§ III.1.20 - L.R. 30 aprile 1980, n. 40. - Disciplina dei turni di servizio
delle farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:30/04/1980
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Contributo di applicazione e definizione). - L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, è disciplinato dalle norme della [...]
Art. 2.  (Orario diurno). - Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo [...]
Art. 3.  (Turni pomeridiani). - Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:
Art. 4.  (Turni festivi). - Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.
Art. 5.  (Riposo settimanale). - Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festività oltre la domenica.
Art. 6.  (Servizio notturno). - Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dall'art. 30 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1706:
Art. 6 bis.  (Servizio a battenti aperti durante I'intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno). - Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per [...]
Art. 7.  (Farmacie uniche e rurali). - Nel comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato:
Art. 8.  (Chiusura annuale per ferie). - Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di 4 settimane, da [...]
Art. 9.  (Determinazione dell'orario). - Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal R.D. 30 settembre 1938, n. 1706.
Art. 10.  (Determinazione dei turni di servizio). - Gli Ordini provinciali dei Farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni [...]
Art. 11.  (Sostituzione del titolare). - La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto all'albo professionale, nella conduzione della farmacia, è consentita:
Art. 12.  (Sospensione provvisoria dell'esercizio). - Per la sospensione provvisoria dell'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notifica al Medico provinciale  almeno 15 giorni prima, salvo i [...]


§ III.1.20 - L.R. 30 aprile 1980, n. 40. - Disciplina dei turni di servizio

delle farmacie.

 

Art. 1. (Contributo di applicazione e definizione). - L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, del turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

     Il servizio farmaceutico viene effettuato:

     a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

     b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno;

     c) a chiamata quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo dove può essere prontamente reperito e, se possibile, anche il recapito telefonico.

     Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

 

     Art. 2. (Orario diurno). - Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanale.

     Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

 

     Art. 3. (Turni pomeridiani). - Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei capoluoghi di provincia: a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 20.000;

     b) negli altri comuni con più di una farmacia: a chiamata e per turni tra tutte le farmacie.

 

     Art. 4. (Turni festivi). - Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

     Nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico, nei giorni festivi, viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazione di 40.000.

     Le farmacie di turno effettuano Il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, nelle ore corrispondenti all'intervallo pomeridiano, secondo le modalità di cui all'art. 3.

     L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

 

     Art. 5. (Riposo settimanale). - Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festività oltre la domenica.

     Il Medico provinciale [1], su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti e sentito il Sindaco, determina il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il riposo e può consentire, per particolari esigenze locali, che il riposo sia frazionato in due mezze giornate. Durante la giornata di riposo infrasettimanale, che di norma ricadrà il sabato, nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico viene assicurato nell'orario normale diurno, a battenti aperti ed a turno fra tutte le farmacie, con le modalità di cui all'art. 4 e, nell'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.

     Il Medico provinciale, in relazione a particolari esigenze, può autorizzare l'apertura in turno di esercizi per un numero di farmacie fino ad un massimo della metà di quello previsto in pianta organica.

     L'effettuazione del turno di servizio durante il giorno di riposo settimanale non dà luogo a recupero.

 

     Art. 6. (Servizio notturno). - Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dall'art. 30 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1706:

     a) nei capoluoghi di provincia. da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 a battenti aperti almeno sino alle ore 22 ed a battenti chiusi sino al normale orario di apertura del giorno successivo.

     Per eventuali particolari esigenze locali del capoluogo della Regione, il servizio a battenti aperti sino alle ore 22 può essere effettuato, a turno tra tutte le farmacie, da un numero di esercizi maggiore di quello previsto per l'intero servizio notturno.

     b) negli altri comuni con più di una farmacia: per chiamata e con turni così come previsto dal precedente art. 3. Sino alle ore 22 il servizio può essere effettuato anche a battenti aperti.

     Il servizio notturno, di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo, può essere assicurato, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, per turni tra tutte le farmacie od in forma permanente. In ogni caso, le farmacie che espletano il servizio notturno dovranno essere distribuite secondo aree individuate dal Medico provinciale sentiti l'Ordine provinciale dei Farmacisti ed il Sindaco, ed ogni avvicendamento dovrà avvenire nell'ambito delle singole aree.

 

     Art. 6 bis. (Servizio a battenti aperti durante I'intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno). - Il Sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, può autorizzare che il servizio farmaceutico «a battenti aperti» nell'intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell'esercizio, nonchè durante il servizio notturno, venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all'interno della farmacia.

     L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata previo accertamento che:

     - all'esterno dell'esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibili a opportuna distanza, atti a dimostrare l'apertura al pubblico della farmacia, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia;

     - i battenti dell'esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista.

     L'espletamento del servizio farmaceutico con le modalità di cui al presente articolo non dà luogo in nessun caso a prestazioni di indennità o maggiorazioni di prezzi [2].

 

     Art. 7. (Farmacie uniche e rurali). - Nel comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato:

     a) nell'intervallo per riposo pomeridiano e nelle ore notturne per chiamata e quando le condizioni ambientali e di viabilità lo consentono e sentito il parere dei Sindaci dei comuni interessati a turno con le farmacie limitrofe;

     b) nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, a turno con le farmacie limitrofe ed a battenti aperti durante il normale orario diurno, a chiamata nell'intervallo pomeridiano.

     Quando le condizioni ambientali e di viabilità non consentano di assicurare il servizio secondo i turni di cui ai precedenti punti a) e b), oppure quando obiettive e giustificate esigenze da parte dell'autorità sanitaria locale lo richiedano, dovrà essere prevista una forma di sussidio a carico del Comune.

 

     Art. 8. (Chiusura annuale per ferie). - Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di 4 settimane, da usufruire in una o due soluzioni di durata non inferiore ad una intera settimana.

 

     Art. 9. (Determinazione dell'orario). - Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal R.D. 30 settembre 1938, n. 1706.

     Per esigenze locali possono anche essere previsti orari diversi nei vari periodi dell'anno.

 

     Art. 10. (Determinazione dei turni di servizio). - Gli Ordini provinciali dei Farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e propongono le modalità di attuazione dei servizi, nonché lo schema dei turni per le ferie annuali.

     Gli schemi devono essere sottoposti all'approvazione del Medico provinciale. Per particolari od improvvise esigenze, l'Ordine provinciale dei Farmacisti può apportare agli schemi di cui al primo comma, le opportune variazioni, che devono essere approvate dal Medico provinciale.

     Ogni farmacista deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con le indicazioni dell'orario di apertura e di chiusura giornaliere e delle farmacie di turno.

 

     Art. 11. (Sostituzione del titolare). - La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto all'albo professionale, nella conduzione della farmacia, è consentita:

     a) per motivi di salute;

     b) per obblighi militari;

     c) per funzioni pubbliche elettive;

     d) per corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 48 punto 10 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

     e) per gravi motivi di famiglia.

     Nel caso previsto dalla lett. a) del precedente comma, il Medico provinciale applicherà quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 475 del 1968.

 

     Art. 12. (Sospensione provvisoria dell'esercizio). - Per la sospensione provvisoria dell'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notifica al Medico provinciale  almeno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi comunque documentabili, per i quali il titolare deve darne immediata comunicazione, anche verbale, al Medico provinciale.

 

 


[1] Il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale sostituisce il Medico provinciale, così come disposto dalla L.R. n. 36/1984, art. 8. u.c.

[2] Art. aggiunto dalla L.R. n. 18/1989.