§ 6.2.176 - L.R. 9 ottobre 2015, n. 17.
Razionalizzazione della spesa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:09/10/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”
Art. 3.  Interventi pluriennali
Art. 4.  Rideterminazione ricorso ad indebitamento
Art. 5.  Costituzione fondo accantonamento
Art. 6.  Attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” per il riordino delle funzioni provinciali
Art. 7.  Fondo regionale per gli eventi calamitosi
Art. 8.  Variazioni di bilancio


§ 6.2.176 - L.R. 9 ottobre 2015, n. 17.

Razionalizzazione della spesa regionale.

(B.U. 13 ottobre 2015, n. 97)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica disposti a carico delle Regioni a statuto ordinario dall’articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in conformità all’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all’attuazione della legge 190/2014, n. 37/CSR del 26 febbraio 2015, e dell’articolo 7, comma 9 quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, sono adottate le misure di razionalizzazione della spesa regionale indicate dalla presente legge.

2. Con la presente legge la Regione del Veneto interviene altresì a reperire risorse finanziarie utili alla tempestiva realizzazione di interventi per fronteggiare situazioni di emergenza causate da eventi calamitosi che interessano il territorio regionale e ad apportare alcune variazioni negli stanziamenti di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali e volte a fronteggiare alcune situazioni di criticità emerse.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”

1. Sono abrogati, l’articolo 5, l’articolo 6, i commi 4 e 6 dell’articolo 8, l’articolo 11, l’articolo 14, il comma 5 dell’articolo 15, l’articolo 16, il comma 2 dell’articolo 18, l’articolo 22, l’articolo 26, l’articolo 36, l’articolo 37, i commi 2 e 3 dell’articolo 38, l’articolo 39, i commi 4 e 5 dell’articolo 40, l’articolo 42, il comma 6 dell’articolo 52, l’articolo 62, l’articolo 66, l’articolo 68, l’articolo 69 e l’articolo 70 della legge regionale 6 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.

2. All’articolo 44 comma 5 della legge regionale 6 aprile 2015, n. 6 le parole “euro 800.000,00” sono sostituite con le parole “euro 500.000,00 per l’esercizio 2016”, e le parole “suddiviso in euro 250.000,00 per l’esercizio 2015 e in euro 550.000,00 per l’esercizio 2016” sono soppresse.

 

     Art. 3. Interventi pluriennali

1. Le autorizzazioni di spesa allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” (capitolo U/100927), di cui all’articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, finanziate mediante contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, sono azzerate contestualmente alle correlate entrate allocate nell’upb E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio” (capitolo E/009610) dell’esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017.

 

     Art. 4. Rideterminazione ricorso ad indebitamento

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, le parole: “euro 136.439.405,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 99.800.000,00”.

2. Al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”, le parole: “euro 116.368.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 114.553.000,00”.

 

     Art. 5. Costituzione fondo accantonamento

1. Nel bilancio di previsione, con stanziamento in ciascun esercizio 2016 e 2017, è iscritto l’“Accantonamento volto ad assicurare il contributo a carico delle regioni a statuto ordinario previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)” (upb U0261 “Altri fondi e accantonamenti - parte corrente”).

2. L’utilizzo dell’accantonamento di cui al comma 1, è finalizzato ad assicurare il contributo a carico della Regione del Veneto come previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 salvo eventuale rideterminazione in riduzione rispetto a quanto già fissato in sede di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n. 37/CSR del 26 febbraio 2015.

 

     Art. 6. Attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” per il riordino delle funzioni provinciali

1. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, al fine di costituire le risorse finanziarie per garantire continuità nell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 di riordino delle funzioni provinciali”.

2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, ed al solo fine di consentire alle Province e alla Città metropolitana di Venezia il completamento del riassetto organizzativo previsto dall’articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, il termine di cui all’articolo 51, comma 3, lettera e), è differito al 31 gennaio 2016 limitatamente alla funzione provinciale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

3. La Giunta regionale provvede, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, al riparto del fondo per dare copertura degli oneri connessi all’esercizio di specifiche funzioni oggetto di riordino.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 11.016.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali” del bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 7. Fondo regionale per gli eventi calamitosi

1. Per far fronte agli eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l’intervento della Regione con l’obiettivo di assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi forme di prima assistenza è istituito il fondo regionale per le calamità.

2. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, provvede a definire le modalità di intervento, le forme di assistenza e i criteri per la concessione di eventuali contributi per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 18.475.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 viene applicata la variazione degli stanziamenti di competenza dell’entrata e della spesa come da allegato alla presente legge.