§ 5.2.191 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.
Garante regionale dei diritti della persona.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:24/12/2013
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Istituzione
Art. 2.  Requisiti
Art. 3.  Elezione e durata in carica
Art. 4.  Ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 5.  Revoca
Art. 6.  Trattamento economico
Art. 7.  Funzioni e compiti generali del Garante
Art. 8.  Poteri
Art. 9.  Criteri di azione
Art. 10.  Rapporti istituzionali
Art. 11.  Funzioni di difesa civica
Art. 12.  Procedimento
Art. 13.  Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età
Art. 14.  Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 15.  Organizzazione dell’ufficio
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 18.  Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei [...]
Art. 19.  Disposizioni transitorie


§ 5.2.191 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.

Garante regionale dei diritti della persona.

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 115)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Istituzione

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.

2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

 

     Art. 2. Requisiti

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l’elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

 

     Art. 3. Elezione e durata in carica

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell’elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l’incarico cui sono chiamato nell’interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".

4. [Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo Garante] [1].

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall’elezione, la nuova elezione del Garante è posta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell’ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all’elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

 

     Art. 4. Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;

c) i sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell’elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di ogni altra funzione, con l’espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all’elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

 

     Art. 5. Revoca

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

 

     Art. 6. Trattamento economico [2]

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione da assumere entro quindici giorni dalla prestazione del giuramento di cui all’articolo 3, comma 3, provvede a definire l’indennità da corrispondere al Garante, determinandola con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti, in misura non superiore al 60 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1 e dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, spetta al Garante che non risiede a Venezia, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell’Ufficio del Garante, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; spetta altresì al Garante che, per ragioni attinenti all’Ufficio, si reca in località diverse da quelle di residenza, il trattamento economico di missione previsto dall’articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

 

TITOLO II

Funzioni

 

CAPO I

Il Garante

 

     Art. 7. Funzioni e compiti generali del Garante

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla Regione funzioni regionali;

b) promuove iniziative per l’analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;

c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;

e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;

f) promuove la conoscenza dell’istituzione del Garante e della sua azione sia presso l’opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;

g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;

h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;

i) si avvale dell’assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

2. Nell’esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all’attuazione del diritto al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

 

     Art. 8. Poteri

1. Il Garante, per l’adempimento delle sue funzioni, può:

a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;

c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d’età, a tutela delle quali il Garante interviene.

2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Garante informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini dell’eventuale avvio del procedimento disciplinare. L’esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

 

     Art. 9. Criteri di azione

1. L’accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.

2. Il Garante:

a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;

b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d’età;

c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.

3. L’attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.

4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

 

     Art. 10. Rapporti istituzionali

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Garante è sentito almeno una volta l’anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull’attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.

4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

6. Il Garante, nell’esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.

7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.

 

CAPO II

Attività di difesa civica

 

     Art. 11. Funzioni di difesa civica

1. Fatte salve le funzioni di cui all’articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d’ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all’articolo 12.

2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.

3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

 

     Art. 12. Procedimento

1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso.

2. L’istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall’ufficio.

3. Il Garante, qualora ritenga l’istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell’ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all’articolo 8.

4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell’amministrazione interessata.

5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all’amministrazione interessata.

 

CAPO III

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

 

     Art. 13. Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:

a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d’età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l’aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest’ultimo a disposizione delle competenti autorità;

b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d’età nel territorio regionale, nonché con l’autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;

c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L’ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l’accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all’orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all’autorità giudiziaria;

d) concorre alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;

e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l’autorità giudiziaria, attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel Veneto;

f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l’associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

 

CAPO IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

 

     Art. 14. Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;

b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni;

f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;

g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;

h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all’esecuzione delle pene.

 

TITOLO III

Organizzazione

 

     Art. 15. Organizzazione dell’ufficio

1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l’attuazione del programma e per il funzionamento dell’Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.

3. Per l’esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. L’Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l’organizzazione interna dell’Ufficio.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.

2. A decorrere dall’esercizio 2015 è istituita l’upb "Garante regionale dei diritti della persona" (Funzione obiettivo F0001 "Organi istituzionali"; Area omogenea A0001 "Organi istituzionali"), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:

a) sull’upb U0247 "Difensore civico";

b) sull’upb U0002 "Giunta regionale", relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42;

c) sulle pertinenti upb della Funzione obiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali", necessarie per la struttura ed il personale assegnato al Garante.

 

     Art. 17. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico";

b) legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";

c) articoli 51 e 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

d) legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 "Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"";

e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

f) articolo 60 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

g) articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

h) articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004";

i) articoli 6 e 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012";

l) articolo 61 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

 

     Art. 18. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"

1. Al quarto comma dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole: "se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42" sono inserite le seguenti: "o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona".

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per eleggere il Garante.

2. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 nonché il titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, in carica all’entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all’insediamento del Garante e ad essi ed all’esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina di cui all’articolo 61, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

3. Fino all’insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 marzo 2022, n. 6.