§ III.1.26 - L.R. 2 marzo 1981, n. 21. - Istituzione e gestione dei ruoli
nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/03/1981
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL). - Sono istituiti ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed [...]
Art. 2.  (Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi). - Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a [...]
Art. 3.  (Provvedimento in caso di inadempienza). - Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della [...]
Art. 4.  (Personale avente diritto alla prima iscrizione). - Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella [...]
Art. 5.  (Altro personale avente diritto alla prima iscrizione). - Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:
Art. 6.  Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, dipendente dagli enti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, comunque [...]
Art. 7.  (Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli). - Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5, trasmettono appositi elenchi [...]


§ III.1.26 - L.R. 2 marzo 1981, n. 21. - Istituzione e gestione dei ruoli

nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto

ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. - Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

 

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

 

Art. 1. (Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL). - Sono istituiti ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL. Il Presidente della U.S.L. è tenuto pertanto ad inviare al Presidente della Giunta regionale Assessorato alla Sanità copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

     Il Presidente della U.S.L. è altresì tenuto a comunicare alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità - le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

     Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

 

     Art. 2. (Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi). - Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

     La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL., secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 3. (Provvedimento in caso di inadempienza). - Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

 

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 4. (Personale avente diritto alla prima iscrizione). - Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Puglia:

     a) Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

     c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi;

     d) Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;

     e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5° comma, lett. c) dell'art. 47 della legge n. 833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;

     3) assunti in ruolo ai sensi dell'art. 11 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;

     b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto al servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè non in settori sanitari.

     Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende termali indicati al comma 3 e 4 dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

     Con le modalità che saranno fissate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, ed ai soli fini previsti e disciplinati dall'art. 25 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 il personale dipendente dagli Ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del D.P.R. n. 130, è iscritto in un apposito ruolo nominativo regionale.

 

     Art. 5. (Altro personale avente diritto alla prima iscrizione). - Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, secondo quanto stabilito dall'art. 67 della legge n. 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;

     b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1978, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge n. 833/78;

     c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge n. 833/78;

     d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72 della legge n. 833/78;

     e) il personale tecnico e sanitario degli Ispettorati del lavoro, addetto alle sezioni mediche, chimiche ed ai servizi di protezione antinfortunistica da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 68 - secondo e terzo comma - della legge n. 833/78:

     - tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;

     - tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;

     - i dipendenti della Regione Puglia in servizio alla data del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, presso gli Uffici sanitari del medico provinciale e del veterinario provinciale che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, dipendente dagli enti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, comunque utilizzato, è iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge e può ottenere il trasferimento nei ruoli del personale dipendente dalla Regione presentando domanda entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di cui al successivo comma.

     Il personale di cui al precedente comma, che ne abbia fatto richiesta, sarà inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale [1].

 

     Art. 7. (Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli). - Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 4 e 5, trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'Assessorato regionale alla Sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.

     Prima della trasmissione degli elenchi all'Assessorato regionale alla Sanità, gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

     Eventuali istanze di correzioni di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'Ente di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicizzazione.

     Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'U.S.L. presso cui il personale è utilizzato.

     Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

     L'iscrizione dei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761.

     (Dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] V. L.R. n. 16, del 3 aprile 1984.