§ 2.4.80 - L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/10/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Funzioni delle province
Art. 3.  Funzioni della Città metropolitana di Venezia
Art. 4.  Funzioni della Provincia di Belluno
Art. 5.  Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro
Art. 6.  Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia
Art. 7.  Monitoraggio
Art. 8.  Disposizioni transitorie
Art. 9.  Disposizioni finali
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 2.4.80 - L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

(B.U. 29 ottobre 2015, n. 103)

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite.

3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto.

4. In coerenza con l’articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio.

5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della Conferenza delle autonomie locali e dell’Osservatorio regionale.

 

     Art. 2. Funzioni delle province

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)” e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

 

     Art. 3. Funzioni della Città metropolitana di Venezia

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall’articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’articolo 2.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 4. Funzioni della Provincia di Belluno

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”, nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’articolo 2.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l’impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l’impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

 

     Art. 6. Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

 

     Art. 7. Monitoraggio

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall’attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all’operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 ed invariate le norme finanziarie di cui alla presente legge, le funzioni in materia di urbanistica sono trasferite successivamente all’approvazione dello statuto della Città metropolitana di Venezia.

4. La funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 “Razionalizzazione della spesa regionale”.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l’anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell’articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocato nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l’esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all’articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte:

a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0168 “Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione 2015;

b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2015;

c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2015;

d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2015;

e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0157 “Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2015;

f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio pluriennale 2015-2017;

b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0199 “Rimborso prestiti” del bilancio pluriennale 2015-2017.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.