§ 1.5.22 - L.R. 20 aprile 2021, n. 5.
Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:20/04/2021
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 2.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 3.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 4.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 5.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 6.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 7.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 8.  Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in [...]
Art. 9.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza [...]
Art. 10.  Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.
Art. 11.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, [...]
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 13.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 16.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 1.5.22 - L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali.

(B.U. 20 aprile 2021, n. 53)

 

CAPO I

Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo le parole: “al Direttore della Presidenza” sono inserite le seguenti: “, all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai Direttori di Area”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, tramite l’Assessore competente in materia di organizzazione, riferisce con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente sull’andamento dell’organizzazione amministrativa, presentando uno specifico rapporto che comprenda anche una relazione sul sistema di misurazione e valutazione delle attività svolte.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “giornalisti assunti a contratto” sono sostituite dalle seguenti: “giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area” sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dell’organico previsto, arrotondato all’unità,” sono sostituite dalle seguenti: “della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all’unità superiore,”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell’anno 2012, fatto salvo il limite della spesa del Consiglio regionale in attuazione del comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, pari alla spesa sostenuta in termini di competenza nel 2009 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.”.

5. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “può essere risolto in qualsiasi momento” sono inserite le seguenti: “senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 e 19. In tal caso il Segretario generale della programmazione svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.

1. Il comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, è sostituito dal seguente:

“6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell’Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l’Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall’obbligo di preavviso.”.

 

     Art. 8. Norma di coordinamento: modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””

e abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono abrogati.

2. L’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è abrogato.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di affari istituzionali

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, dopo le parole: “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,” le parole: “di competenza regionale” sono sostituite dalle seguenti: “erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale”.

 

     Art. 10. Disposizioni per assicurare la continuità nell’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”, previa accettazione dell’incarico e prestazione del giuramento.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte le parole: “La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.”.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di contabilità regionale

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

1. Dopo l’articolo 51 bis della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:

“Art. 51 ter. Aggiornamento dei residui presunti iscritti in bilancio.

1. Nelle more dell’approvazione del riaccertamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli aggiornamenti degli importi dei residui presunti sono effettuati con provvedimento del responsabile finanziario della Regione, o di un direttore regionale da lui delegato.”.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di società regionali

 

     Art. 13. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Piani triennali dei fabbisogni di personale.

1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti si applica l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.”.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1. L’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Trattamento economico del personale.

1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.

3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.

5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell’organo amministrativo della medesima da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.”.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 16. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.