§ 2.2.64 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 39.
Norme in materia di società regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:24/12/2013
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Indirizzo e controllo sulle società partecipate
Art. 2.  Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento
Art. 3.  Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione
Art. 4.  Disciplina delle società controllate
Art. 5.  Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate
Art. 6.  Disposizioni in materia di organi societari
Art. 7.  Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari
Art. 8.  Piani triennali dei fabbisogni di personale.
Art. 9.  Trattamento economico del personale.
Art. 10.  Esercizio di funzioni amministrative
Art. 11.  Trasparenza e pubblicità
Art. 12.  Norme transitorie
Art. 13.  Norma finanziaria


§ 2.2.64 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 39.

Norme in materia di società regionali.

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 115)

 

CAPO I

Norme generali

 

Art. 1. Indirizzo e controllo sulle società partecipate

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione e ne controlla l’attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.

2. In conformità all’articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.

4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

 

     Art. 2. Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.

2. Contestualmente all’esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina l’erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

 

     Art. 3. Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione

1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.

2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative [1].

3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.

 

CAPO II

Disciplina delle società controllate dalla Regione

 

     Art. 4. Disciplina delle società controllate

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

1 bis. [Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), non si applicano alla Società Veneto Sviluppo Spa] [2].

 

     Art. 5. Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate

1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.

2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di organi societari

1. [Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:

a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere che i dipendenti dell’amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all’amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che al presidente dell’organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;

d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;

e) prevedere che l’organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;

h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo] [3].

2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

 

     Art. 7. Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari

1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.

1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, omnicomprensivi dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle seguenti misure massime:

a) per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento dell’indennità ove questa sia minore o uguale a euro 20.000,00, fino al 20 per cento dell’indennità ove questa sia compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento dell’indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;

b) per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento dell’indennità;

c) per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per cento dell’indennità [4].

2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi [5].

3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat.

 

     Art. 8. Piani triennali dei fabbisogni di personale. [6]

1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti si applica l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.

 

     Art. 9. Trattamento economico del personale. [7]

1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.

3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.

5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell’organo amministrativo della medesima da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.

 

     Art. 10. Esercizio di funzioni amministrative

1. Nell’esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e la legislazione regionale, statale ed europea in materia.

 

     Art. 11. Trasparenza e pubblicità

1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per le società in controllo pubblico [8].

2. L’erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Norme transitorie

1. La Giunta regionale presenta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite.

1 bis. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina prevista dalla presente legge, l’articolo 6 non si applica per gli anni 2014 e 2015 a Veneto Sviluppo s.p.a. e alle società di gestione del risparmio da essa partecipate [9].

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dall’attuazione della presente legge incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese”, F0008 “Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” del bilancio pluriennale 2013-2015.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2014, n. 14 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[4] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[9] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.