§ 5.2.25 - Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 42.
Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/08/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Struttura dell'Ufficio.
Art. 4.  Elezione.
Art. 5.  Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.
Art. 6.  Revoca.
Art. 7.  Trattamento economico.
Art. 8.  Collegamenti istituzionali.
Art. 9.  Rapporti con il Difensore civico.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 5.2.25 - Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 42. [1]

Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

(B.U. n. 47 del 12 agosto 1988).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela di minori.

     2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela di minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

     3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

     a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

     b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine alla svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possano esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

     c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

     d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

     e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

     f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

     g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

 

     Art. 3. Struttura dell'Ufficio.

     1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

     2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

     3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'art. 5 della Legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

     3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con “pubblico tutore dei minori” [2].

     4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

 

     Art. 4. Elezione.

     1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

     2. Dura in carica 5 anni.

     3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

     4. [3].

     5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

     6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

 

     Art. 5. Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza. [4]

     1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

     2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

     a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

     b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

     c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

     d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

     e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

     f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

     3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

     4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

 

     Art. 6. Revoca.

     1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

     2. Il titolare dell'Ufficio qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Trattamento economico. [5]

     1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell’indennità della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.

 

     Art. 8. Collegamenti istituzionali.

     1. L' Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

     2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

     3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

     4. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

 

     Art. 9. Rapporti con il Difensore civico.

     1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.

[2] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 22 luglio 1997, n. 27, nel testo modificato dall'art. 25 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 ottobre 1996, n. 33, dall'art. 60, comma 2, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2012, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 188, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, L.R. 13/2012.