§ 1.7.4 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 28.
Istituzione del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:06/06/1988
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Istituzione e funzioni.
Art. 2.  Sede.
Art. 3.  Requisiti.
Art. 4.  Elezione e durata in carica.
Art. 5.  Incompatibilità.
Art. 6.  Revoca.
Art. 7.  Modalità di intervento.
Art. 8.  Procedimento.
Art. 9.  Poteri istruttori.
Art. 10.  Tutela degli interessi diffusi.
Art. 11.  Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.
Art. 12.  Rapporti con il Consiglio regionale.
Art. 13.  Relazione annuale e informazione.
Art. 14.  Organizzazione e personale.
Art. 15.  Trattamento economico.
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 1.7.4 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 28. [1]

Istituzione del difensore civico.

(B.U. n. 35 del 10 giugno 1988).

 

Titolo I

ISTITUZIONE

 

Art. 1. Istituzione e funzioni.

     1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.

     2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

     3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

 

     Art. 2. Sede.

     1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

 

     Art. 3. Requisiti.

     1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.

 

     Art. 4. Elezione e durata in carica.

     1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

     2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.

     3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula «Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza».

     4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

     5. [2].

     6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.

     7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

 

     Art. 5. Incompatibilità. [3]

     1. Non possono ricoprire l'Ufficio:

     a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

     b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

     c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

     d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

     e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

     f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;

     g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

     h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

     2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

     3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

 

     Art. 6. Revoca.

     1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

     2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

 

Titolo II

FUNZIONAMENTO

 

     Art. 7. Modalità di intervento.

     1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

     2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

     3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

     4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da esse svolte per delega o sub delega della Regione.

     5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

     6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

 

     Art. 8. Procedimento.

     1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

     2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

     3. In caso di inerzia dell'ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.

     5. Il responsabile dell'ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.

     6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

 

     Art. 9. Poteri istruttori.

     1. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:

     a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;

     b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.

     2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 10. Tutela degli interessi diffusi.

     1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.

     2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

 

     Art. 11. Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi.

     1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

 

     Art. 12. Rapporti con il Consiglio regionale.

     1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

     2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

     3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

 

     Art. 13. Relazione annuale e informazione.

     1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

     2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

     3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

     4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

 

Titolo III

NORME ORGANIZZATIVE

 

     Art. 14. Organizzazione e personale.

     1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'art. 2.

     2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione. L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico [4].

     2 bis. [Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "Difensore civico"] [5].

     3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

     4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'Appello del Veneto.

 

     Art. 15. Trattamento economico. [6]

     1. Al Difensore civico spetta il 30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     (omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 22 luglio 1997, n. 27, nel testo modificato dall'art. 25 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[5] Comma inserito dall’art. 8 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 62 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 33, dall'art. 60, comma 1, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13.