§ I.7.3 - L.R. 30 aprile 1980, n. 34.
Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:30/04/1980
Numero:34


Sommario
Art. 1.  La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:
Art. 2.  Nel caso previsto dall'art. 1, lett. a), ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri [...]
Art. 3.  La partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere:
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5.  La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e [...]
Art. 6.  Per la liquidazione del contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata [...]
Art. 7.  Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite [...]
Art. 8. 
Art. 9.  (Omissis).
Art. 10.  (Omissis).
Art. 11. 


§ I.7.3 - L.R. 30 aprile 1980, n. 34.

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni.

(B.U. 3 maggio 1980, n. 32 - S.O.)

 

Art. 1. La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:

     a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;

     b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;

     c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro [1].

 

     Art. 2. Nel caso previsto dall'art. 1, lett. a), ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

 

     Art. 3. La partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere:

     1) nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore;

     2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;

     3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale

     4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e d'importanza della manifestazione.

     Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

     Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

     La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

     da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;

     da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

     da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.

     La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

 

     Art. 3 bis. [2]

     1. Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.

     2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe che la compongono.

     3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.

 

     Art. 4. [3]

     1. L’adesione di cui all’articolo 1, lettera c), può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a norma dello statuto o del regolamento dell’organismo richiedente.

     2. La Regione Puglia, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

     3. L’avviso pubblico prevede la durata dell’adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli articoli 1 e 2 della legge.

     4. L’adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:

a) l’organismo non deve perseguire scopi lucro;

b) rilevanza per la comunità regionale;

c) la presenza di un rappresentante della Regione nell’organo di gestione dell’organismo.

     5. Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l’adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l’opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

     6. L’adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del presidente della stessa. Nella deliberazione di adesione è riportata l’indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell’organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all’organo di gestione. Per le adesioni già disposte all’entrata in vigore del presente articolo di legge il Gabinetto del presidente della Giunta regionale provvede a una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all’avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e 3.

     7. L’adesione da parte della Regione Puglia ad associazioni e organismi privati persegue la finalità di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

 

     Art. 5. La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

     Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a L. 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicità trimestrale.

     Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonchè tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. Per la liquidazione del contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

     La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

     Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

 

     Art. 7. Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20 del relativo stanziamento.

 

     Art. 8. [4]

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c).

     2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", l'Ufficio di Presidenza disciplina, con proprio atto, i criteri e le modalità di organizzazione, partecipazione o adesione di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Omissis).

 

     Art. 10. (Omissis).

 

     Art. 11. [5]

 

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 54 della L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 26 maggio 2021, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 luglio 2017, n. 28.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2001, n. 2.

[5] Abroga L.R. n. 31/1975.