§ V.5.17 - L.R. 8 giugno 1985, n. 62. - Interventi per la tutela dei
litorali e delle acque di balneazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:08/06/1985
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Ai fini della tutela dei propri litorali e delle acque di balneazione, fatte salve le competenze statali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e in relazione agli artt. 59, 69, 82, 83, 88, [...]
Art. 2.  Gli interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare e quelli rivolti, in particolare, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione, a norma del D.P.R. 8 giugno [...]
Art. 3.  Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 sono concessi contributi ai Comuni singoli o associati.
Art. 4.  I contributi sono erogati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di appositi piani di attività presentati dai Comuni e dalle Province entro il 30 gennaio di [...]


§ V.5.17 - L.R. 8 giugno 1985, n. 62. - Interventi per la tutela dei

litorali e delle acque di balneazione.

 

Art. 1. Ai fini della tutela dei propri litorali e delle acque di balneazione, fatte salve le competenze statali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e in relazione agli artt. 59, 69, 82, 83, 88, 101, 102 e 103 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Puglia predispone, entro il mese di dicembre di ogni anno, un programma di interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; la disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso; la difesa delle coste dal degrado ecologico-ambientale, da attuarsi anche con interventi di sistemazione boschiva.

     Per la elaborazione del programma di intervento, la Giunta regionale si avvale della collaborazione dei Laboratori provinciali di Biologia Marina, dei servizi multizonali di prevenzione e, fino all'attivazione di questi, dei Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi. La Giunta regionale si può avvalere, altresì, ai sensi e nei termini delle norme vigenti, della collaborazione delle competenti Capitanerie di Porto, fatte salve tutte le competenze statali in materia.

 

     Art. 2. Gli interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare e quelli rivolti, in particolare, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione, a norma del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e della L.R. 20 luglio 1984, n. 36, sono realizzate tramite i presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, fino all'attivazione degli stessi, dalle strutture degli ex Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.

     Ove tali strutture non siano in grado di provvedervi, secondo i criteri e le modalità prestabilite, per insufficienza, di personale e di attrezzature tecniche adeguate, la Giunta regionale, a norma dell'art. 2, ultimo comma, della L.R. 20 luglio 1984, n. 36, in attesa del loro potenziamento, dispone il ricorso a collaborazioni tecniche esterne, avvalendosi dello strumento della convenzione, ferma restando in capo alle suddette strutture laboratoristiche pubbliche, la funzione di direzione e di coordinamento tecnico degli interventi e di vigilanza.

 

     Art. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 sono concessi contributi ai Comuni singoli o associati.

     Nel caso che il Comune dichiari di non essere in grado di eseguire gli interventi, il contributo è concesso alla Provincia competente per territorio. Ove anche la Provincia non intenda provvedere, l'intervento può essere eseguito direttamente dalla Regione attraverso i propri uffici tecnici competenti per territorio.

     Gli interventi relativi alla pulizia delle spiagge, alla disinfezione e disinfestazione dei litorali possono essere realizzati dai Comuni anche con convenzioni con cooperative o associazioni di volontariato regolarmente costituite.

     Gli interventi sono coordinati dal settore ecologia di intesa con i settori sanità, agricoltura e foreste, turismo, risorse naturali e con altri settori competenti dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di appositi piani di attività presentati dai Comuni e dalle Province entro il 30 gennaio di ogni anno [1].

     I criteri di priorità sono:

     - che i Comuni siano tra essi associati per la realizzazione di piani intercomunali in materia ecologica, igienica ed ambientale;

     - che i Comuni siano dotati di strumenti urbanistici;

     - che i Comuni abbiano già in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale.

     I contributi concessi debbono essere rendicontati a norma di legge e l'ente è tenuto a far pervenire alla Regione, settore Ecologia una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

     I contributi sono erogati nella misura del 70% iniziale e per il restante 30% a presentazione della rendicontazione di cui al comma precedente.

 

     5. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)

 

 


[1] Così modificato dalla L.R. n. 27/1987, art. 1 (§ V.5.20).