§ VI.3.89 – L.R. 25 agosto 2003, n. 19.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:25/08/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa).
Art. 3.  (Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito).
Art. 4.  (Misure straordinarie di intervento finanziario al sistema dei parchi scientifici e tecnologici della Regione Puglia).
Art. 5.  (Norme integrative alla legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2).
Art. 6.  (Agenzia regionale del lavoro).
Art. 7.  (Misure di ripianamento passività pregresse dell’Ente Fiera di Foggia.).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale).
Art. 9.  (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).
Art. 10.  (Disposizioni in ordine alle tariffe per le prestazioni di ricovero).
Art. 11.  (Misure in materia urbanistica).
Art. 12.  (Tutela alberi di piazze, viali e dimore storiche).
Art. 13.  (Modifica articolo 45 legge regionale 21 maggio 2002, n. 7).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica).
Art. 15.  (Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica).
Art. 16.  (Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n.15).
Art. 17.  (Proroga termini degli organi delle APT).
Art. 18.  (Contributo per la costituzione del fondo di gestione della Fondazione “Ente lirico sinfonica”).


§ VI.3.89 – L.R. 25 agosto 2003, n. 19.

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

(B.U. 1 settembre 2003, n. 100 suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2003

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2003, approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2002, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

     2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 260 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2003 è rideterminato in euro 857.956.093,35 e destinato per la quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.

     3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base e per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, risulta modificato in euro 15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per l’entrata e in euro 15.841.987.152,04 in termini di competenza e in euro 24.909.911.972,12 in termini di cassa per la spesa.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

     Art. 3. (Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a rifinanziare o ristrutturare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, le passività che comportino oneri eccessivi a carico del bilancio regionale per le mutate condizioni del mercato finanziario.

     2. Per le operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il pagamento delle penali contrattualmente previste nonché degli altri eventuali oneri connessi al rifinanziamento o alla ristrutturazione.

     3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o a emettere prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo maggiorato degli eventuali oneri derivanti dal rifinanziamento o dalla ristrutturazione, aventi una scadenza finale massima di trent’anni, e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da rifinanziare. La ristrutturazione può avvenire anche tramite strutture finanziarie derivate che consentano un miglioramento delle condizioni economiche e di rischio in essere.

     4. Il servizio del debito relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari e di ogni altra passività relativa alle operazioni di cui al presente articolo è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa e per tutta la durata del debito sottostante, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze comprensive, ove necessario, degli oneri a copertura del rischio di cambio.

     5. Sulle somme di cui al comma 4 è istituito speciale vincolo a favore dei beneficiari del pagamento ovvero dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del debito.

     6. In relazione al vincolo previsto al comma 5, la Giunta regionale dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze e con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, al versamento in favore dei beneficiari ovvero dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di pagamento delle somme occorrenti per il servizio stesso.

     7. Atal fine la Giunta regionale autorizza, altresì, il Tesoriere ad accantonare, su alcune delle entrate acquisite dalla Regione, le somme necessarie al servizio del debito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dei beneficiari ovvero dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del debito. Nei casi in cui il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa, venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del debito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale complessivo delle entrate regionali.

 

     Art. 4. (Misure straordinarie di intervento finanziario al sistema dei parchi scientifici e tecnologici della Regione Puglia).

     1. E’ autorizzata la spesa di euro 3 milioni 355 mila per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA – SCARL.

     2. E’ inoltre autorizzata la spesa di euro 769.461,50 per la sottoscrizione, per il tramite della Società finanziaria regionale controllata Finpuglia s.p.a., del capitale sociale della Società consortile per azioni PASTIS C.N.R.S.M..

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato il trasferimento alle Società Tecnopolis-CSATA Scarl e Finpuglia rispettivamente della somma di euro 3 milioni 355 mila ed euro 769.461,50.

     4. Alla relativa spesa si fa fronte mediante apposito stanziamento dell’importo complessivo di euro 4.124.461,50 sul capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale per l’esercizio 2003, avente ad oggetto “Trasferimento per ricostituzione e sottoscrizione capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA e della società PASTIS C.N.R.S.M. (legge di variazione al bilancio di previsione 2003)”.

 

     Art. 5. (Norme integrative alla legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2).

     1. La Giunta regionale, in sede di approvazione del Programma operativo di cui all’articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 2003, n. 2, al fine di consentire la concreta realizzazione dello stesso nel rispetto dei termini previsti dalla citata legge, può, ove formalmente richiesto dal Commissario regionale, autorizzare il finanziamento occorrente per tale operazione a titolo di anticipazione.

     2. Ad avvenuta nomina del Commissario regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2003, nonché a intervenuta approvazione del Programma operativo, le anticipazioni saranno corrisposte entro il limite massimo complessivo di euro 2 milioni, da iscriversi in apposito capitolo di spesa di nuova istituzione.

     3. Il Commissario regionale, successivamente all’attuazione del Programma operativo, provvederà, mediante adozione di specifico atto, alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione Puglia.

 

     Art. 6. (Agenzia regionale del lavoro).

     1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, è così integrato:

     “5. Ai predetti organi spetta un’indennità onnicomprensiva massima lorda di carica pari a euro 110 mila per il Direttore generale e a euro 8 mila per ciascun componente del collegio sindacale incrementato del 20 per cento nei confronti del Presidente”.

     2. Le retribuzioni del personale esperto in servizio presso l’Agenzia regionale del lavoro sono incrementate, in applicazione di specifico istituto contrattuale e secondo gli indici ISTAT di rivalutazione relativi agli anni 2000/2002, del 7,7 per cento.

 

     Art. 7. (Misure di ripianamento passività pregresse dell’Ente Fiera di Foggia.).

     1. Ai fini del completamento delle operazioni di ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 dell’ente Fiera di Foggia, già avviate con l’articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, secondo il programma di risanamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5215 del 1996, è autorizzata l’iscrizione nel bilancio di previsione per l’esercizio 2003 della somma di euro 592 mila occorrente per la copertura degli oneri finanziari connessi alle operazioni di mutuo contratti dal predetto ente con gli istituti di credito.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà attribuito per ciascuno degli anni ricompresi nel periodo di ammortamento dei mutui stessi, entro i limiti complessivi di euro 2 milioni.

     3. L’ente Fiera di Foggia, beneficiario dei finanziamenti, deve presentare all’Assessorato al bilancio della Regione Puglia apposita istanza del legale rappresentante, corredata di certificazione sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, attestante la corrispondenza delle passività al 31 dicembre 1995 con gli stanziamenti previsti ai commi 1 e 2, a completamento del programma di risanamento così come approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale).

     1. Fermo restando il numero complessivo dei posti vigenti alla data del 29 settembre 2002 in ambito regionale e l’invarianza della spesa relativa al personale dipendente per ciascuna azienda sanitaria, le aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) adottano le dotazioni organiche a norma dell’articolo 34, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni regionali in materia.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie di Bari e Foggia possono integrare le dotazioni organiche complessive vigenti alla data del 29 settembre 2002 di un numero di unità fino a un massimo rispettivamente del 3 per cento e del 3 per cento. Detta integrazione deve essere finalizzata all’attuazione dei protocolli d’intesa Università-Regione, delle unità di radioterapia, nonchè all’attivazione del complesso chirurgico e dell’emergenza e al potenziamento del settore trapianti dell’azienda Policlinico consorziale. Le altre aziende sanitarie devono rispettare il limite numerico dei posti costituenti la dotazione organica vigente al 29 settembre 2002 così come definita ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 e successive modificazioni [1].

     3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, ai fini dell’attuazione del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, può autorizzare le Aziende sanitarie locali (ASL), nelle quali insistono presidi ospedalieri che devono attivare discipline di nuova istituzione, a integrare la dotazione organica delle unità di personale del ruolo sanitario indispensabili ai fini delle suddette attivazioni.

     L’autorizzazione è concessa previa richiesta dell’ASL, nell’ambito del provvedimento di cui al comma 1, che deve contenere ed essere corredato di esplicita dichiarazione del Direttore generale, del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, del Dirigente dell’Area economico-finanziaria, certificata dal Collegio sindacale, di rispetto dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio in relazione alle risorse assegnate con il provvedimento annuale di riparto del fondo sanitario regionale. Le autorizzazioni non possono superare il 3 per cento della dotazione organica dell’ASL richiedente [2].

     4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono efficaci dopo l’approvazione degli stessi da parte della Giunta regionale, da effettuarsi entro novanta giorni dal ricevimento degli stessi.

     5. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle aziende ed enti del SSR:

     a) ai sensi dell’articolo 34, comma 6, della l. 289/2002 e del regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2003, n. 1117, i vincitori di concorso espletati con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002 limitatamente alle figure professionali e discipline per le quali con disposizioni di legge regionale sono state previste deroghe al divieto di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla l.r. 28/2000 e successive modificazioni;

     b) personale infermieristico nel numero corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 fino alla concorrenza massima del personale del ruolo sanitario a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2002;

     c) altro personale del ruolo sanitario o di altri ruoli con funzioni di assistenza diretta o addetto ai servizi di emergenza o operanti nel servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 50 per cento di tutte le cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2001 e 2002 escluso il personale infermieristico di cui alla lettera b);

     d) ulteriore personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie entro il limite del 3 per cento per Bari e del 2 per cento per Foggia di cui al comma 2 e per le finalità ivi indicate;

     e) personale infermieristico e altro personale del ruolo sanitario di cui al comma 3.

     6. Le assunzioni di cui al comma 5, lettere b) e c), sono disposte al fine di garantire l’attuazione della programmazione regionale con priorità per il riordino della rete ospedaliera, l’assistenza domiciliare e gli altri servizi distrettuali. Le stesse sono effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale a seguito di richiesta motivata corredata di certificazione del collegio sindacale circa il rispetto del limite invalicabile della spesa di cui al comma 1, fatte salve le deroghe nei limiti, nei vincoli e secondo le procedure previste dal presente articolo.

     7. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, le assunzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale di cui alle lettere a) e b), ivi comprese quelle disposte in deroga, sono effettuate in via subordinata rispetto alle procedure di mobilità del personale risultato in esubero in sede di attuazione del riordino della rete ospedaliera, fatti salvi i posti per la copertura dei quali risultano completate le procedure concorsuali entro la data di entrata in vigore della stessa l. 405/2001.

 

     Art. 9. (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).

     1. Nell’esercizio della competenza regionale prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in tema di autorizzazione sono fissati i seguenti principi:

     a) nell’ambito del procedimento di autorizzazione e accreditamento, avviato con le deliberazioni n. 2238 e n. 2239 del 23 dicembre 2002, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre 2003, adotta il documento contenente i requisiti per le autorizzazioni nonché gli ulteriori requisiti per l’accreditamento;

     b) entro la stessa data la Giunta regionale approva il disegno di legge per la regolamentazione del procedimento di autorizzazione e accreditamento;

     c) per le strutture pubbliche, nelle quali l’accreditamento istituzionale è obbligatorio, il procedimento di autorizzazione e accreditamento è unificato;

     d) ai sensi dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l’accreditamento in eccesso è previsto solo per le strutture private di ricovero per acuti ed è fissato nel limite massimo del 15 per cento del fabbisogno di posti letto privati accreditabili, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n.1429/2002, fermo restando che il volume di attività da porre a carico del Servizio sanitario nazionale non deve, in ogni caso, essere superiore rispetto a quello programmato per il settore privato, con riferimento ai posti letto individuati con le predette deliberazioni di Giunta regionale;

     e) le aziende sanitarie pubbliche, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso l’ex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, come individuati nella deliberazione di cui alla lettera a), le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n. 1429/2002, entro i termini indicati ai commi 2 e3.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), le aziende, gli istituti ed enti di cui al comma 1 predispongono un piano di adeguamento ai requisiti di cui al presente articolo.

     3. L’attuazione del piano di adeguamento di cui al comma 2 deve essere comunque garantita entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale.

     4. Nelle more del procedimento di cui al comma 3, le aziende sanitarie pubbliche, gli istituti ed enti di cui alla lettera e) garantiscono l’attuazione del piano di riordino di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1087/2002 e n. 1429/2002 in regime di transitorio accreditamento nel rispetto dei limiti di remunerazione delle prestazioni stabilite nei documenti annuali di indirizzo economico funzionale.

     Per l’esercizio delle attività sanitarie, le strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1.

 

     Art. 10. (Disposizioni in ordine alle tariffe per le prestazioni di ricovero).

     1. Adecorrere dal 1° luglio 2003 il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 28/2000 è abrogato.

 

     Art. 11. (Misure in materia urbanistica).

     1. Il divieto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 settembre 1986, n.19, non si applica per gli interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ex decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, per i quali venga rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’autorizzazione paesaggistica.

     2. Il secondo comma dell’articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, è così modificato:

     “Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie”.

     3. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 3 della l.r. 2/2003 non si applicano ai procedimenti di variante urbanistica relativi ai piani regolatori ASI e agglomerati industriali già adottati alla data di entrata in vigore della citata l.r. 2/2003, i quali restano disciplinati dalla normativa precedente.

 

     Art. 12. (Tutela alberi di piazze, viali e dimore storiche).

     1. All’albo dei monumenti vegetazionali istituito con l’articolo 30, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono iscritti anche gruppi di alberature quando questi rappresentano nella loro complessità e interezza elemento caratterizzante di piazze, viali o dimore pubbliche e private di elevato interesse storico, artistico o culturale per il territorio di pertinenza.

 

     Art. 13. (Modifica articolo 45 legge regionale 21 maggio 2002, n. 7).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito: “3. I proventi di cui all’aliquota già destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli impegni già assunti in forza dell’articolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14”.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [3]

     1. Fino all’approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all’articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi.

     2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.

 

     Art. 15. (Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica).

     1. In considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di bonifica a seguito dell’attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, lo stanziamento previsto al capitolo 112095, quale concorso regionale nelle spese consortili, di cui all’articolo 16 della l.r. 54/1980, viene incrementato di euro 7 milioni 500 mila.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato, in proporzione ai minori introiti subiti in relazione alla contribuenza, a titolo di anticipazione, a condizione che siano stati presentati dai Consorzi di bonifica i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti.

     3. I Consorzi sono obbligati a presentare, entro e non oltre il 31 ottobre 2003, i nuovi piani di contribuenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 4/2003 e in applicazione della successiva delibera esplicativa adottata dalla Giunta regionale.

     4. Qualora i Consorzi di bonifica non ottemperino a quanto previsto ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento e su proposta dell’Assessore all’agricoltura, lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un commissario presso l’ente inadempiente.

     5. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei piani di contribuenza previsti dall’articolo 16 della l.r. 4/2003, provvederanno alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione Puglia.

 

     Art. 16. (Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n.15).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni e integrazioni sono applicate anche per l’ex CEDUC di Gallipoli, trasferito per effetto della legge regionale 12 luglio 2002, n.13.

 

     Art. 17. (Proroga termini degli organi delle APT).

     1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET), le stesse Aziende sono commissariate dalla Giunta regionale per una durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di amministrazione sono dichiarati decaduti [4].

 

     Art. 18. (Contributo per la costituzione del fondo di gestione della Fondazione “Ente lirico sinfonica”).

     1. In considerazione dell’avvenuta costituzione della Fondazione “Ente lirico sinfonica”, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34, la Giunta regionale è autorizzata a erogare, in adesione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, dello Statuto della Fondazione, un contributo ordinario annuo di gestione di euro 30 mila.

     2. Ai fini di cui al comma 1, viene stanziata la somma di euro 30 mila su apposito capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione dell’esercizio 2003 della Regione Puglia.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.