§ VI.3.95 – L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:12/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Spesa a carattere pluriennale).
Art. 2.  (Acquisto di beni e servizi).
Art. 3.  (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale).
Art. 4.  (Fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Puglia).
Art. 5.  (Artigiancredito Puglia).
Art. 6.  (Integrazione all’articolo 42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17).
Art. 7.  (Anticipazioni al Cassiere centrale).
Art. 8.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14).
Art. 9.  (Assistenza tecnica in materia di formazione e orientamento professionale).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20).
Art. 11.  (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31).
Art. 12.  (Deroga all’articolo 45 della l.r. 17/2003).
Art. 13.  (Modifica all’articolo 9 della l.r. 13/2001).
Art. 14.  (Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002).
Art. 15.  (Attribuzione fondi all’Autorità di bacino della Puglia e integrazione all’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19).
Art. 16.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8).
Art. 17.  (Norme in materia di spesa sanitaria).
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25).
Art. 19.  (Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL).
Art. 20.  (Prestazioni sanitarie).
Art. 21.  (Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36).
Art. 22.  (Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale).
Art. 23.  (Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie).
Art. 24.  (Educatori professionali).
Art. 25.  (Rinnovo convenzioni).
Art. 26.  (Integrazione al disposto dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 14/2004).
Art. 27.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 1/2004).
Art. 28.  (Norma interpretativa dell’articolo 32 della l.r. 14/2004).
Art. 29.  (Riqualificazione dell’assistenza sanitaria in regime libero-professionale).
Art. 30.  (Registro provvisorio delle strutture autorizzate).
Art. 31. 
Art. 32.  (Tutela delle acque destinate a uso umano).
Art. 33.  (Norme in materia di personale).
Art. 34.  (Associazioni di volontariato).
Art. 35.  (Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale).
Art. 36.  (Strutture riabilitative psichiatriche private. R.r. 7/ 2002).
Art. 37.  (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione).
Art. 38.  (Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16).
Art. 39.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e successive modificazioni).
Art. 40.  (Modifica all’articolo 45 della l.r. 17/2003).
Art. 41.  (Accompagnamento dal cane guida per persone prive di vista).
Art. 42.  (Proroga dei termini di presentazione dei rendiconti in materia di servizi sociali).
Art. 43.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2).
Art. 44.  (Modifiche dell’articolo 44 della l.r. 1/2004).
Art. 45.  (Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli).
Art. 46.  (Oneri per l’attuazione del piano di sviluppo rurale).
Art. 47.  (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica).
Art. 48.  (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20).
Art. 49.  (Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte - Riqualificazione zona monumentale di Alberobello).
Art. 50.  (Integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23).
Art. 51.  (Disposizioni in materia di trasporti).
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18).
Art. 53.  (Istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale).
Art. 54.  (Integrazione all’articolo 45 della l.r. 20/2002).
Art. 55.  (Trattamento provvisorio del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro).
Art. 56.  (Procedure per l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro).
Art. 57.  (Disposizioni relative all’IPRES).
Art. 58.  (Disposizioni in materia di urbanistica).
Art. 59.  (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19).
Art. 60.  (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP).
Art. 61.  (Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione).
Art. 62.  (Disposizione finanziaria all’IACP di Taranto).
Art. 63.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 13/2001).
Art. 64.  (Realizzazione e gestione reti fognarie).
Art. 65.  (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37).
Art. 66.  (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12).
Art. 67.  (Modifica all’articolo 30 della l.r. 18/2002).
Art. 68.  (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18).
Art. 69.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32).
Art. 70.  (Adempimenti di cui all’articolo 40 dello Statuto della Regione).
Art. 71.  (Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali).
Art. 72.  (Equiparazione trattamento di fine servizio per i dipendenti regionali).
Art. 73.  (Integrazione all’articolo 59 della l.r. 14/2004).
Art. 74.  (Integrazione all’articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni).
Art. 75.  (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4).
Art. 76.  (Modifica all’articolo 59 della l.r. 1/2004).
Art. 77.  (Contributo straordinario agli enti fieristici).
Art. 78.  (Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA).
Art. 79.  (Norme urgenti per l’attività estrattiva).
Art. 80.  (Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl).
Art. 81.  (Procedure ed effetti amministrativi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23).
Art. 82.  (Indirizzi programmatici di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 19 febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11).
Art. 83.  (Proroga termini).
Art. 84.  (Abrogazione di leggi regionali).


§ VI.3.95 – L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia.

(B.U. 13 gennaio 2005, n. 6 – Suppl.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Spesa a carattere pluriennale).

     1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella tabella di cui all’allegato “A”.

 

     Art. 2. (Acquisto di beni e servizi).

     1. Al fine di realizzare il conseguimento di risparmi di spesa in materia di acquisto di beni e servizi restano confermate per il 2005 le disposizioni di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

 

     Art. 3. (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale).

     1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e di dare piena attuazione alla previsione legislativa di cui al comma 16 dell’articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di competenza delle Province e dei Comuni, assistiti da contribuzione ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici).

     2. Alle Province e ai Comuni è consentito l’utilizzo parziale delle economie accertate sul mutuo originario ovvero mediante accorpamento di più economie su mutui diversi, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo investimento con finalità diverse, dotato di progettazione esecutiva, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti), e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

     3. L’utilizzo delle economie sui mutui concessi, di cui al comma 2, da parte delle Province e dei Comuni è subordinato alla trasmissione al competente Settore regionale ai lavori pubblici, qualora non ancora effettuata, degli atti di contabilità finale dei lavori originariamente assentiti unitamente all’atto di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) [1].

     4. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta automaticamente confermato sino alla naturale scadenza degli stessi [2].

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui in corso di ammortamento.

     6. L’utilizzo delle economie di cui al comma 2 non è consentito per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sui quali non risulta disposta, alla data del 31 dicembre 2004, alcuna erogazione per stati d’avanzamento lavori. Detti mutui sono revocati e le relative disponibilità finanziarie acquisite al bilancio regionale.

     6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e dei Comuni è fissato al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta presso i competenti uffici regionali [3].

 

     Art. 4. (Fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Puglia).

     1. Il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Puglia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia.

     2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero e a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia.

     3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo.

     4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolati a valere sul fondo sono disciplinati con regolamento regionale.

 

     Art. 5. (Artigiancredito Puglia).

     1. L’Artigiancredito Puglia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all’articolo 13, comma 31, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede ad adeguare il proprio Statuto allo svolgimento dell’attività bancaria, che, dopo l’autorizzazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), deve essere esercitata prevalentemente mediante erogazione di prestazioni di garanzia collettiva dei fidi nel territorio della Regione Puglia.

     2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, può conferire all’Artigiancredito Puglia la dotazione patrimoniale necessaria per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 e che concorre alla dotazione di capitale sociale.

 

     Art. 6. (Integrazione all’articolo 42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia), è inserito il seguente:

“2 bis. L’inosservanza dell’obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi d’iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell’articolo 32 della presente legge, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione al funzionamento.”.

 

     Art. 7. (Anticipazioni al Cassiere centrale). [4]

     1. A partire dall’esercizio finanziario 2005 le anticipazioni al Cassiere centrale di cui all’articolo 85 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, saranno disposte unicamente per le seguenti tipologie di spesa:

     a) spese di missione anche a carattere continuativo e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sia in Italia che all’estero del Presidente, degli Assessori, dei delegati del Presidente, del personale regionale, nonché gettoni di presenza a componenti di Commissioni e Comitati;

     b) servizio mensa, se in gestione diretta, per il personale regionale, compreso il personale dirigenziale;

     c) spese per il vestiario al personale non ricompreso nelle gare pluriennali per le forniture;

     d) spese per piccola manutenzione e riparazione ordinaria di immobili regionali e/o condotti in locazione;

     e) spese condominiali e di riscaldamento per i locali adibiti a uffici regionali, nonché spese di pulizia, limitatamente agli uffici sedi UAZ e CRSEC;

     f) minute spese d’acquisto, macchine d’ufficio varie, supporti informatici per il miglioramento di servizi regionali;

     g) spese varie d’ufficio, cancelleria, bolli, stampe, ecc. per necessità urgenti se non soddisfatte con le scorte di magazzino;

     h) spese postali e telegrafiche;

     i) spese per acquisto di libri, riviste e giornali e associazione anche via on-line alla raccolta ufficiale delle leggi, alla Gazzetta ufficiale e a banche dati di natura giuridico- amministrativa;

     j) spese contrattuali a carico della Regione;

     k) spese per la manutenzione di autovetture di proprietà regionale compresa l’assicurazione delle stesse, nonché l’acquisto di carburante anche per le autovetture in noleggio e rimborso pedaggi autostradali agli autisti regionali;

     l) spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana di avvisi di gara, informazioni ai cittadini e concorsi.

     l bis) spese per traslochi e facchinaggio [5];

     l ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli uffici regionali [6].

 

     Art. 8. (Modifiche e integrazioni all’articolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14).

     1. All’articolo 62 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 2 le parole: “totale delle retribuzioni lorde” sono sostituite dalle seguenti: “costo lordo delle retribuzioni”;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2/bis. In caso di mancata transazione con il lavoratore, per indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce all’ente gestore l’importo di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista al comma 5 con un’ulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al comma 1.”;

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La liquidazione sarà disposta come segue:

a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fidejussione;

b) una seconda rata, a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto.”.

     2. La Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti disposti dai commi 7 e 8 dell’articolo 62 della l.r. 14/2004, un contributo non superiore al 75 per cento del totale del costo lordo delle retribuzioni non corrisposte dall’ente di provenienza agli operatori già iscritti nell’albo e nell’elenco di cui al soppresso articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), provenienti da organismi non più affidatari di attività di formazione professionale che non abbiano provveduto a richiedere quanto previsto dall’articolo 62 della l.r. 14/2004.

     3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto, attraverso gli enti gestori presso i quali i predetti operatori risultano ricollocati, a stralcio e tacitazione mediante apposita transazione, di qualsiasi pretesa, relativamente ai periodi indicati al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 14/2004, nei confronti dell’ente di provenienza e dell’ente presso il quale risultano ricollocati. La liquidazione del contributo da parte della Regione in favore dell’ente è disposta con le stesse modalità di cui al comma 6 dell’articolo 62 della l.r. 14/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), e le misure di sostegno in esse contenute, così come individuate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001 (Ristrutturazione degli enti di formazione), pubblicato sulla g.u. 12 giugno 2001, n. 134, sono finanziate, esclusivamente, con le risorse assegnate alla Regione Puglia con lo stesso decreto, nonché con eventuali risorse aggiuntive provenienti dallo Stato per le medesime finalità.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire, con apposito provvedimento, i termini di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 27/2001. I relativi oneri trovano copertura con le disponibilità finanziarie residue rivenienti dal decreto ministeriale di cui al comma 4 e da eventuali risorse aggiuntive assegnate dallo Stato per le medesime finalità e, per euro 500 mila, con assegnazione sul capitolo 961090 del bilancio regionale 2005.

 

     Art. 9. (Assistenza tecnica in materia di formazione e orientamento professionale).

     1. Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di accompagnamento in materia di formazione e orientamento professionale, la Regione Puglia si avvale del supporto metodologico e organizzativo dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, utilizzando a tale scopo i fondi ministeriali o comunitari agli specifici obiettivi destinati.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20).

     1. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:

“4. Al pagamento del saldo dell’importo riconosciuto in sede di riscontro del rendiconto si provvederà mediante iscrizione della somma necessaria sul capitolo di cui al comma 3 e con attingimento dal fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse.”.

 

     Art. 11. (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31). [7]

     1. Il rimborso dei costi sostenuti dall’Automobile club d’Italia per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale del 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita convenzione fra il citato ente e la Regione Puglia, previa verifica di un’effettiva riduzione dei costi predetti.

 

     Art. 12. (Deroga all’articolo 45 della l.r. 17/2003).

     1. In deroga all’articolo 45 della l.r. 17/2003, per l’esercizio finanziario 2005 lo stanziamento di euro 12 milioni relativo a “Trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (AUSL) e concorsi per il finanziamento delle spese per il servizio d’integrazione scolastica per handicappati” è iscritto al cap. 921010 dell’unità previsionale di base 6.1.1 “Pubblica istruzione”.

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 13/2001).

     1. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 13/2001, così come inserito dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2004, è sostituito dal seguente:

“2 bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui all’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni), nonché per quelli già rendicontati a partire dall’anno 2002.“.

 

     Art. 14. (Eventi sismici provincia di Foggia anno 2002).

     1. Per fronteggiare le spese di investimento per ulteriori interventi di ripristino e/o ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi tellurici verificatisi nella provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002 si provvede, con apposita deliberazione di Giunta regionale, mediante l’utilizzazione dei residui di stanziamento del capitolo 491034 rivenienti dall’esercizio 2001 e confluiti, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004, nell’apposito fondo delle economie vincolate, fino al limite massimo di euro 3 milioni.

 

     Art. 15. (Attribuzione fondi all’Autorità di bacino della Puglia e integrazione all’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19).

     1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), articolo 142, relativo al ‘Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico’, sono attribuiti e trasferiti, per una quota pari al 10 per cento, all’Autorità di bacino della Puglia per lo svolgimento delle attività di studi e ricerche finalizzate all’individuazione delle aree a rischio e alle relative misure di salvaguardia.

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia), è inserito il seguente:

“2 bis. Il trasferimento delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento dell’Autorità di bacino della Puglia è disposto con determina del Dirigente del Settore ragioneria della Giunta regionale come segue:

a) per il 60 per cento dello stanziamento di bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione;

b) per il restante 40 per cento o per il minore importo fino a concorrenza del totale delle spese di funzionamento iscritte nel bilancio di previsione dell’Autorità di bacino, entro il 31 luglio dell’esercizio in corso.”.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

 

     Art. 16. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8). [8]

     1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Nessuna struttura di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche della disciplina di psichiatria.”;

     b) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione relativa alle strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo all’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione.”;

     c) dopo il comma 1 dell’articolo 10 è inserito il seguente:

“1 bis. Limitatamente alle strutture che erogano prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso di trasferimento della titolarità di società, continuare l’esercizio dell’attività fino al rilascio e/o conferma dell’autorizzazione.”;

     d) all’articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. E’ istituito presso il Comune di appartenenza l’apposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei titolari abilitati all’esercizio.”;

     e) il comma 5 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), domanda di conferma dell’autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3.”;

     f) al comma 3 dell’articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’accreditamento può essere rilasciato in maniera graduale per unità o disciplina o settori al completamento della relativa fase istruttoria.”;

     g) l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: “L’accreditamento è revocato in conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la qualità dei risultati.”;

     h) al comma 11, lettera a), numero 1, dell’articolo 24 le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 3, lettera a), numeri 1), 2) e 3)”;

     i) il primo periodo del comma 5 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente: “In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l’adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell’ambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell’Azienda USL competente per territorio.”;

     j) dopo il comma 5 dell’articolo 29 è inserito il seguente:

“5 bis. Le strutture di cui al r.r. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest’ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all’esercizio delle attività.”.

     2. Il personale ausiliario in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 8/2004 presso le strutture riabilitative psichiatriche di cui al r.r. 7/2002 può essere confermato in servizio sino all’espletamento dei corsi per operatore socio sanitario attivati dalla Regione Puglia ai quali avranno titolo alla partecipazione e, comunque, sino al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 17. (Norme in materia di spesa sanitaria). [9]

     1. Al comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il risultato economico positivo utilizzabile è determinato dopo l’applicazione del comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).”.

     2. All’articolo 21 della l.r. 1/ 2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7 bis. Per l’anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.”.

     3. In attuazione del protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della sofferenza di S. Giovanni Rotondo, l’onere a carico della Regione, pari a euro 35 milioni, decurtati di euro 8.306.004,00 di cui all’articolo 25 della l.r. 14/2004, è coperto con le risorse del fondo sanitario regionale non ancora liquidate alla Casa sollievo della sofferenza, all’interno dei tetti di spesa fissati con i riparti annuali degli esercizi 2002 e 2003.

     4. All’articolo 6, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese - ARES), come modificato dall’articolo 14 della l.r. 20/2002, la percentuale del 50 per cento è elevata al 75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     5. Il finanziamento dell’attività dell’ARES, a decorrere dall’anno 2005, è fissato nell’ambito del documento annuale d’indirizzo economico e funzionale. Fino all’approvazione del documento d’indirizzo economico e funzionale l’ARES è autorizzata a iscrivere nel bilancio preventivo economico la somma riconosciuta per l’anno 2004 incrementata dell’8 per cento. L’ARES è autorizzata a utilizzare gli utili di gestione di ciascun anno anche per il finanziamento degli esercizi successivi e per iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria. Al maggior onere derivante da tale incremento si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa 741090.

     6. Il trattamento economico annuo del direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni [10].

     7. Il trattamento economico di cui al comma 6 può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di indirizzo economico-funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla riduzione di disavanzi accertati all’atto dell’insediamento, abbattuti almeno del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di mandato quinquennale [11].

     8. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici è definito nell’80 per cento di quello spettante al direttore generale, incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della l. 133/2008 e successive modificazioni [12].

     8 bis. I trattamenti economici di cui al presente articolo devono essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica [13].

     9. In conseguenza dell’implementazione dei servizi di emergenza-urgenza previsti dal piano sanitario regionale, agli enti ecclesiastici C. Panico di Tricase e Miulli di Acquaviva delle Fonti è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000), la remunerazione, per i costi standard di produzione, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     10. Per l’ente ecclesiastico C. Panico di Tricase, a fronte di prestazioni rese e in conseguenza dell’equiparazione delle tariffe alle aziende ospedaliere, il tetto di spesa è elevato di ulteriori euro 2 milioni 500 mila per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Per l’ente ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti il tetto di spesa fissato con il documento d’indirizzo economico e funzionale per l’anno 2004 è elevato di euro 3 milioni.

     11. Per l’ente ecclesiastico Casa Divina Provvidenza Opere Don Uva di Bisceglie e Foggia il tetto di spesa fissato con il documento d’indirizzo economico e funzionale per l’anno 2004 è elevato a euro 67.861.002,00. Contestualmente all’attivazione delle U.O. complesse per acuti in attuazione di quanto previsto con il piano di riordino ospedaliero, l’attività riabilitativa connessa deve essere considerata ai fini della remunerazione di livello ospedaliero.

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25).

     1. Le tariffe di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), così come sostituito dall’articolo 69 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono così modificate:

     a) per le spese di soggiorno: massimo euro 150,00 giornalieri;

     b) per i pasti: massimo euro 80,00 giornalieri.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL). [14]

     1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’individuazione, previa verifica istruttoria degli uffici regionali competenti, delle gestioni liquidatorie risultanti dalla soppressione delle USL, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che non si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero non risultano gravemente deficitarie ed emana il relativo provvedimento di chiusura e di cessazione degli effetti delle procedure di liquidazione coatta delle medesime gestioni liquidatorie.

     2. Gli eventuali saldi attivi delle gestioni liquidatorie così individuati, al netto degli accantonamenti necessari per pagare i creditori, restano assegnati alle aziende sanitarie di riferimento a copertura dei disavanzi in essere.

 

     Art. 20. (Prestazioni sanitarie).

     1. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui all’articolo 29, comma 4, della l.r. 1/2004 è prorogato in relazione all’attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. Per ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi [15].

     2. La Regione effettua una ricognizione dei costi sostenuti nel triennio 2002-2004 per l’assistenza indiretta. Tali costi, in relazione all’applicazione del comma 1, concorrono proporzionalmente all’incremento del limite di spesa per l’attività in regime di ricovero delle case di cura private accreditate. I contratti di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi:

     a) il fabbisogno di posti letto per le case di cura private è individuato, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), tenendo conto dell’accreditamento in eccesso mentre il volume di attività da porre a carico del Servizio sanitario regionale deve fare riferimento ai posti letto rientranti nel tetto di 5 per mille abitanti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429 (II rimodulazione del piano di riordino della rete ospedaliera – Armonizzazione e affinamento degli elementi strutturali di piano di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1087/2002 a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate) e successive integrazioni;

     b) a norma dell’articolo 8 quater, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

     3. L’equiparazione ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, tiene conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dell’andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.

 

     Art. 21. (Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36).

     1. Alla prima elencazione del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito dalla lettera A del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 e integrato dall’articolo 30 della l.r. 14/2004, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“l) servizi di pneumotisiologia, istituiti, alla data del 31 dicembre 2003, dalle aziende sanitarie sulla base delle direttive regionali emanate con deliberazioni della Giunta regionale 23 luglio 1996, n. 3227 e 16 maggio 2000, n. 614, a seguito della soppressione dei Consorzi provinciali antitubercolari (CPA).“.

 

     Art. 22. (Mobilità del personale del servizio emergenza territoriale).

     1. L’assegnazione della sede, a seguito di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), è effettuata previa mobilità, a domanda, del personale medico cui è stato conferito incarico a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 14/2004.

 

     Art. 23. (Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie).

     1. I Presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

 

     Art. 24. (Educatori professionali). [16]

     1. Il personale con la qualifica di educatore professionale in servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea è equiparato alla figura professionale di collaboratore professionale esperto.

 

     Art. 25. (Rinnovo convenzioni).

     1. Le convenzioni stipulate con il personale trasferito alle AUSL in esecuzione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), relativamente ai settori della prevenzione e della tossicodipendenza e del decreto dei Ministri della salute e della Giustizia del 10 aprile 2002 (Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti), con incarico non inferiore a quaranta ore mensili al 30 giugno 2003 sono rinnovate a tempo indeterminato.

 

     Art. 26. (Integrazione al disposto dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 14/2004).

     1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, a integrazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 14/2004, i direttori generali delle aziende sanitarie, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), sono autorizzati a ricoprire, con assunzioni a tempo indeterminato, i posti di autista di autoambulanza che risultano vacanti nelle dotazioni organiche approvate.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 1/2004).

     1. All’articolo 20 della l.r. 1/2004 le parole: “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”.

 

     Art. 28. (Norma interpretativa dell’articolo 32 della l.r. 14/2004).

     1. La disposizione di cui all’articolo 32 della l.r. 14/2004, con la quale è stato elevato il contributo giornaliero riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette dal regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), è da intendersi riferita all’assistenza assicurata ai non autosufficienti nelle case protette della tipologia A), il cui contributo era quantificato in lire 55 mila (euro 28,41).

 

     Art. 29. (Riqualificazione dell’assistenza sanitaria in regime libero-professionale).

     1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero ordinario o diurno, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 15 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, la Regione partecipa alla spesa nella misura del 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

     2. Le tariffe aziendali, costruite sulla base dei costi complessivi delle prestazioni concernenti l’attività libero-professionale intramuraria, devono essere rese pubbliche e assicurare il pareggio della specifica e separata contabilità.

     3. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, il cittadino è tenuto al pagamento della tariffa aziendale decurtata della partecipazione alla spesa di cui al comma 1.

 

     Art. 30. (Registro provvisorio delle strutture autorizzate).

     1. Per l’istituzione di un registro provvisorio delle strutture autorizzate, nelle more dell’attuazione dell’articolo 17 della l.r. 8/2004, i Sindaci trasmettono all’AUSL territorialmente competente l’elenco delle strutture che hanno presentato domanda di conferma dell’autorizzazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 8/2004.

     2. I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2004 devono inoltrare all’AUSL territorialmente competente richiesta d’inserimento nel registro provvisorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La mancata presentazione della richiesta d’inserimento nel registro provvisorio comporta la decadenza dell’autorizzazione provvisoria concessa ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2004.

 

     Art. 31. [17]

     1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l’igiene e sanità pubblica e il servizio farmaceutico), è corrisposto un compenso di euro 8,00 per ogni caso definito. Per il Presidente della commissione il compenso per ogni caso definito è previsto nella misura di euro 10,00. Al segretario della commissione è corrisposto un compenso di euro 4,00 per ogni caso definito.

     2. Per le visite medico-legali effettuate domiciliarmente è previsto un ulteriore compenso per il componente che effettua la visita di euro 6,00.2”

     3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i commissari e il segretario dipendenti delle AUSL sono omnicomprensivi e sono corrisposti solo se le sedute vengono svolte fuori dall’orario di lavoro.

 

     Art. 32. (Tutela delle acque destinate a uso umano). [18]

     1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nell’accordo del 12 dicembre 2002, nelle more della predisposizione del piano regionale di tutela delle acque, le AUSL, tramite il Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione (SIAN), in collaborazione con gli uffici tecnici comunali territorialmente competenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, provvedono a effettuare sopralluoghi con esami analitici e verifiche ispettive presso gli impianti di captazione delle acque destinate a uso umano per verificare la salubrità dell’acqua distribuita e la conformità delle opere di captazione alla normativa vigente.

     1 bis. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Servizio d’igiene, alimenti e nutrizione (SIAN) dell’Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competente territorialmente, ai fini del rilascio del “giudizio di qualità e d’idoneità d’uso”, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso potabile e qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente. Nel caso in cui il SIAN accerti che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso potabile e inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto non sanabili propone la chiusura della captazione al Sindaco territorialmente competente o al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più comuni. Il Sindaco e/o il Presidente della Giunta, sentita l’Autorità d’ambito in merito a eventuali pregiudizi agli standard di qualità dei servizi forniti all’utenza interessata, dispone la sostituzione della captazione prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo del 12 dicembre 2002 sopra citato; diversamente, in presenza di pregiudizi all’utenza, ne dispone la chiusura [19].

     2. Per gli impianti di acquedotto, comprese le opere di captazione, per le quali non si applica il comma precedente, il SIAN dell’AUSL competente territorialmente, ai fini del rilascio del “giudizio di qualità e d’idoneità d’uso”, accerta che la qualità delle acque sia conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per l’uso potabile e la conformità della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto alla normativa vigente. Qualora accerti inosservanze della zona di tutela assoluta e/o della zona di rispetto le segnala al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni, prescrivendo un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro il quale adeguare le zone alla normativa vigente o provvedere a sostituire la captazione [20].

     2 bis. Il SIAN ove accerti, nei casi previsti ai commi 1 bis e 2, la non ottemperanza del titolare della concessione della captazione a quanto prescritto inoltra richiesta di chiusura al Sindaco del territorio dove ha sede la captazione e al Presidente della Giunta regionale nel caso in cui la captazione sia al servizio di più Comuni [21].

     2 ter. A seguito dell’ordinanza di chiusura della captazione la Regione provvede a revocare la relativa concessione a derivare [22].

     2 quater. I provvedimenti di revoca delle concessioni a derivare emanati in difformità alla presente normativa s’intendono annullati [23].

 

     Art. 33. (Norme in materia di personale).

     1. Nella dotazione organica dei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, oltre al direttore sanitario, dirigente di struttura complessa di presidio, deve essere obbligatoriamente prevista la figura di dirigente di struttura semplice per ciascun stabilimento.

     2. Nei presidi ospedalieri dotati di due o più stabilimenti, con una dotazione complessiva superiore a mille posti letto, può essere prevista una seconda struttura complessa di anestesia e rianimazione e di cardiologia.

     3. Il personale di assistenza religiosa rientra nella categoria del personale di assistenza diretta di cui all’articolo 8, comma 5, lettera c), della l.r. 19/2003.

     4. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 le parole: “da almeno cinque anni” sono soppresse.

     5. La percentuale del 2 per cento prevista per l’azienda Ospedali riuniti di Foggia dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 19/2003 è elevata al 3 per cento.

     6. [Nelle AUSL è consentita l’istituzione nella dotazione organica di una posizione dirigenziale - direttore di struttura complessa - con funzione di coordinamento delle attività dei singoli distretti.] [24]

     7. [Nell’ambito dei dipartimenti di prevenzione deve essere individuato il coordinatore dei servizi veterinari] [25].

     8. Nell’anno 2005 le graduatorie ancora valide di pubblici concorsi espletati dalle aziende sanitarie sono utilizzabili per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche approvate dalla Regione, fermi restando i limiti alle assunzioni di cui alle disposizioni di leggi regionali.

     9. Ai fini dell’attivazione delle unità operative, previste dal piano di riordino della rete ospedaliera, riguardanti discipline di nuova istituzione, non presenti nell’ambito di ciascun presidio ospedaliero e diverse dalle discipline di base, i direttori generali delle aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alle assunzioni delle unità di personale del ruolo sanitario strettamente necessarie ai fini della predetta attivazione, previste nella dotazione organica approvata dalla Regione.

     10. Al comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 14/2004 le parole: “30 aprile 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2003”.

 

     Art. 34. (Associazioni di volontariato). [26]

     [1. All’articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 14 (Normativa in materia di medicina trasfusionale), le parole: “almeno mille donazioni possono” sono sostituite dalle seguenti: “almeno cinquecento donazioni possono”.]

 

     Art. 35. (Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale).

     1. La Regione Puglia garantisce l’assistenza ai malati oncologici terminali anche attraverso specifiche convenzioni tra associazioni di volontariato onlus, di verificata esperienza sul territorio pugliese che perseguono esclusivamente tali finalità, e le aziende sanitarie locali con interventi finanziari a valere sul fondo sanitario regionale e con l’utilizzo delle risorse vincolate per obiettivi di piano ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996.

     2. Fino all’avvio dei progetti ex articolo 1, comma 34 bis, della l. 662/1996, le AUSL, a decorrere dal 1° gennaio 2005, possono avviare i rapporti convenzionali di cui al comma 1 con risorse del proprio bilancio.

 

     Art. 36. (Strutture riabilitative psichiatriche private. R.r. 7/ 2002).

     1. Il personale laureato, in servizio presso le strutture riabilitative psichiatriche private nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, alla data del 30 giugno 2006, può essere confermato in servizio [27].

     1 bis. La remunerazione attualmente prevista negli accordi contrattuali con le strutture private di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate è mantenuta fino al termine massimo del 31 dicembre 2007, ovvero sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe da adottare con provvedimento di Giunta regionale [28].

     1 ter. Entro la suddetta data del 31 ottobre 2006 sono ridefinite le tariffe sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie). Dette tariffe sono uniche per le strutture transitoriamente, provvisoriamente o istituzionalmente accreditate [29].

 

     Art. 37. (Termine di deliberazione dei bilanci di previsione).

     1. In deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle USL in attuazione del d.lgs. 502/1992), il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per l’anno 2005 sono deliberati dal direttore generale entro il 21 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all’ARES per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’articolo 12 della l.r. 20/2002.

 

     Art. 38. (Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16).

     1. All’articolo 46 della l.r. 17/2003, recante disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d’integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: “L’ANCI delega all’USL” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente dell’associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all’USL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni,”;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In attesa della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, con decorrenza dall’applicazione del presente articolo, le aziende sono delegate a stipulare contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili, con il personale di cui ai commi 1 e 3 secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli enti locali, sostenendo a titolo di anticipazione i relativi costi che saranno oggetto di rimborso, previa idonea rendicontazione, utilizzando i fondi regionali di settore destinati ai Comuni dal piano sociale che saranno accreditati direttamente in favore delle AUSL.”.

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e successive modificazioni).

     1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 (Istituzione di una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell’Azienda sanitaria TA/1 e dell’Azienda ospedaliera “SS. Annunziata” di Taranto), così come modificato con le leggi regionali 25 giugno 2002, n. 9 e 20 dicembre 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione termina i suoi lavori entro il 31 gennaio 2005.”

 

Capo II

Disposizioni in materia di assistenza sociale

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 45 della l.r. 17/2003).

     1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 17/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “previa ripartizione delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14).”.

 

     Art. 41. (Accompagnamento dal cane guida per persone prive di vista).

     1. La persona priva di vista ha diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrapprezzo.

     2. Alla persona priva di vista è riconosciuto, altresì, il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

     3. Tutti coloro che impediscono od ostacolano l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 500,00.

     4. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con il presente articolo è abrogata.

 

     Art. 42. (Proroga dei termini di presentazione dei rendiconti in materia di servizi sociali).

     1. I termini di cui all’articolo 111 della l.r. 28/2001 per la presentazione dei rendiconti da parte delle amministrazioni pubbliche beneficiarie di contributi regionali in materia di assistenza sociale, attribuiti negli anni dal 2000 al 2004, sono prorogati al 30 giugno 2005.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:

a) Unione italiana ciechi 23 %

b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 %

c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12 %

d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 3 %

e) Unione nazionale mutilati per servizio 12 %

f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15 %

g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13 %

h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3 %

i) Associazione italiana stomizzati 4 %

j) Federazione associazione nazionale disabili 2 %

k) Associazione italiana ciechi di guerra 4 %.”.

 

Capo III

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 44. (Modifiche dell’articolo 44 della l.r. 1/2004).

     1. All’articolo 44 della l.r. 1/ 2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura completano l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dell’articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e invitando gli aventi diritto a versare l’importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative.”;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura, tenuto conto delle indicazioni della Commissione europea, completano, altresì, l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a versare l’importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione amministrativa.”;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura completano l’istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il 31 luglio 2005.”.

 

     Art. 45. (Studi e sperimentazione tracciabilità prodotti agricoli).

     1. Al fine di approfondire gli aspetti per l’attivazione di un sistema di rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari relativamente ai prodotti di qualità a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine geografica controllata, a denominazione di origine protetta, la Regione può concorrere al finanziamento di studi e sperimentazioni e attività in materia predisposti dai consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti in attuazione della vigente normativa.

     2. Al finanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale, nell’unità previsionale di base 4.3.5, di un capitolo avente la seguente declaratoria “Spesa per il finanziamento ai Consorzi di tutela e valorizzazione di studi e sperimentazioni sui sistemi di rintracciabilità dei prodotti di qualità DOC, IGT, DOGC, DOP e IGP”.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 46. (Oneri per l’attuazione del piano di sviluppo rurale).

     1. Al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal documento di programmazione regionale relativo al piano di sviluppo rurale, approvato con decisione della Comunità europea n. C (2001) 479 del 2 marzo 2001 (Correttivo applicabile alla restituzione per i cereali), è concesso alle organizzazioni professionali agricole pugliesi, rappresentate nell’ambito del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), il contributo per il servizio di assistenza alle imprese agricole e per la formulazione del fascicolo aziendale relativo alle domande per la concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n.1257/99 del 17 maggio 1999 (Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG) e successive modificazioni e dal piano di sviluppo rurale richiamato.

     2. Le somme sono iscritte nel bilancio di previsione al capitolo di nuova istituzione 111145 epigrafato “Spese per riconoscere alle organizzazioni professionali agricole il contributo per i servizi resi in attuazione del piano di sviluppo rurale Puglia 2000-2006. Decisione CE n. C(2001) 479 del 2 marzo 2001.

 

     Art. 47. (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica). [30]

     1. Fino all’approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 30 giugno 2005, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui all’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi.

     2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di patrimonio

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20). [31]

     1. Al comma 1 dell’articolo 20 delle legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“27 bis. immobile “Colonia collinare ex GI” sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma.”.

 

Capo V

Disposizioni varie

 

     Art. 49. (Interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte - Riqualificazione zona monumentale di Alberobello).

     1. Al fine di valorizzare i beni individuati dall’UNESCO quale patrimonio dell’Umanità, siti nel territorio regionale, sono stanziati appositi contributi da prelevarsi dai fondi di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2004 e da erogarsi previo apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 50. (Integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), è inserito il seguente:

“1 bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per l’attività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione.”.

 

     Art. 51. (Disposizioni in materia di trasporti). [32]

     1. Ai fini del concorso regionale nei maggiori oneri del personale riveniente dalla legge 25 febbraio 2004, n. 47 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, n. 578, per il personale addetto ai servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8 decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è autorizzato lo stanziamento di euro 5 milioni 500 mila al capitolo 552050.

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18).

     1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2 e dall’articolo 60 della l.r. 14/2004, le parole: “entro il 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 dicembre 2005”.

     2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002, così come modificata dall’articolo 3 della l.r. 2/2004 e dall’articolo 60, comma 2, della l.r. 14/2004, le parole: “entro il 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 dicembre 2005”.

     3. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 18/2002 le parole: ”sugli autoservizi” sono sostituite dalle seguenti: “sui servizi”.

     4. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 18/2002, così come sostituito dall’articolo 9 della l.r. 2/2004, le parole: “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.

 

     Art. 53. (Istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale).

     1. Nell’ambito dell’obiettivo di concorrere alla salvaguardia ambientale con particolare riferimento agli agglomerati urbani disposto dall’articolo 1 della l.r. 18/2002, la Regione promuove l’istituzione dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità marittima a basso impatto ambientale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può classificare “servizi minimi”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 18/2002, i servizi marittimi proposti dagli enti locali o dalle imprese di trasporto pubblico sulla base di un progetto tecnico corredato di un piano finanziario, delegandone la competenza amministrativa all’ente locale competente ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della l.r. 18/2002.

     3. Gli oneri relativi saranno progressivamente ricompresi nell’ambito degli stanziamenti previsti per i “servizi minimi”.

 

     Art. 54. (Integrazione all’articolo 45 della l.r. 20/2002).

     1. All’articolo 45 della l.r. 20/2002 dopo le parole: “A decorrere dall’anno finanziario 2002” sono inserite le seguenti: “e per gli esercizi 2003 e 2004”.

 

     Art. 55. (Trattamento provvisorio del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro).

     1. I contratti individuali di lavoro di natura privatistica, stipulati, a norma dell’articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego), con il personale in servizio presso l’ex Agenzia per l’impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 e con il Direttore generale dell’Agenzia sono prorogati fino alla completa attuazione delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo 14 della l.r. 19/1999.

     2. Anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e fino all’attuazione delle suddette procedure i compensi del personale esperto saranno rivalutati annualmente mediante applicazione di specifico istituto contrattuale, secondo gli indici ISTAT.

     3. A far data dal 1° gennaio 2005 e fino alla completa attuazione delle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/1999, il trattamento economico del personale amministrativo è adeguato a quello previsto per i dipendenti regionali dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale regionale. Per ciascuna unità la categoria di riferimento è individuata sulla base della tabella di equiparazione definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (Trasferimenti del personale delle Amministrazioni statali in attuazione del conferimento delle funzioni agli Enti locali), pubblicato sulla g.u. n. 43 del 21 febbraio 2001 - Serie generale. I relativi oneri restano a carico del bilancio regionale e gravano sul capitolo 953040.

 

     Art. 56. (Procedure per l’assunzione e l’inquadramento del personale dell’Agenzia regionale per il lavoro).

     1. La dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro è fissata in complessive n. 28 unità, così articolate: Categoria A: n.. 4 unità; Categoria B: n. 2 unità; Categoria B3: n. 6 unità; Categoria C: n. 3 unità; Categoria D: n. 12 unità; Categoria dirigenziale: n. 1 unità, il Direttore generale.

     2. Le unità in possesso di laurea, già in servizio nelle categorie amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano i posti vacanti nella categoria “D”.

     3. In fase di prima attuazione, l’accesso ai posti previsti nella dotazione organica avviene mediante prove selettive d’idoneità riservate al personale di cui all’articolo 14 della l.r. 19/1999 nonché all’unità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1484.

     4. Le prove selettive d’idoneità sono indette dal dirigente del Settore personale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Al personale dell’Agenzia si applica il CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e il CCDI del personale regionale.

     6. Il collocamento nella categoria e nella posizione di sviluppo avviene sulla base della retribuzione in godimento alla data d’inquadramento nel ruolo. Eventuali differenze economiche sono conservate dagli interessati quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

     7. Ai fini dell’istituzione delle posizioni organizzative previste dall’articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dall’articolo 4 del CCDI del 17 dicembre 2003, il Direttore generale dell’Agenzia trasmette alla Giunta regionale la propria proposta, elaborata secondo i principi di cui all’articolo 4, comma 3, del CCDI del 17 dicembre 2003. Con provvedimento di Giunta regionale è determinata la retribuzione di posizione del Direttore generale.

 

     Art. 57. (Disposizioni relative all’IPRES).

     1. La Regione Puglia si avvale dell’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico.

     2. Alla spesa derivante dall’applicazione del presente articolo si fa fronte, per l’esercizio finanziario 2005, mediante lo stanziamento di euro 470.820,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione, riferito all’unità previsionale di base 1.2.1, epigrafato “IPRES – Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche”. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede al relativo stanziamento con l’approvazione della legge di bilancio.

 

     Art. 58. (Disposizioni in materia di urbanistica). [33]

     [1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 2004, n.1, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 30 giugno 2005.

     2. Per la realizzazione di insediamenti produttivi per l’attività ricettiva, di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni comunali possono motivatamente, in relazione al fabbisogno accertato, derogare alle disposizioni dell’articolo 51, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio).]

 

     Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1986, n. 19).

     1. Al fine della corretta applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 19 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre), le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

     2. In applicazione a quanto disposto dal comma 1, in ogni articolo della l.r. 19/1986 la parola: “costruzione” è sostituita dalla seguente: “realizzazione”.

     3. Alla realizzazione delle serre e loro annessi si potrà procedere purché:

     a) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell’area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadri 4 mila;

     b) l’ altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i 10 metri;

     c) le distanze minime delle serre da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a 6 metri;

     d) le distanze dalle strade e dai confini non siano inferiori a quelle previste per la piantagione degli alberi;

     e) i muri di sostegno e di contenimento non superino l’altezza di 3 metri;

     f) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l’incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall’esercizio dell’impianto.

 

     Art. 60. (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP).

     1. Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata.

     1 bis Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in concessione l’alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione comunale [34].

     2. La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) [35].

     3. Nei confronti degli occupanti illegittimi privi dei requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di rilascio degli alloggi [36].

     4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 12 della l.r. 54/1984 e dall’articolo 11, comma 1 bis, della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), ogni regolarizzazione del rapporto locativo è di esclusiva competenza degli Istituti autonomi delle case popolari (IACP) e avviene mediante pagamento di una somma pari al 30 per cento della morosità complessiva gravante sull’alloggio, risultante dal conto locativo dell’ente gestore.

     5. La somma prevista al comma 4 deve essere corrisposta per il 50 per cento, in un’unica soluzione, all’atto della regolarizzazione e per il restante 50 per cento in dodici rate consecutive, a partire dal mese successivo a quello della regolarizzazione, contestualmente al canone spettante.

     6. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa decadere i benefici previsti dal presente articolo e per l’occupatore vengono avviate le procedure legali previste al comma 3 per il rilascio dell’alloggio.

     6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 5 [37].

     6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) [38].

     6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni [39].

     6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi [40].

 

     Art. 61. (Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione).

     1. I residui di stanziamento rivenienti dal capitolo 491036 dell’esercizio finanziario 2004 fino alla concorrenza di euro 15 milioni sono utilizzati per cofinanziare il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) – art. 11, a integrazione delle assegnazioni statali relative all’anno 2004.

 

     Art. 62. (Disposizione finanziaria all’IACP di Taranto).

     1. In attuazione dell’Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Puglia, per il trasferimento delle competenze di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’IACP di Taranto è autorizzato a utilizzare la somma di euro 3.587.591,63, giacente sul conto corrente n. 20104 presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, a titolo di rientro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica), non utilizzata per la finalità dell’articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica), ai fini della riduzione del disavanzo pregresso dell’Ente con specifica destinazione all’estinzione del debito verso l’Istituto di credito fondiario che ha finanziato il programma di edilizia agevolata denominato “Torri Ania”.

     2. L’importo di cui al comma 1 sarà trasferito all’IACP di Taranto, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Taranto – Contabilità speciale – 1883, per la finalità in esso specificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 63. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 13/2001).

     1. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 13/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e quindi all’iscrizione all’albo le lauree in ingegneria e architettura e, limitatamente a un solo componente della Commissione, le lauree di geologia, scienze agrarie e forestali, il diploma di geometra secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.“.

 

     Art. 64. (Realizzazione e gestione reti fognarie).

     1. La realizzazione e gestione delle reti fognarie e relativi impianti di depurazione a servizio degli insediamenti turistico-costieri dei comuni della Regione Puglia è consentita mediante il sistema della finanza di progetto, nel rispetto dell’articolo 26 della l.r. 13/2001.

 

     Art. 65. (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37).

     1. L’undicesimo comma dell’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n.37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), è sostituito dal seguente:

“Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato.”.

     2. Gli oneri rivenienti dall’applicazione del comma 1 graveranno sugli stanziamenti del bilancio all’unità previsionale di base 2.2.1, capitolo 2020.

 

     Art. 66. (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12).

     1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal seguente:

“1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU) e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica pari al 50 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco, al Vice Sindaco, all’Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.

     2. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 12/1996 è abrogato.

 

     Art. 67. (Modifica all’articolo 30 della l.r. 18/2002).

     1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 18/2002, è elevato al 3,5 per mille.

 

     Art. 68. (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18). [41]

     1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2000, n.18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“e bis) delle associazioni di assistenza, anche di supporto alla Protezione civile, purché enti morali federati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).”.

 

     Art. 69. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32).

     1. La lettera c) del primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva – Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32), è sostituita dalla seguente:

“c) società e associazioni sportive, anche se prive di personalità giuridica, purché regolarmente iscritte alle relative Federazioni nazionali o, comunque, costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;”.

 

     Art. 70. (Adempimenti di cui all’articolo 40 dello Statuto della Regione).

     1. Il trattamento economico di cui all’articolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dall’Ufficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce l’entità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi all’uopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 comprende:

     a) l’indennità di mandato consiliare e la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari, spettanti in misura rispettivamente di otto decimi e quattro decimi dell’indennità parlamentare lorda mensile;

     b) il rimborso spese per il rapporto con gli elettori le cui misure, tra loro non cumulabili, variano a seconda delle funzioni svolte da ciascuno dei Consiglieri fino al massimo di dieci decimi della diaria;

     c) il rimborso spese per le missioni svolte fuori regione e il rimborso spese di trasferimento dal comune di residenza pugliese alla sede del Consiglio, da corrispondere al Consigliere che non dispone di auto di servizio, in misura rapportata ai chilometri percorsi fino al massimo di un terzo della diaria.

     3. L’indennità di mandato può aumentare a nove decimi purché sia ridotta, con medesima decorrenza, di un decimo l’importo della diaria; ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura, rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.

     4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituiscono l’articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), cui sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:

     a) al comma 2 dell’articolo 6 dopo le parole: “sull’indennità di mandato” sono inserite le seguenti: “in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo”;

     b) al comma 2 dell’articolo 9 il numero: “80” è sostituito dal seguente: “90”;

     c) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2.”;

     d) all’articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. L’assicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali“.

     5. All’articolo 56 della l.r. 1/2004 sono soppresse le parole: “e di reversibilità”.

     6. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 8/2003 e il comma 2 ter dell’articolo 57 della l.r. 1/2004, così come inserito dall’articolo 51 della l.r. 14/2004, sono abrogati.

 

     Art. 71. (Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali).

     1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali nella legislatura in corso e che nel corrispondente periodo siano stati collocati in quiescenza o abbiano esercitato il diritto all’esodo volontario, ai fini del calcolo del trattamento incentivante, del trattamento di fine rapporto e del trattamento economico di quiescenza sono equiparati ai dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale.

 

     Art. 72. (Equiparazione trattamento di fine servizio per i dipendenti regionali).

     1. I dipendenti regionali transitati nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1979, n. 76 (Disciplina centri servizi sociali e culturali della Regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio), 30 agosto 1979, n. 60 (Modifica alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 45 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo), 5 novembre 1982, n. 31 (Scioglimento dell’Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla gestione diretta della formazione professionale dei CIAPI di Bari e Foggia) e 19 novembre 1982, n. 33 (Modifica alla legge regionale n. 31/1982), hanno facoltà di richiedere, a domanda e in analogia a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale regionale), per il personale regionale, di rifondere a favore della Regione Puglia l’indennità di fine rapporto maturata presso l’ente di provenienza.

     2. Ai fini di cui al comma 1 sono riconosciuti unicamente i periodi già valutati per il riequilibrio di anzianità, di cui all’articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984 - Accordo nazionale del 29 aprile 1983), ovvero il periodo successivo alla delibera CIPE del 12 dicembre 1972, sulla base della documentazione in possesso dell’Amministrazione. In carenza di documentazione i dipendenti potranno, sotto la loro responsabilità, integrare la documentazione stessa anche tramite autocertificazione.

     3. La rifusione di cui al comma 1 può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata una maggiorazione d’interesse annuo corrispondente all’interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, che decorre dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione.

     4. I dipendenti in servizio che presenteranno la domanda di cui al comma 1 otterranno, ai fini del trattamento di fine servizio, il computo del servizio prestato presso l’ente di provenienza, nei limiti di cui al comma 2.

 

     Art. 73. (Integrazione all’articolo 59 della l.r. 14/2004).

     [1. In sede di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 59 della l.r. 14/2004 sono inquadrati nella relativa qualifica funzionale sia i dipendenti regionali che, sulla base dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 75/1999 – R.G. 10287/1998, hanno sostenuto e superato le prove d’esame e sono stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come da determinazione del Dirigente del Settore risorse umane n. 1018 del 25 settembre 2000, sia i dipendenti che, sulla base delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 4287/2000 – R.G., n. 6960/2000 e n. 4248/2000 – R.G. 6959/2000, hanno sostenuto e superato le prove di esame e sono stati utilmente inseriti nella relativa graduatoria, come da determinazione del Dirigente del Settore risorse umane n. 1353 del 1° dicembre 2000.

     2. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale della nuova dotazione organica i posti resisi vacanti sono messi a concorso pubblico per le ex qualifiche funzionali dalla III all’VIII.] [42]

 

     Art. 74. (Integrazione all’articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), già modificato dall’articolo 63 della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:

“4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici, l’interessato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione rispetto alla data del 1° settembre 2005.”.

 

     Art. 75. (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), le parole: “pari a ventidue centesimi di euro per chilometro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a venticinque centesimi di euro per chilometro” e le parole: “un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 15,00” sono sostituite dalle seguenti: “un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 20,00”.

 

     Art. 76. (Modifica all’articolo 59 della l.r. 1/2004).

     1. Al comma 4 dell’articolo 59 della l.r. 1/2004 la parola: “qualifica” è sostituita dalla seguente: “categoria”.

 

     Art. 77. (Contributo straordinario agli enti fieristici).

     1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 2004, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2005, all’unità previsionale di base 4.8.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026, un con- tributo straordinario per le spese di funzionamento di euro 465 mila come di seguito articolato:

     a) euro 413 mila per l’Ente Fiera di Foggia;

     b) euro 52 mila per l’Ente Fiera di Francavilla Fontana.

 

     Art. 78. (Personale Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA).

     1. La Giunta regionale può autorizzare l’ARPA Puglia a confermare a tempo indeterminato il personale laureato e tecnico, in regime di rapporto convenzionale o con contratto a tempo determinato e con esclusione dei rapporti di consulenza, in attività al 30 agosto 2004, nonché il personale laureato a rapporto convenzionale in attività dal 18 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 79. (Norme urgenti per l’attività estrattiva).

     1. Tutte le autorizzazioni in vigore saranno riesaminate dal Comitato tecnico regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’articolo 29 della l.r. 37/1985, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’accertamento della compatibilità alle norme statali e comunitarie in materia di tutela ambientale, con l’adozione dei provvedimenti di revoca nei casi in cui risultino non conformi alla legislazione statale e comunitaria.

 

     Art. 80. (Autorizzazioni relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl).

     1. Si ritengono valide tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni entro la data del 30 giugno 2004 relative agli impianti di carburanti di metano e Gpl purché gli stessi impianti siano a quella data ultimati, in esercizio e dotati delle certificazioni di legge.

 

     Art. 81. (Procedure ed effetti amministrativi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23).

     1. Le procedure previste dalla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), e gli effetti amministrativi rivenienti dalla stessa s’intendono immediatamente applicabili ed efficaci in tutte quelle materie per le quali non si rinvia esplicitamente all’emanazione dei regolamenti.

 

     Art. 82. (Indirizzi programmatici di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 19 febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11).

     1. Fino all’emanazione dei regolamenti restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con deliberazioni 19 febbraio 1999, n. 35 e 19 gennaio 2000, n. 11, esclusivamente per quelle materie da regolamentare esplicitamente individuate all’articolo 2 della l.r. 23/2004.

 

     Art. 83. (Proroga termini).

     1. Le disposizioni dell’articolo 64 della l.r. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 84. (Abrogazione di leggi regionali).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 17 luglio 1981, n. 39 (Indennità, rimborso, spese e trattamento economico di missione ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane);

     b) 25 gennaio 1974, n. 6 (Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia) e 29 dicembre 1976, n. 32 (Modifica alla l.r. 6/1974);

     c) 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore).

 

 

ALLEGATO “A”

(rif. Art. 1)

 

TABELLA

 

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI

DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 

 

 

(in milioni di Euro)

SETTORI DI INTERVENTO

2005

2006

2007

RAGIONERIA (mutui)

287,45

281,96

278,15

RAGIONERIA RUOLI DI S.F.

9,70

8,00

6,30

EDILIZIA RESIDENZIALE

10,00

7,00

5,00

TOTALE

307,15

296,96

289,45

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2013, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 14 dicembre 2015, n. 35.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 23 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 23 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.

[8] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 13 luglio 2017, n. 29.

[10] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[12] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[13] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

[14] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 5 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 febbraio 2006, n. 2.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 26 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[18] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.

[19] Comma inserito dall’art. 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 2007, n. 12, l'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 16, l'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e l'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.

[20] Comma così sostituito dall’art. 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 2007, n. 12, l'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 16, l'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e l'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.

[21] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 28 maggio 2007, n. 12, l'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 16, l'art. 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e l'art. 80 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.

[22] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3.

[23] Comma aggiunto dall’art. 28 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3.

[24] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[25] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[26] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[27] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[28] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26, già modificato dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2007, n. 25.

[29] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[30] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[31] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[32] Articolo così modificato dall’art. 27 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[33] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2012, n. 22.

[34] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[35] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[36] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2009, n. 5.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2009, n. 5.

[39] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2009, n. 5.

[40] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 2009, n. 5.

[41] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[42] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.