§ 5.5.2 – L.R. 7 settembre 1979, n. 74.
Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:07/09/1979
Numero:74


Sommario
Art. 1.      La Regione Veneto, in armonia con i principi del proprio Statuto e dell'art. 45 della Costituzione, accertato il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione sociale e l'ammodernamento [...]
Art. 2.      Per conseguire gli obiettivi, di cui all'art. 1, viene istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione composta
Art. 3.      Compete ai membri della Consulta, di cui all'art. 2, lett. c), d), e), g), h), i) e ai membri di cui alla lett. b), qualora non siano consiglieri regionali, il rimborso delle spese di viaggio, [...]
Art. 4.      Entro 90 giorni dal suo insediamento la Consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale
Art. 5.      La Consulta ha i seguenti compiti
Art. 6.      La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque su richiesta di almeno 7 componenti
Art. 7.      Per il conseguimento degli scopi, di cui all'art. 1, la Regione concede alle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative, giuridicamente riconosciute, nei soli settori di cui agli [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno
Art. 10.      Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge é autorizzata per l'esercizio 1979 una spesa di Lire 100.000.000
Art. 11.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 5.5.2 – L.R. 7 settembre 1979, n. 74. [1]

Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo.

(B.U. 10 settembre 1979, n. 45).

 

Art. 1.

     La Regione Veneto, in armonia con i principi del proprio Statuto e dell'art. 45 della Costituzione, accertato il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione sociale e l'ammodernamento dell'economia nei vari settori, riconoscendo inoltre nelle sezioni regionali delle centrali cooperative nazionali, giuridicamente riconosciute, gli strumenti per la promozione e lo sviluppo delle forme cooperative senza finalità di lucro ed ispirate ai concetti della mutualità, nonché la loro attitudine a contribuire alla elaborazione dei piani regionali di sviluppo, in attesa peraltro della legge quadro nazionale di riforma della legislazione cooperativa, attua iniziative di sostegno economico e promozionale volte ad assicurare lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo nell'ambito regionale.

 

     Art. 2.

     Per conseguire gli obiettivi, di cui all'art. 1, viene istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) da n. 5 membri eletti dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

     c) da n. 3 rappresentanti della Sezione regionale della C.C.I. (Confederazione Cooperative Italiane);

     d) da n. 3 rappresentanti della Sezione regionale della L.N.C.M. (Lega Nazionale Cooperative e Mutue);

     e) da n. 3 rappresentanti della Sezione regionale della A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative e Mutue);

     f) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

     g) da n. 1 rappresentante dell'U.R.P.V.;

     h) da n. 1 rappresentante dell'A.N.C.I.;

     i) da n. 1 rappresentante dell'U.N.I.C.E.M.;

     l) da n. 1 rappresentante della Veneto Sviluppo S.p.A.;

     m) da n. 1 rappresentante dell'E.S.A.V.;

     n) da n. 1 rappresentante dell'I.R.S.E.V.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dal Presidente della Consulta.

 

     Art. 3.

     Compete ai membri della Consulta, di cui all'art. 2, lett. c), d), e), g), h), i) e ai membri di cui alla lett. b), qualora non siano consiglieri regionali, il rimborso delle spese di viaggio, nonché il pagamento delle missioni secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo successivo, e secondo le norme, in quanto compatibili, di cui alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6.

     Alla copertura delle spese, di cui al comma precedente, si fa fronte mediante utilizzazione degli stanziamenti di cui al cap. 192019110, «spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

 

     Art. 4.

     Entro 90 giorni dal suo insediamento la Consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     La Consulta ha i seguenti compiti:

     a) esprimere pareri su disegni e proposte di legge e su ogni altra questione attinente la cooperazione nell'ambito regionale, per la quale lo stesso sia prescritto da leggi e regolamenti o sottoposto al suo esame dalla Giunta regionale;

     b) elaborare proposte di testi legislativi di interesse cooperativo;

     c) proporre alla Giunta regionale provvedimenti, indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

     d) concordare con la Giunta regionale i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative assunte dall'Amministrazione regionale nelle materie di interesse cooperativo;

     e) esprimere parere sull'assegnazione dei fondi resi disponibili dalla presente e da altre leggi regionali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

     Art. 6.

     La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque su richiesta di almeno 7 componenti.

 

     Art. 7.

     Per il conseguimento degli scopi, di cui all'art. 1, la Regione concede alle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative, giuridicamente riconosciute, nei soli settori di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, contributi annuali per iniziative e programmi concernenti:

     - la promozione cooperativa;

     - la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;

     - la divulgazione e propaganda del metodo cooperativo;

     - l'assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;

     - l'organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;

     - lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

     I contributi vengono corrisposti: per il 30 per cento dello stanziamento previsto in parti uguali tra le sezioni regionali, di cui al comma precedente, e per il 70 per cento, sentito il parere della Consulta, in base a programmi articolati in progetti operativi di intervento ed alla effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione.

 

     Art. 8. [2]

     1. Gli stanziamenti annuali per i contributi di cui al precedente articolo sono ripartiti tra le sezioni regionali per la realizzazione di specifici progetti operativi proposti da ciascuna sezione regionale sulla base delle domande presentate corredate da idonea relazione di attività.

     2. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale anche successivamente al termine di cui al successivo articolo 9, quando eventuali disponibilità di bilancio lo consentono.

     3. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del competente dipartimento in misura non superiore al novanta per cento delle spese documentate, relative alla completa attuazione di ciascun progetto operativo. Sono concedibili anche anticipazioni, nella misura massima del quaranta per cento del contributo assegnato a fronte di fidejussione bancaria o assicurativa.

 

     Art. 9.

     Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

     In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 60 giorni, dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 10.

     Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge é autorizzata per l'esercizio 1979 una spesa di Lire 100.000.000.

     Alla copertura degli oneri dell'esercizio 1979 si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 del cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

     Per gli esercizi successivi le spese sono fissate con la legge di bilancio.

 

     Art. 11.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis)

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 18 novembre 2005, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 23 agosto 1996, n. 28.