§ 3.9.27 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 31.
Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:18/04/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione del marchio.
Art. 3.  Concessione dell'uso del marchio.
Art. 4.  Produzioni tutelate.
Art. 5.  Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.
Art. 6.  Comitato di tutela.
Art. 7.  Compiti del Comitato di tutela.
Art. 8.  Regolamento d'uso.
Art. 8 bis.  Disposizioni di rinvio.
Art. 9.  Procedure.
Art. 9 bis.  Abrogazioni.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 3.9.27 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 31.

Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio.

(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine del mobile d'arte in stile prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, in quanto patrimonio della cultura e del lavoro decennali di tali area.

 

     Art. 2. Istituzione del marchio.

     1. La Giunta regionale, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro il 31 dicembre 1996 [1].

 

     Art. 3. Concessione dell'uso del marchio. [2]

     1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona.

 

     Art. 4. Produzioni tutelate.

     1. Ai fini della presente legge è tutelata la produzione di mobili d'arte in stile, costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali della zona con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso.

 

     Art. 5. Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

     1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale e presso il comitato di tutela di cui all'articolo 6.

 

     Art. 6. Comitato di tutela.

     1. E' istituito il comitato di tutela del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese [3].

     2. Il comitato è composto da nove esperti designati:

     a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;

     b) due designati dall'Anci veneto su indicazione dei comuni di cui all'articolo 1, eccettuati i comuni di cui alla lettera a);

     c) uso designato dalla Camera di commercio di Verona;

     d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di Verona.

     3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

     4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

     5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 ed è convocato dal segretario del medesimo.

     6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

 

     Art. 7. Compiti del Comitato di tutela.

     1. Il comitato svolge i seguenti compiti:

     a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

     b) esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio;

     c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

     d) proporre le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

     e) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuitigli dalla Giunta Regionale.

     2. I pareri di cui alla lettera b), e le proposte di cui alla lettera d), del comma 1 sono vincolanti.

 

     Art. 8. Regolamento d'uso.

     1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela. 2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:

     a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;

     b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i mobili d'arte in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

 

          Art. 8 bis. Disposizioni di rinvio. [4]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.

 

     Art. 9. Procedure.

     1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1996 [5], delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.

     2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

 

           Art. 9 bis. Abrogazioni. [6]

     1. L'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 9 sono abrogati.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa di lire 30 milioni per l'attuazione della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di pari importo nel bilancio del 1995 nel capitolo di nuova istituzione n. 30028 denominato «Spese per la richiesta di concessione del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese», mediante diminuzione di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti normali».

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 18 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[3] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[4] Articolo aggiuto dall’art. 18 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.

[5] Termine così prorogato dall'art. 18 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 19 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 19.