§ 2.1.59 - L.R. 11 maggio 2018, n. 16.
Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/05/2018
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Disposizioni attuative.
Art. 4.  Disposizioni transitorie.
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 2.1.59 - L.R. 11 maggio 2018, n. 16.

Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale.

(B.U. 15 maggio 2018, n. 45)

 

Art. 1. Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.

1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano [1]:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.

3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle prestazioni che afferiscono ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che vanno garantiti in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, ivi compresi gli interventi destinati all’attivazione e al sostegno di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti.

 

     Art. 3. Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante pubblicazione nel proprio sito web e comunicazione della pubblicazione a qualunque soggetto terzo, pubblico o privato, che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse derivanti dal bilancio regionale.

2. Nella predisposizione dei moduli di cui al comma 1, la Giunta regionale inserisce anche:

a) la dichiarazione da parte degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica richiedenti, di non essere stati condannati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

b) la dichiarazione da parte dei richiedenti di non essere soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.