§ II.5.26 - L.R. 10 agosto 2001, n. 21.
Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:10/08/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e finalità).
Art. 2.  (Composizione e insediamento).
Art. 3.  (Poteri).
Art. 4.  (Elezione del Presidente - Validità delle riunioni).
Art. 5.  (Consulenza).
Art. 6.  (Termine).


§ II.5.26 - L.R. 10 agosto 2001, n. 21.

Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto.

(B.U. 27 agosto 2001, n. 129).

 

Art. 1. (Istituzione e finalità).

     1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, al fine di accertarne eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Composizione e insediamento).

     1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Poteri).

     1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori alla sanità e al bilancio e finanze nonché degli uffici degli stessi Assessorati.

     2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli Amministratori dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, nonché del loro personale dirigente e dei revisori dei conti.

     3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

     4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

 

     Art. 4. (Elezione del Presidente - Validità delle riunioni).

     1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

     2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

     3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

     4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.

     5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

 

     Art. 5. (Consulenza).

     1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti, di cui almeno uno esperto in materia di contabilità e bilanci, anche esterni all'Amministrazione regionale, nominati dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.

     2. Per la scelta dei componenti del collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. (Termine).

     1. La Commissione termina i suoi lavori entro il 31 gennaio 2005 [1].

     2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.

     3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

 

 

 


[1] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 25 giugno 2002, n. 9, modificato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall’art. 39 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.