§ III.1.34 - L.R. 20 luglio 1984, n. 36.
Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/07/1984
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Le funzioni In materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità [...]
Art. 2.  Sono delegate ai Comuni che le esercitano tramite le Unità sanitarie locali:
Art. 3.  In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale [...]
Art. 4.  I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono [...]
Art. 5.  L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni [...]
Art. 6.  Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del Comitato di [...]
Art. 7.  Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e [...]
Art. 8.  Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, già demandati al Medico provinciale o all'Ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.  La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.
Art. 10.  Il Presidente della Giunta regionale:
Art. 11. 
Art. 12.  Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citate, è ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo [...]
Art. 13.  E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni.
Art. 13 bis. 
Art. 14.  Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:
Art. 15.  Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale:
Art. 16.  Il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale svolge i seguenti compiti:
Art. 17.  L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è vincolante per le Unità sanitarie locali anche per [...]
Art. 18.  La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, oltre che dal servizio di Igiene pubblica per la [...]
Art. 19.  Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale [...]
Art. 20.  L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'art. 110 del R.D. 27 [...]
Art. 21.  La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'Assessore alla sanità:
Art. 22. 
Art. 23.  La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
Art. 24.  Allo scopo di assicurare i livelli assistenziali adeguati e per necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale [...]
Art. 25.  L'acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni.
Art. 26.  L'Unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione [...]
Art. 27.  L'Unità sanitaria locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui [...]
Art. 28.  Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge .
Art. 29.  Alla data di cui al precedente articolo:
Art. 30.  I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente art. 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all'ultimo comma dell'art. [...]
Art. 31.  Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 è trasferito, dalla data prevista nell'art. 28, al Servizio sanitario ed è utilizzato presso l'Unità sanitaria locale [...]
Art. 32.  Sono soppressi dalla data di cui al precedente art. 28:
Art. 33.  Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell'art. 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e [...]
Art. 34. 
Art. 35.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). (Omissis).


§ III.1.34 - L.R. 20 luglio 1984, n. 36.

Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico [1].

 

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

 

CAPO I

 

Art. 1. Le funzioni In materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità sanitarie locali.

     Tali funzioni in particolare concernono:

     a) la prevenzione individuale e collettiva;

     b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

     c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

     d) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria;

     e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonché la consulenza dietetica per le mense scolastiche;

     f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;

     g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;

     h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilità ed abitabilità;

     i) la polizia mortuaria;

     l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali e artificiali;

     m) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

     n) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

     o) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di polizia, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

     p) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalle leggi vigenti;

     q) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

     r) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

     Per le funzioni concernenti la tutela ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le UU.SS.LL., per quanto di competenza sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Ecologia, la relazione tecnica-semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.

 

     Art. 2. Sono delegate ai Comuni che le esercitano tramite le Unità sanitarie locali:

     a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, sia dell'uomo che degli animali;

     b) le funzioni in materia di idoneità delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale dall'art. 4, lettere b), c), d), e), f), del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470;

     c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

     Le Unità sanitarie locali trasmettono alla Giunta regionale:

     - una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;

     - copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;

     - ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

     In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

 

     Art. 3. In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti.

     L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 4. I provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del Sindaco, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

     I regolamenti locali di igiene e sanità pubblica vengono adottati dai Consigli comunali.

 

     Art. 5. L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, dal servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

     Nei Comuni che comprendono più Unità sanitarie locali, le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all'intero territorio comunale, sono esercitate tramite il Servizio di igiene pubblica di una Unità sanitaria locale compresa nello stesso territorio, individuata dal Consiglio comunale.

     Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 6. Il responsabile del Servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del Comitato di gestione, e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso.

     Il responsabile del Servizio propone al Sindaco o al Comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

     Il responsabile del Servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni dal provvedimento formale di cui al precedente comma.

     Per l'espletamento dei compiti attribuiti al Servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con l'Unità sanitaria locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni.

 

     Art. 7. Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle Unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti e indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale.

     La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti fissando le tariffe a carico degli stessi, entro i limiti dei tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe dell'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro, dell'Istituto superiore della sanità e degli Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri [2].

     Il provvedimento di cui al secondo comma sarà adottato dalla Giunta regionale, che provvederà contestualmente a individuare le modalità di riscossione e di destinazione delle somme, su proposta dell'Assessore alla sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 8. Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico, già demandati al Medico provinciale o all'Ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.

     Il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria locale sostituisce il Medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di Presidente o componente.

     Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale del capoluogo di provincia e, nei Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a commissioni, comitati e collegi con funzione per l'intero ambito provinciale [4].

 

     Art. 8 bis. [5]. Le commissioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975, n. 803 e 30 Giugno 1959, n. 420, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 Settembre 1976, n. 995, dalla legge 2 Aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 Gennaio 1927, n. 147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale di ciascun Comune capoluogo di provincia e, quelli che comprendono più Unità Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individua dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente articolo 5.

     Le stesse hanno sede presso l'Unità Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

     La composizione delle commissioni di cui al precedente comma è modificata come segue:

     a) il medico igienista di cui all'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 Ottobre 1975, n. 803, è sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;

     b) il medico del ruolo regionale di cui all'articolo 481 del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Settembre 1976, n. 995, è sostituito dal medico del ruolo del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina Legale o di Medicina del Lavoro;

     c) l'Ispettore Medico del Lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 2 Aprile 1968, n. 482, è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo del personale del Servizio Sanitario;

     d) l'esperto di chimica della commissione di cui all'articolo 24 del R.D. 9 Gennaio 1927, n. 147 è sostituito dal responsabile del Settore chimico-ambientale-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione istituito nel capoluogo di provincia.

     La commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del R.D. 9 Gennaio 1927, n. 147 è nominata dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale del Comune capoluogo della provincia e, per quelli che comprendono più Unita Sanitarie Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5 ed è così modificata: responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presidente; medico addetto al Servizio di Igiene Pubblica, Questore o Vice Questore, responsabile del Settore chimico-ambientale-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.

     Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell'Unita Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

 

CAPO II

 

     Art. 9. La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

     In particolare, su proposta dell'Assessore alla Sanità:

     a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'ambito della programmazione regionale, la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica;

     b) indirizza e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffusive e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale locale, anche in applicazione delle direttive statali;

     c) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai Comuni e per essi dalle Unità sanitarie locali in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità economica europea;

     d) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate;

     e) coordina l'istituzione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali;

     f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico-amministrativo tra i Servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali e gli Uffici e organismi statali;

     g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;

     h) classifica i comuni ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti di campionamento e di analisi, di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470;

     l) programma e realizza attività di educazione sanitaria di interesse regionale;

     m) predispone direttive per la elaborazione del regolamento di igiene di cui al precedente art. 4, proponendo anche uno schema tipo.

 

     Art. 10. Il Presidente della Giunta regionale:

     a) emana le ordinanze contingibili e urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più Comuni;

     b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;

     c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

     Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'Assessore alla sanità.

     Per l'attività istruttoria e preparatoria, tecnica e amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle Unità sanitarie locali.

     L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai Sindaci e alle Unità sanitarie locali competenti per territorio.

 

CAPO III

 

     Art. 11. [6] [7]. In ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 Maggio 1970, n. 381, 27 Maggio 1970, n. 382 e 30 Marzo 1971, n. 118, con esclusione di quelli riservati e disciplinati dal Decreto Legge 30 Maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 Luglio 1988, n. 291.

     La commissione, nominata dal Comitato di Gestione, è composta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio, con funzioni di presidente, nonchè:

     a) da un medico specialista in neuro-psichiatria ovvero con anzianità di servizio nella stessa disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialisti in medicina legale o del lavoro ovvero con anzianità di servizio nelle stesse discipline di almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni Nazionali dei Mutilati ed Invalidi Civili aventi per legge personalità giuridica e funzioni di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 Marzo 1971, n. 118;

     b) da due medici specialisti in oculistica, dei quali uno designato dall'Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 Maggio 1970, n. 382;

     c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, dei quali uno designato dall'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 Maggio 1970, n. 381.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Unita Sanitaria Locale, del ruolo amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quelli di assistente amministrativo.

     Il Comitato di Gestione può nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a), b), e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non dipendenti.

     La commissione, su richiesta documentata dall'interessato, in ordine alla natura e alla gravità della minorazione, ove le giustifichi, dispone visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario.

     Nella prima seduta successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

     Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di eta devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento.

     Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni.

     Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dal D.P.R. 11 Gennaio 1956, n. 5.

 

     Art. 12. Avverso gli accertamenti della Commissione prevista al precedente articolo, a norma delle leggi nello stesso citate, è ammesso ricorso alla Commissione regionale avente sede nel rispettivo capoluogo di provincia [8].

     Nella provincia di Bari sono costituite due commissioni.

     Le Commissioni regionali, costituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, sono composte da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di Presidente, nonché:

     a) da due medici specialisti preferibilmente in medicina del lavoro o medicina legale, di cui uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti di rappresentanza della categoria, da un medico specialista in neuropsichiatria o in disciplina equipollente e da due medici specialisti, di cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, preferibilmente iscritti nel ruolo del personale del Servizio sanitario, per gli accertamenti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

     b) da un direttore di clinica oculistica universitaria o da un medico specialista in oculistica, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in oculistica, designato dall'Unione Italiana Ciechi, per gli accertamenti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

     c) da un direttore di clinica otorinolaringoiatrica universitaria o da un medico specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente iscritto nel ruolo del personale del Servizio Sanitario, ed un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Associazione nazionale per l'assistenza ai sordomuti, per gli accertamenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo della Regione appartenente a posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il diploma di laurea.

     La Giunta regionale può nominare componenti supplenti [9].

     La commissione, su richiesta documentata dall'interessato, qualora la natura e la gravità delle minorazioni lo giustifichi, può disporre visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva, la commissione, valutata la relazione del componente che ha effettuato la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità [10].

     Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di eta devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [11].

     Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento [12].

     Esse, peraltro, esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni [13].

     Limitatamente ai primi ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dal D.P.R. 11 Gennaio 1956, n. 5 [14].

 

     Art. 13. E' fatto rinvio alle leggi statali e regionali per quanto concerne le norme di funzionamento delle Commissioni.

     Le funzioni di Presidente o di componente delle Commissioni locali sono incompatibili con quella di Presidente o componente delle Commissioni regionali.

     Per il loro funzionamento e per l'espletamento delle indagini o accertamenti necessari alla decisione dei ricorsi, le Commissioni regionali si avvalgono delle strutture delle Unità sanitarie locali.

     Le Unità sanitarie locali possono instaurare convenzioni con quelle viciniori per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 11.

     (Abrogato) [15].

 

     Art. 13 bis. [16]. Gli oneri per i compensi e le indennità, qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni  di cui all'art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unità Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa statale.

     La parte eccedente tali limiti graverà sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento delle spese conseguenti alla L.R. 12 Agosto 1981, n. 45 [17].

     La Giunta regionale, dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa annualmente alle Unità Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle indennità, eccedenti la misura prevista dalla normativa statale, a carico del capitolo del bilancio regionale di cui al precedente comma.

     Gli oneri per i compensi e le indennità qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio regionale in sede riparto del fondo sanitario di cui all'art. 51 della legge 23-12-1978, n. 833 e successive integrazioni e modificazioni. Su detto capitolo graveranno altresì le spese di funzionamento delle commissioni sopraindicate.

     La parte eccedente tali limiti sarà a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2°comma del presente articolo.

 

 

TITOLO II

SERVIZIO FARMACEUTICO

 

CAPO I

 

     Art. 14. Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:

     a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, nonché dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;

     b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;

     c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli artt. 129 e 369 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 61 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;

     d) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     e) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

     f) trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede.

     L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della Provincia.

 

     Art. 15. Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale:

     a) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

     b) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

     c) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;

     d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;

     e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'Assemblea generale.

 

     Art. 16. Il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale svolge i seguenti compiti:

     a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi dell'Unità sanitaria locale;

     c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

     d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;

     e) controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;

     f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 17. L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è vincolante per le Unità sanitarie locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

 

     Art. 18. La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, oltre che dal servizio di Igiene pubblica per la rispettiva competenza.

     Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dell'Unità sanitaria locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica e da un farmacista titolare designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di gestione. per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.

 

     Art. 19. Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unità sanitaria locale.

     L'avviso è pubblicato all'Albo dei Comuni compresi nell'Unità sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

     Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. Alla formulazione della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'Ordine dei farmacisti della provincia.

 

     Art. 20. L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.

 

CAPO II

 

     Art. 21. La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'Assessore alla sanità:

     a) vigila sull'espletamento del servizio farmaceutico;

     b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;

     c) cura l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

 

     Art. 22. [18]. Il Presidente del Comitato di Gestione di ciascuna Unità Sanitaria Locale entro e non oltre il mese di Gennaio di ogni anno pari, richiede ai Comuni del rispettivo ambito territoriale e al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza, sull'organizzazione e sulle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nonché sulle eventuali proposte di modificazione.

     Nei Comuni che comprendono più Unità Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente dell'Unita Sanitaria Locale individuata a norma del 2° comma del precedente art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unità Sanitarie Locali.

     I pareri di cui al precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 Giugno. Decorso tale termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni successive.

     Nei limiti della legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei Farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei Comuni, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente degli eventuali spostamenti della stessa, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica.

     Alla deliberazione del Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la necessità di nuove istituzioni.

     L'Assemblea dell'Unità Sanitaria locale, entro il 30 Settembre, delibera definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune del proprio ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all'Assessorato regionale alla Sanità entro il mese di Ottobre.

     La deliberazione dell'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale dà atto della richiesta dei pareri, di quelli resi e di quelli non fomiti, delle motivazioni sulle modificazioni addotte, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun Comune, ove venga proposta modificazione.

     La dichiarazione dell'Assemblea dell'Unita Sanitaria Locale dà atto, altresì, per ciascun Comune delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l'istituzione, di quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

     Entro il 31 Dicembre, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, delibera comunque sulla pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione, con uno o più provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito territoriale di Unità Sanitaria Locale e Comune, le farmacie esistenti, di nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

     In caso di mancato espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata trasmissione della proposta dell'Unità Sanitaria Locale entro il mese di Ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato regionale di Controllo nomina il commissario.

 

     Art. 23. La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

     La Commissione giudicatrice è composta da:

     a) un funzionario regionale amministrativo, della massima qualifica funzionale con funzioni di Presidente;

     b) un professore universitario della facoltà di farmacia docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico-farmaceutico o tecnico- farmaceutico;

     c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti non titolari, proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

     d) un funzionario del ruolo della Regione ovvero del Servizio sanitario, farmacista.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

     La Giunta regionale nomina le Commissioni e approva le graduatorie.

     La nomina dei vincitori è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Alla corresponsione della indennità a favore dei componenti delle Commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1973, n. 3. Il limite massimo della indennità di funzione prevista è aumentata del 100%. Detta indennità spetta a tutti i componenti e al segretario della Commissione anche in deroga al principio della omnicomprensività.

 

CAPO III

 

     Art. 24. Allo scopo di assicurare i livelli assistenziali adeguati e per necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un elenco di specialità medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

     L'Unità sanitaria locale provvede all'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 25. L'acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modificazioni.

     La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, che trasmette all'Assessorato regionale alla Sanità il riepilogo trimestrale indicante la qualità e quantità delle sostanze acquistate.

 

     Art. 26. L'Unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità indicata dall'accordo nazionale.

 

     Art. 27. L'Unità sanitaria locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

     Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8.

 

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge .

 

     Art. 29. Alla data di cui al precedente articolo:

     a) sono soppressi gli Uffici comunali di igiene, nonché I Consorzi intercomunali per le relative funzioni, con conseguente cessazione della individualità giuridica;

     b) sono soppressi gli Uffici dei Medici Provinciali;

     c) sono soppressi i Comitati Provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualità giuridica;

     d) sono soppressi i Consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualità giuridica. I presidi ed i servizi già dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai Comuni ove abbiano sede e attribuiti alle Unità sanitarie locali nel cui ambito siano compresi.

     Fino all'entrata in vigore del Piano sanitario regionale, le Unità sanitarie locali nel cui ambito ricadano i presidi ed i servizi detti sono tenute, previa intesa sulle modalità, ad assicurare le prestazioni relative alle funzioni già dei soppressi Centri provinciali antitubercolari alle Unità sanitarie locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali. Le stesse Unità sanitarie locali, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacità operative ed alle idoneità tecniche e funzionali possedute, ferme le prestazioni dovute, potranno attribuire ulteriori compiti;

     e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai Comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle Unite sanitarie locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, le Unità sanitarie locali aventi sede nei rispettivi ambiti provinciali potranno avvalersi degli stessi per le funzioni ed i compiti già attribuiti dalle leggi in vigore. I laboratori, svolgeranno altresì i compiti ad essi assegnati dalla L.R. 21 maggio 1975, n. 42.

     Il riparto del fondo sanitario regionale terrà conto della spesa di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma dei servizi effettivamente prestati;

     f) è soppresso il Consorzio Provinciale per la lotta contro il diabete di Bari, con conseguente cessazione della individualità giuridica.

 

     Art. 30. I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli Uffici del Medico Provinciale alla data di cui al precedente art. 28, unitamente a quelli degli stessi uffici di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 2 marzo 1981, n. 21, nonché i funzionari medici regionali, hanno titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al Presidente della Giunta regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo organico del personale regionale.

     Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta regionale, all'Unità sanitaria locale nel cui ambito insiste l'ufficio presso cui prestavano servizio, ovvero ad altra Unità sanitaria locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.

 

     Art. 31. Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente art. 29 è trasferito, dalla data prevista nell'art. 28, al Servizio sanitario ed è utilizzato presso l'Unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l'ufficio già di appartenenza, con priorità, per il personale proveniente dai soppressi Uffici dei Medici Provinciali e di igiene dei Comuni, nel Servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a) del n. 1) del primo comma dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 1980, n. 51, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

     Il personale stesso, da individuare a norma degli artt. 32, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è iscritto nel ruolo nominativo nazionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2 marzo 1981, n. 21.

     Al personale trasferito si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nonché nel D.P.R. 25 luglio 1983, n. 348.

 

     Art. 32. Sono soppressi dalla data di cui al precedente art. 28:

     a) le Commissioni di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     b) le Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, previste dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

     c) le Commissioni di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

     d) le Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592;

     e) la Commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1976, n. 10;

     f) il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Le funzioni già esercitate dalle Commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale.

     Le funzioni di vigilanza già degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal Servizio di igiene pubblica di ciascuna Unità sanitaria locale.

     Le funzioni consultive già svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal Consiglio tecnico degli operatori di ciascuna Unità sanitaria locale, previsto dall'art. 43 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51. Il Consiglio tecnico può essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.

 

     Art. 33. Fino alla costituzione delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12, che deve avvenire entro novanta giorni dal termine previsto nell'art. 28, rimangono in funzione le attuali Commissioni locali e regionali in attività.

     Scaduto il termine di cui al precedente comma la Giunta regionale dispone l'aggregazione provvisoria delle Unità sanitarie locali che non abbiano provveduto a quelle viciniori.

     (Abrogato) [19].

     Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è corrisposto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone di presenza per ogni seduta pari a Lire 25.000. Al segretario per ogni seduta è corrisposto il gettone di presenza pari a Lire 10.000, oltre le spese di viaggio se e in quanto dovute. Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente Lire 4.000 e Lire 2.000 per ogni caso definito [20].

     Detti compensi sono corrisposti in deroga al principio dell'omnicomprensività e al personale dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l'attività della Commissione sia espletata al di fuori dell'orario di servizio o di altra attività comunque retribuita [21].

     Con legge di bilancio della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla L.R. 12 Agosto 1981, n. 45, sarà tenuto conto degli oneri rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi secondo e ultimo dell'art. 13 bis della presente legge, previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e 200.000.000 [22].

     Le spese di funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell'Unita Sanitaria Locale presso cui sono sostituiti [23].

     I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all'art. 481 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del Decreto Ministeriale previsto dall'ultimo comma di detto articolo [24].

 

     Art. 34. [25].

 

     Art. 35. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). (Omissis).

 

 


[1] Vedi anche la L.R. 30 aprile 1990, n. 17 riportata al § III.1.54 e la L.R. 8 giugno 1985, n. 62 riportata al § V.5.17.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2002, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 8 marzo 2002, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17/90.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. n. 17/90.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. n.17/90.

[7] Il Governo ha osservato «in ordine agli articoli 11 e 12 che le commissioni contemplate dai predetti articoli possono operare entro i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 6 bis del DL 25 novembre 1989, numero 382 come modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1990 numero 8».

[8] Il Governo ha osservato «in ordine agli articoli 11 e 12 che le commissioni contemplate dai predetti articoli possono operare entro i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 6 bis del DL 25 novembre 1989, numero 382 come modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1990 numero 8».

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 17/90.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. n.17/90.

[16] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. n.17/90.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17/90.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/90.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[20] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[21] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[22] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[23] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[24] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. n. 17/90.

[25] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. n. 2/86 riportata al § III.1.40.