§ 94.1.b86 - Legge 20 marzo 2003, n. 77.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:20/03/2003
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 94.1.b86 - Legge 20 marzo 2003, n. 77.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

(G.U. 18 aprile 2003, n. 91, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

Traduzione non ufficiale.

 

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

     Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

     In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;

     Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli;

     Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;

     Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;

     Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;

     Considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

Capitolo I

 

Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni

 

     Art. 1. Portata ed oggetto della Convenzione

     1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.

     2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria.

     3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un'autorità giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle responsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.

     4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad un'autorità giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.

     5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2, e 11.

     6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

     a “autorità giudiziaria”, un tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;

     b “detentore di responsabilità di genitore” i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;

     c “rappresentante” ogni persona come un avvocato o un organo designato ad agire dinnanzi un'autorità giudiziaria a nome di un fanciullo;

     d “informazioni pertinenti” le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

 

Capitolo II

 

Misure procedurali per promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulli

 

A. Diritti procedurali di un fanciullo

 

     Art. 3. Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure

     Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

     a ricevere ogni informazione pertinente;

     b essere consultato ed esprimere la sua opinione;

     c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

 

     Art. 4. Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale

     1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinnazi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentante il fanciullo per via di conflitto d'interesse con lo stesso.

     2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

 

     Art. 5. Altri eventuali diritti procedurali

     Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

     a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione:

     b il diritto di chiedere, essi stessi o per tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;

     c il diritto di designare un proprio rappresentante;

     d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

 

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

 

     Art. 6. Processo decisionale

     Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

     a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore:

     b quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorità giudiziaria:

     - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;

     - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;

     - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;

     c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

 

     Art. 7. Obbligo di agire con prontezza

     Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

 

     Art. 8. Possibilità di procedere d'ufficio

     Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

 

     Art. 9. Designazione di un rappresentante

     1 Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.

     2 Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

 

C. Ruolo dei rappresentanti

 

     Art. 10.

     1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

     a fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;

     b fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle aventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;

     c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria.

     2 Le parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.

 

D. Estensione di talune disposizioni

 

     Art. 11.

     Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

 

E. Organi nazionali

 

     Art. 12.

     1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

     2 Tali funzioni sono le seguenti:

     a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

     b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

     c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli;

     d ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione appropriata.

 

F. Altre misure

 

     Art. 13. Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

     Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incorraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

 

     Art. 14. Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

     Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

 

     Art. 15. Relazioni con altri strumenti internazionali

     La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente Convenzione è Parte o lo diviene.

 

Capitolo III

 

Comitato permanente

 

     Art. 16. Istituzione e funzioni del Comitato permanente

     1 Ai fini della presente Convenzione, è istituito un Comitato permanente.

     2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente Convenzione. In particolare, ha facoltà di:

     a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;

     b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20;

     c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.

 

     Art. 17. Composizione

     1 Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto.

     2 Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 22.

     3 A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il Segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:

     - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;

     - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;

     - la Comunità europea;

     - ogni organismo internazionale governativo;

     - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12;

     - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12.

     4 Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.

 

     Art. 18. Riunioni

     1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.

     2 Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

     3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti.

     4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.

 

     Art. 19. Rapporti del Comitato permanente

     Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto relativo ai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.

 

Capitolo IV

 

Emendamenti alla Convenzione.

 

     Art. 20.

     1 Ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 21, e ad ogni Stato o alla Comunità europea, che è stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'articolo 22.

     2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione.

     3 L'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

 

Capitolo V

 

Clausole finali

 

     Art. 21. Firma, ratifica ed entrata in vigore

     1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

     2 La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente.

     4 Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

 

     Art. 22. Stati non membri e Comunità europea

     1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunità europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.

     2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 23. Applicazione territoriale

     1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

     2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

     3 Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Art. 24. Riserve

     Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

 

     Art. 25. Denuncia

     1 Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

 

     Art. 26. Notifiche

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:

     a ogni firma;

     b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22;

     d ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore;

     e ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23;

     f ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25;

     g ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.