§ 1.5.16 - L.R. 17 maggio 2016, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:17/05/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 4.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 5.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 6.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 7.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 8.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 9.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 10.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 11.  Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 12.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 13.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 14.  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 15.  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 17.  Modifiche all’articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale [...]
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 19.  Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 20.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 22.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 23.  Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 25.  Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 26.  Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...]
Art. 27.  Disposizioni transitorie.
Art. 28.  Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.
Art. 29.  Abrogazioni.
Art. 30.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 31.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.5.16 - L.R. 17 maggio 2016, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""

(B.U. 17 maggio 2016, n. 46)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “, ai Direttori di Area, ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di sezione di Dipartimento ove nominati” sono soppresse.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. Intese tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono raggiungere intese volte a regolare i rapporti in materia di personale.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“4. Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 30, fermo l’obbligo della previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della competente struttura regionale.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. I dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle risorse umane garantendo pari opportunità nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione diretta e indiretta ai sensi della normativa vigente.

3 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale delle strutture di cui all’articolo 9 e gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 20 sono conferiti tenendo conto del principio di pari opportunità.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Direzioni e delle altre” sono soppresse.

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“5. Ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell’incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa di cui all’articolo 17. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. La lettera b), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

“b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;”.

2. La lettera c), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

“c) Direzioni: strutture complesse, corrispondenti a materie omogenee di interesse nell’ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;”.

3. La lettera d), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

“d) Unità organizzative: strutture cui è preposto un Direttore;”.

4. La lettera e), del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

“e) Strutture temporanee e Strutture di progetto: strutture di durata limitata anche per la realizzazione di progetti, cui è preposto un Responsabile;”.

5. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le Aree, le Direzioni, le Unità organizzative e le Strutture temporanee e le Strutture di progetto di cui al comma 2 e ne determina le relative competenze.”.

6. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle parole: “dei Responsabili come individuati al comma 2” e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) maggiori responsabilità derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 5 bis, al comma 4 dell’articolo 10 e al comma 4 dell’articolo 24.”.

7. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale, anche ai sensi dell’articolo 24, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore di Area. L’individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Direttore generale” sono sostituite dalla parole: “coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti dell’Area della Programmazione,” sono soppresse.

3. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente:

“h) assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e);”.

4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è sostituito dal seguente:

“4. La Segreteria generale della programmazione può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso alla direzione operativa delle strutture e alla gestione del personale afferente alle medesime, provvede un Dirigente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. L’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Aree.

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di competenza:

a) collaborano nell’attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;

b) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo alla Segreteria generale della programmazione le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

d) svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo della gestione delle strutture organizzative sottordinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale;

e) definiscono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, gli obiettivi dei Direttori di Direzione afferenti all’Area e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali necessarie ai fini del loro raggiungimento;

f) provvedono, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), all’organizzazione operativa delle strutture regionali;

g) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente, ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;

h) appongono, sulle proposte di deliberazione dell’Area d’afferenza, il visto di competenza secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all’articolo 30;

i) partecipano al Comitato di cui all’articolo 16;

l) propongono alla struttura competente di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere;

m) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’Area cui sono preposti;

n) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

o) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’Area cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

p) attribuiscono, sentiti i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, i trattamenti economici accessori nell’ambito delle strutture regionali, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

q) effettuano la valutazione del personale direttamente dipendente e dei Direttori di Direzione afferenti all’Area;

r) propongono al soggetto competente l’adozione delle misure conseguenti all’accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

s) adottano, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti disciplinari di propria competenza inerenti all’irrogazione di sanzioni amministrative e propongono quelle da irrogare di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;

t) provvedono nelle materie di competenza a stipulare i contratti;

u) provvedono, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) e supportano la Giunta regionale nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) rispetto agli enti, alle agenzie, alle aziende o agli altri organismi.

3. Gli incarichi di Direttore di Area sono conferiti dalla Giunta regionale al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. L’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 Direzioni.

1. Alle Direzioni sono preposti Direttori di Direzione che svolgono le funzioni di cui all’articolo 13 con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione regionale.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Compiti dei Direttori di Direzione.

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all’articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza, nell’ambito dell’azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di Area:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Area d’afferenza;

b) assicurano lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche esercitando il controllo di gestione;

c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la realizzazione dei vari programmi fornendo al Direttore di Area d’afferenza le opportune indicazioni per garantire i risultati previsti e per individuare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie;

d) sono responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

e) provvedono, in conformità agli indirizzi del Direttore dell’Area di afferenza, alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l’efficacia e l’efficienza delle strutture interne alla Direzione;

f) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate di loro competenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione;

g) svolgono, nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione, le attività di cui alle lettere q), r) e s) del comma 2 dell’articolo 11, con riferimento agli ambiti di competenza;

h) provvedono, nelle materie di competenza, a stipulare contratti;

i) svolgono tutti gli altri compiti previsti dai provvedimenti di organizzazione ovvero quelli ad essi delegati dai Direttori di Area d’afferenza.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un’Area,” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale della programmazione che lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Ove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni da trattare, il Segretario generale della programmazione può convocare al Comitato i Direttori delle Direzioni, i Dirigenti della Regione e può invitare altri soggetti la cui audizione sia ritenuta di interesse.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Segretario generale della programmazione con proprio atto disciplina il funzionamento del Comitato.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. L’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 Unità Organizzative.

1. Le Unità Organizzative sono strutture organizzative stabili, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 3.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. La rubrica dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente: “Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “Dirigenti a cui è attribuita la funzione di responsabile di Settore” sono sostituite dalle parole: “Direttori di Unità Organizzativa”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “provvedimenti amministrativi” sono inserite le parole: “di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono”.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità” sono sostituite dalle parole: “tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura”.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento, o al Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “della struttura cui afferiscono”.

6. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “su incarico del Direttore di Dipartimento, o del Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “nelle materie di competenza”.

7. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunta la seguente:

“g bis) svolgono le ulteriori attività delegate dai Direttori ad essi sovraordinati.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 11 comma 3.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 19 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 241 del 1990, i Direttori e i Responsabili delle Strutture temporanee e delle Strutture di progetto, in relazione ai procedimenti di propria competenza, provvedono ad assegnare a sé o ad altro dipendente della propria struttura organizzativa, la responsabilità del procedimento, assumendo tale ruolo fino a che non sia effettuata l’assegnazione.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle Aree e delle Direzioni, può istituire posizioni di alta professionalità a cui i Direttori possono preporre personale della Regione Veneto con rapporto a tempo indeterminato di categoria D.

2 ter. Al personale incaricato ai sensi del comma 2 bis, i Direttori possono affidare compiti di elevato grado di autonomia gestionale, coordinamento di attività complesse e gestione di specifici ambiti organizzativi all’interno della struttura.

2 quater. L’incarico è affidato con contratto a tempo determinato con il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni locali.

2 quinquies. Agli incarichi di posizione organizzativa di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’articolo 21 comma 2 quinquies.”.

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 20 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis Personale in distacco.

1. La Regione può avvalersi di personale in distacco da altre amministrazioni nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili nell’ambito della amministrazione medesima. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso all’istituto del distacco. La disposizione si applica anche agli enti e società controllate dalla Regione del Veneto.”.

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento e di Direttore di Sezione” sono sostituite dalle parole: “di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto” e le parole: “singolo Dirigente” sono sostituite dalle parole: “soggetto interessato”.

2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. Gli incarichi di cui al comma 1, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, o a personale regionale in posizioni funzionali per l’accesso alla Dirigenza, non possono superare il limite del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, o diverso limite stabilito dalla legge.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. I Dirigenti del ruolo regionale, privi di incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento.

2 ter. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di Dirigente e di adeguata esperienza professionale per l’incarico da ricoprire.

2 quater. Al personale appartenente all’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

2 quinquies. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specifiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Al fine di favorire la mobilità dei dirigenti e di ottemperare alle indicazioni relative alla prevenzione di fenomeni corruttivi, la permanenza massima per un dirigente nel medesimo ruolo e nella medesima struttura è, di norma, di cinque anni. In ragione della professionalità necessaria per la salvaguardia del pubblico interesse, sono fatti salvi i casi, adeguatamente motivati con provvedimento di Giunta, di non immediata sostituibilità, per i quali l’amministrazione pone in essere le necessarie misure di supervisione e controllo.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “dei posti di funzione” sono sostituite dalle parole: “degli incarichi dirigenziali” e le parole: “dei Dirigenti” sono sostituite dalle parole: “dei soggetti”.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 23 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis Potere sostitutivo.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241 del 1990 individua, tra i Direttori, i soggetti cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità di esercizio del potere di autotutela in via amministrativa. In caso di omessa individuazione o di impedimento del Direttore individuato, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario generale della programmazione che lo esercita anche tramite la nomina di un commissario ad acta.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “indicato dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedirettore di Area, ove nominato, o, in mancanza di nomina, da un Direttore di Direzione afferente all’Area incaricato dal Segretario generale della programmazione su proposta del Direttore di Area.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“3. Ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l’incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“4. Un Dirigente nominato dalla Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario della Giunta regionale, su proposta del medesimo.”.

5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunte le parole: “, su proposta del medesimo”.

6. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Dipartimento e dei Direttori di Sezione” sono sostituite dalle parole: “di Direzione e dei Direttori di Unità Organizzativa e dei Responsabili di Struttura temporanea o di Struttura di progetto”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “di Sezione, ove istituiti, ovvero i Direttori di Dipartimento” sono sostituite dalle parole: “di Direzione e di Unità Organizzativa” e le parole: “Ove non sia previsto il coordinamento di Area, la relazione è trasmessa per il tramite del Segretario generale della programmazione.” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “da parte dell’organismo indipendente di valutazione, di cui all’articolo 28,” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della vigente normativa”.

3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: “è contestata” sono inserite le parole: “, per conto della Giunta regionale,”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis Istituti di partecipazione.

1. La Regione, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, favorisce la partecipazione dei lavoratori alla organizzazione del lavoro ed alle scelte in tema di valorizzazione e qualificazione del personale, in funzione dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

2. La partecipazione viene favorita attraverso la effettuazione di incontri periodici che possono essere richiesti anche dai dipendenti della struttura interessata, allo scopo di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell’organizzazione proposti dai richiedenti.

3. Il Segretario Generale della programmazione convoca, di norma con cadenza annuale, un incontro dedicato alla organizzazione del lavoro cui possono partecipare i dipendenti e le organizzazioni sindacali rappresentative, al fine di esaminare l’organizzazione del lavoro, illustrare gli obiettivi dell’ente e formulare proposte per raggiungere gli stessi.

4. Sono fatti salvi gli istituti di partecipazione sindacale contemplati dalla disciplina contrattuale vigente, assicurando a RSU e OO.SS. gli strumenti necessari all’espletamento del loro mandato.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è sostituito dal seguente:

“1. È istituito l’Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, dopo le parole: “del Presidente della Giunta regionale” sono inserite le parole: “d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale e la Giunta regionale intendano avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU vengono periodicamente convocate dall’organismo di cui al comma 1 in presenza dell’amministrazione regionale e del Comitato unico di garanzia, per verificare l’andamento della valutazione e i risultati della verifica sul benessere organizzativo.”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ”.

1. L’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 Regolamenti di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, uno o più regolamenti attuativi della presente legge.”.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie.

1. In attesa dell’attivazione delle strutture organizzative previste dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla presente legge, sono confermate le strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni riferimento ai Dirigenti regionali e ai Direttori di Dipartimento o di Sezione, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Area o di Direttore di Direzione secondo le specifiche competenze richiamate dalle singole leggi regionali.

3. Ogni riferimento ai Dirigenti di Servizio o di Settore, contenuto nelle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Direttore di Unità Organizzativa.

4. In conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi che comportino la riduzione stabile delle risorse, comunque denominate, finalizzate al finanziamento delle posizioni dirigenziali di cui alla presente legge, la Giunta regionale può, nei limiti e nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente, valorizzarne i relativi risparmi nell’ambito delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale regionale.

 

     Art. 28. Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.

1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza regionale, le strutture dirigenziali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificati dalla presente legge, costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. In conseguenza degli esiti del processo di riordino e revisione, anche in considerazione dell’attuazione della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, la dotazione organica della dirigenza viene rideterminata con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e le strutture precedentemente assegnate a dirigenti di ruolo della Regione collocati in aspettativa in applicazione della medesima legge regionale sono affidate, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.

2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando che la spesa complessiva per i dirigenti non potrà essere superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2015.

3. Sino alla conclusione del processo di riordino delle strutture dirigenziali di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai direttori delle strutture dirigenziali di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate a soggetti collocati in aspettativa, mediante contratto individuale a tempo determinato e con le modalità previste dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dal previgente articolo 27, comma 5, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.

 

     Art. 29. Abrogazioni.

1. Il comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”, è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54:

a) il comma 5 dell’articolo 3;

b) la lettera f) del comma 2, dell’articolo 9;

c) la lettera g) del comma 3, dell’articolo 10;

d) gli articoli 14 e 15;

e) la lettera d) del comma 1, dell’articolo 18;

f) la lettera c) del comma 1, dell’articolo 22;

g) i commi 6 e 7 dell’articolo 23;

h) il comma 8 dell’articolo 31.

 

     Art. 30. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 31. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.