e loro consorzi che abbiano partecipato al precedente bando di concorso relativo all'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale senza inclusione utile in graduatoria ma con almeno il 50 per cento del punteggio utile per l'assegnazione del contributo.

     Perdurando la parità di punteggio la precedenza è attribuita alle cooperative e loro consorzi che nei loro interventi prevedano l'adozione di tecniche progettuali e costruttive atte al conseguimento di effettivi e significativi risparmi gestionali energetici, anche attraverso tecniche di recupero, operando in conformità alla emananda normativa tecnica o, in assenza di quest'ultima, alle indicazioni deliberate dalla Giunta regionale contestualmente alla approvazione dei bandi.

     Nei bandi di concorso relativi all'ambito territoriale in cui è inserito il comune di Venezia è attribuita priorità alle cooperative edilizie che realizzano programmi costruttivi nel centro storico di Venezia o nelle altre isole della laguna.

 

     Art. 9. Cooperative edilizie. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

     La individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati al punto c) del precedente art. 8 e sui seguenti altri criteri:

     a) avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) numero dei soci residenti negli alloggi da recuperare.

     A parità di punteggio si applicano i criteri di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

     Valgono i criteri di priorità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

 

     Art. 10. Imprese di costruzione. Interventi di nuova costruzione.

     La individuazione delle imprese e loro consorzi deve essere effettuata sulla base di criteri stabiliti ai punti a) e b) del precedente art. 8 e inoltre dei seguenti altri criteri:

     a) continuità di realizzazione dei programmi considerata la qualità del patrimonio realizzato, anche in relazione al minor costo unitario degli alloggi e del tempo medio di realizzazione degli stessi;

     b) sistema costruttivo e tipologia edilizia finalizzati al contenimento dei costi.

     A parità di punteggio la precedenza è attribuita alle imprese e loro consorzi che nei loro interventi prevedano l'adozione di tecniche progettuali e costruttive atte al conseguimento di effettivi e significativi risparmi gestionali energetici, anche attraverso tecniche di recupero, operando in conformità alla emananda normativa tecnica o, in assenza di quest'ultima, alle indicazioni deliberate dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei bandi. Nei bandi di concorso relativi all'ambito territoriale in cui è inserito il comune di Venezia è attribuita priorità alle imprese di costruzione che realizzano programmi costruttivi nel centro storico di Venezia o nelle altre isole della laguna.

 

     Art. 11. Imprese di costruzione. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

     La individuazione delle imprese di costruzione e loro consorzi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati ai punti a) e b) del precedente art. 10 e inoltre al punto a) del precedente art. 9.

 

     Art. 12. Privati. Interventi di recupero del patrimonio esistente.

     La individuazione dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio, deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

     a) fattibilità dell'intervento in relazione allo strumento urbanistico vigente;

     b) categoria dell'intervento di recupero secondo le definizioni di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     c) stato di degrado dell'immobile;

     d) interventi riguardanti più alloggi costituenti un'unica unità edilizia;

     e) numero degli occupanti in relazione alle caratteristiche dell'alloggio;

     f) reddito del nucleo familiare come stabilito dagli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

     g) avvenuta sottoscrizione della convenzione in cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     h) appartenenza del richiedente alla categoria degli emigranti.

     Valgono, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati da privati, i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

 

     Art. 13. Enti pubblici. Interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio esistente.

     Gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente verranno individuati, per i comuni e gli istituti autonomi delle case popolari, sulla base di programmi d'intervento presentati dagli stessi enti pubblici.

     I comuni e gli istituti autonomi delle case popolari interessati agli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, di nuove costruzioni e di recupero del patrimonio edilizio esistente, dovranno presentare programmi biennali per gli interventi che intendano attuare.

     I programmi ammessi a finanziamento sono individuati da ciascun progetto biennale di intervento.

 

     Art. 14. Interventi di completamento.

     Un'aliquota non superiore al 25 per cento dei finanziamenti può essere destinata al completamento delle iniziative di edilizia agevolata- convenzionata avviate in esecuzione dei precedenti progetti biennali finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Gli interventi di completamento possono essere ammessi al finanziamento solo per la parte di programma, richiesto in precedenza dall'operatore, che risulta non essere stato finanziato con il precedente progetto biennale d'intervento e a condizioni che:

     a) l'intervento già finanziato sia realizzato per un quota non inferiore al 30 per cento;

     b) l'intervento di completamento ricada nell'ambito territoriale previsto dal programma per il quale è già stato concesso il precedente finanziamento;

     c) il numero degli alloggi e l'importo previsto complessivamente dal programma stesso non siano superiori a quanto disposto dall'art. 3, lettera d), della presente legge.

     Priorità nella concessione dei finanziamenti è concessa al programma per il quale risulta minore il rapporto tra il numero degli alloggi finanziati e quello degli alloggi richiesti nel programma, tenuto conto del limite di cui al punto d) del precedente art. 3.

     L'individuazione dei soggetti incaricati degli interventi di completamento, avviene sulla base di una graduatoria unica regionale per ciascuna categoria di operatori formulata dalla Giunta regionale in relazione ai criteri indicati ai precedenti articoli.

     I fondi non utilizzati per le finalità di cui sopra saranno destinati, distintamente per ciascuna categoria di operatori, al finanziamento di nuove abitazioni.

 

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 15. Limitazioni.

     Ogni cooperativa edilizia non può partecipare, per il medesimo bando di concorso, a più di una richiesta di finanziamento di interventi di edilizia agevolata-convenzionata con i medesimi soci per ciascun progetto biennale.

     Ogni impresa di costruzione non può ottenere più di due finanziamenti di edilizia agevolata-convenzionata per ciascun progetto biennale.

     Per gli interventi di recupero si applicano le disposizioni di cui al titolo 4° della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     Per la realizzazione di quanto previsto dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da erogarsi con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale e a valersi sui fondi stanziati sul capitolo 040028 del bilancio di previsione approvato per l'esercizio 1983.

 

     Art. 17. Abrogazione di precedenti disposizioni.

     E' abrogata la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 67.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[1] Comma abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.