§ VI.3.97 – L.R. 12 agosto 2005, n. 12.
Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:12/08/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6).
Art. 4.  (Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Puglia: proroga).
Art. 5.  (Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37).
Art. 7.  (Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi socio assistenziali – Sanatoria).
Art. 8.  (Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo).
Art. 9.  (Sostegno allo sviluppo dei distretti tecnologici in Puglia).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19).
Art. 11.  (Associazioni di volontariato).
Art. 12.  (Personale del Servizio sanitario regionale).
Art. 13.  (Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare).
Art. 14.  (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Giovanni Paolo II”
Art. 15.  (Intervento finanziario per la rimodulazione del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica).
Art. 16.  (Assegnazione straordinaria a Finpuglia per la creazione del Fondo speciale per la costituzione della nuova Società per il rilancio dell’attività della PASTIS s.c.p.a.).
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8).
Art. 18.  (Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare o consiliare).
Art. 19.  (Recupero dei contributi da imprese in crisi operanti nei settori riconosciuti in crisi produttiva).
Art. 20.  (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12).
Art. 21.  (Modifiche alle norme in materia di promozione del turismo pugliese).
Art. 22.  (Adeguamento delle strutture territoriali delle APT).
Art. 23.  (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo).
Art. 24.  (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 ).
Art. 25.  (Danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue).
Art. 26.  (Norma straordinaria contro l’aumento incontrollato dei prezzi).
Art. 27.  (Modifiche e integrazioni all’articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28).


§ VI.3.97 – L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.

(B.U. 16 agosto 2005, n. 103).

 

TITOLO I

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Allo stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2005, approvato con legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

     2. Il saldo finanziario attivo già iscritto in via presuntiva per euro 850 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 viene provvisoriamente rideterminato, nelle more della definitiva approvazione del rendiconto 2004 e delle conseguenti operazioni contabili di assestamento di bilancio, in euro 1.034.426.928,00.

     3. L’allegato A alla presente legge contiene l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 15.725.921.940,09 in termini di competenza e in euro 22.232.080.876,58 in termini di cassa.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE SETTORIALE

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6).

     1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta regionale, sentito l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2004 è sostituito dal seguente:

     “2. La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d’interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e in possesso dei requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli previsti dai settori dello spettacolo di cui all’Albo regionale ex articolo 8, così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente legge.”.

 

     Art. 4. (Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Puglia: proroga).

     1. Al fine di consentire la definizione dei provvedimenti d’indirizzo in materia di tutela ambientale in attuazione delle vigenti disposizioni e, in particolare, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e relativi decreti applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31 (Disciplina del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico), sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2006.

 

     Art. 5. (Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7).

     1. Agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7, disciplinante l’esercizio delle funzioni in materia di acque minerali, termali, cave e torbiere, le parole: “Settore Industria” sono sostituite dalle seguenti: “Settore Ecologia”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37).

     1. I commi 12 e 13 dell’articolo 29 della legge regionale del 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), sono sostituiti dai seguenti:

     “12. L’autorizzazione paesaggistica prevista per l’attività di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico regionale o suo delegato.”

     “13. Il nulla osta per l’attività di cava ricadendo in terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata.”.

 

     Art. 7. (Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi socio assistenziali – Sanatoria).

     1. Al fine di favorire il passaggio al nuovo sistema integrato d’interventi e servizi sociali come delineato dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia), i contributi di spesa corrente concessi ai Comuni per la realizzazione d’interventi in campo socio assistenziale sino all’esercizio finanziario 2003, non ancora utilizzati o rendicontati oltre i termini di legge e/o in corso di verifica contabile da parte della Regione, restano attribuiti ai medesimi Comuni nella rispettiva quota del Fondo globale regionale per i servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14).

     2. Restano salve le restituzioni dei contributi già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo).

     1. In considerazione dell’istituzione del nuovo Assessorato al Mediterraneo e alla pace e in concomitanza con l’organizzazione del relativo Settore, per consentire allo stesso un avvio di attività per l’anno finanziario corrente, è istituito nel bilancio di previsione 2005 il capitolo n. 881010 - u.p.b. 01.08.02 - “Interventi a sostegno di iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, la cui competenza è fissata in euro 100 mila.

     2. Su tale capitolo, anche in concorso con gli enti locali e con le istituzioni culturali, scientifiche e universitarie, verranno imputati i provvedimenti di spesa relativi a iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale.

 

     Art. 9. (Sostegno allo sviluppo dei distretti tecnologici in Puglia).

     1. La Regione Puglia partecipa agli organismi di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia (deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 settembre 2004, n. 17) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra Ministero economia e finanze, Ministero ricerca scientifica e Regione Puglia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata nel bilancio di previsione 2005 la somma di euro 400 mila attraverso l’istituzione del capitolo 1140000 – u.p.b. 03.03.06 – “Spesa per la partecipazione della Regione agli organismi di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di programma quadro – delibera CIPE n. 17 del 29 agosto 2004. (legge di variazione al bilancio 2005)”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19).

     1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003), è sostituito dal seguente:

     “1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET), le stesse Aziende sono commissariate dalla Giunta regionale per una durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di amministrazione sono dichiarati decaduti”.

     2. All’atto del commissariamento delle APT, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori.

 

     Art. 11. (Associazioni di volontariato).

     1. L’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è abrogato.

 

     Art. 12. (Personale del Servizio sanitario regionale).

     1. Al fine dell’attivazione del complesso chirurgico e dell’emergenza “ASCLEPIOS” nonché del potenziamento delle sale operatorie per garantire la copertura delle urgenze nelle ventiquattro ore, dell’istituzione e attivazione dell’ “Unità Spinale” e del potenziamento delle attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari è autorizzato a incrementare fino a un massimo del 12 per cento la dotazione organica vigente.

     2. Il provvedimento del Direttore generale di definizione di dotazione organica di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al controllo, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002).

     2 bis. Il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera- universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è autorizzato a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti rivenienti dall’incremento della dotazione organica stabilita dal comma 5 [1].

     2 ter. Il finanziamento da destinare all’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per l’attuazione del comma 2 bis è fissato nell’ambito del documento annuale di indirizzo economico-funzionale e farà carico al capitolo di spesa 741090 [2].

     3. Il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” è, altresì, autorizzato a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il finanziamento da destinare all’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” per l’attuazione dei commi precedenti è fissato nell’ambito del documento annuale di indirizzo economico e finanziario e farà carico al capitolo di spesa 741090.

     5. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia è autorizzato a incrementare fino a un massimo del 4 per cento la dotazione organica vigente così come rideterminata ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 1/2005.

     6. Il provvedimento del Direttore generale di definizione della dotazione organica di cui al comma 5, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della l.r. 16/1997 e dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 20/2002.

     7. Per l’anno 2005 i Direttori generali delle aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti e del 50 per cento dei posti complessivamente resisi vacanti per cessazioni di servizio dal 1° gennaio 2005. Restano confermate le deroghe al divieto di assunzione a tempo indeterminato limitatamente alle figure professionali e discipline individuate da precedenti leggi regionali.

     8. Le aziende sanitarie locali devono garantire per l’anno 2005 un’economia di spesa per il personale pari allo 0,75 per cento del monte salari al 31 dicembre 2003, fatta eccezione dei maggiori oneri derivanti per rinnovi contrattuali.

     9. Le aziende sanitarie locali procedono alla copertura dei posti di cui ai commi precedenti, ricorrendo prioritariamente all’istituto della mobilità, fatta eccezione per i posti per i quali sia in atto un incarico a tempo determinato, per la cui copertura le aziende ricorreranno all’utilizzazione di graduatorie valide ovvero a nuove procedure concorsuali. Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme restando le riserve previste dalle leggi e dei contratti di lavori vigenti, prevedono un’ulteriore riserva del 50 per cento dei posti da coprire a favore del personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa azienda e non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni [3].

     9 bis. Il personale di cui al secondo periodo del comma 9 è esonerato dall’effettuare le prove di preselezione previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) [4].

     9 ter. Le prove concorsuali consistono in una prova pratica e in una prova orale su materie inerenti il profilo da ricoprire. Per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle prove concorsuali, come precedentemente determinate, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Le Commissioni di concorso possono articolarsi in sottocommissioni secondo criteri definiti dalla Giunta regionale [5].

     10. Il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.

     11. Il comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 1/2005 è abrogato.

 

     Art. 13. (Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare).

     1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra - regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia [6].

     2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione attestante l’acquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di rimborso a favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura privata per il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei casi di rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato.

 

     Art. 14. (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Giovanni Paolo II” [7]). [8]

     1. In attuazione dei principi fondamentali dell’articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003), come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “De Bellis” di Castellana Grotte e “Giovanni Paolo II” di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale d’intesa col Ministro della salute, uno nominato dal Ministro della Salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana uno dei tre componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dell’Istituto [9].

     2. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni [10].

     3. Le funzioni di gestione sono svolte da un Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nell’Albo dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL. Il Direttore generale degli IRCCS assicura l’autonomia del Direttore scientifico nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del CIV [11].

     4.Lo schema del contratto tra l’IRCCS e il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario è approvato dalla Giunta regionale [12].

     5. Il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario con incarico quinquennale secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 288/2003. Tali direttori cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore generale, entro i successivi sessanta giorni [13].

     6. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del d.lgs. 288/2003, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005, il Direttore generale nomina il Collegio sindacale, composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. Il collegio sindacale dura in carica tre anni [14].

     7. Con la nomina del primo Consiglio di indirizzo e verifica (CIV), alla quale la Giunta regionale deve provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano i Commissari in carica [15].

     8. Il Direttore generale, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta il regolamento organizzativo dell’IRCCS nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti cui al comma 1, dalla presente legge e dall’intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 per quanto compatibile con le richiamate fonti primarie alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005 [16].

     8 bis. In caso di vacanza dell’ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell’incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all’atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall’articolo 3 bis, comma 2, del d.lgs, 502/1992 e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie [17].

     9. Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento economico pari al 25 per cento del trattamento economico del Direttore generale. I componenti del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 30 per cento del trattamento economico del Presidente. Il Presidente e i componenti del Collegio sindacale hanno diritto al trattamento economico dei corrispondenti organi delle ASL. Il trattamento economico del Direttore scientifico è fissato in misura pari al trattamento del Direttore generale. Tutti gli oneri economici relativi agli organi di indirizzo, gestione e controllo degli IRCCS gravano sui bilanci dei rispettivi enti [18].

     9 bis. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, ferma restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli organi di cui alla presente legge [19].

     9 ter. Nel IRCCS la figura del Segretario generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni [20].

     9 quater. Il Segretario generale, cessato dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della direzione di una UOC amministrativa disponibile nell’IRCCS ed è sottoposto all’ordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo [21].

 

     Art. 15. (Intervento finanziario per la rimodulazione del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, a rimodulare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

     2. Al fine di sostenere il minore introito derivante dall’applicazione del comma 1, è stanziata la somma di euro 10 milioni da assegnare alle ASL sulla base del numero degli esenti e in misura, comunque, non superiore alla minore entrata determinatasi per ciascuna Azienda rispetto all’analogo periodo dell’anno 2004.

     3. Al relativo onere si fa fronte mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 741090 – u.p.b. 9.1.2 “Fondo sanitario regionale di parte corrente” - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 16. (Assegnazione straordinaria a Finpuglia per la creazione del Fondo speciale per la costituzione della nuova Società per il rilancio dell’attività della PASTIS s.c.p.a.). [22]

     1. Ai fini della creazione di un fondo speciale da destinare alla costituenda società per azioni attraverso la quale rilevare e rilanciare, congiuntamente all’Università degli Studi di Lecce, al CNR, all’Amministrazione Provinciale di Lecce, al CISL Puglia, all’Enea, al Politecnico di Bari, al SELFIN s.p.a., all’Università degli Studi di Bari, all’OPTEL, all’Amministrazione Provinciale di Brindisi e al Comune di Mesagne ed eventualmente ad altri partners, sia istituzionali che privati, interessati alla missione della nuova società, le attività di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, attualmente facenti capo al PASTIS CNRSM s.c.p.a., la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Istituto finanziario regionale pugliese Finpuglia s.p.a. la somma di euro 1 milione e 600 mila.

     2. Il funzionamento e la gestione del fondo sono disciplinati con apposita direttiva della Giunta regionale.

     3. Alla spesa derivante dalla presente norma si fa fronte con stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione 1484 - u.p.b. 03.03.03 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, avente ad oggetto “Assegnazione straordinaria a Finpuglia s.p.a. per la creazione del fondo speciale da destinare alla costituzione della nuova società per rilancio attività PASTIS s.c.p.a. (articolo 16, legge regionale n. 12 del 12 agosto 2005 - Seconda variazione bilancio 2005)”.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8). [23]

     1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: “regolamento” è sostituita dalla seguente: “regolamenti”;

     b) all’articolo 7, comma 1, dopo la parola: “istanza”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del Registro di cui all’articolo 30 della l.r. 1/2005;

     c) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “quello autorizzato” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:

     1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate in ambito regionale;

     2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale”.

     d) all’ articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: “sotto indicati” sono aggiunte le seguenti: “decorrenti dal 1° gennaio 2006, primo giorno successivo ai termini di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo”;

     2) al comma 5, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;

     3) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

     “7 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 30 della l. r. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano le richieste d’inserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre 2005”.

     e) all’ articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 2, lettera g), dopo la parola: “dimensionamento” è aggiunta la seguente: “massimo” e dopo le parole: “rete ospedaliera” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nel tempo vigente”;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Fermo restando quanto fissato al comma 3 nonché ai commi 2 e 3 dell’articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal regolamento n. 31/2005, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui all’articolo 24, comma 4. Le altre strutture autorizzate già operanti devono essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della richiesta di accreditamento.” ;

     3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     “4 bis. Il bando di cui all’articolo 24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, previsto dall’intesa tra Stato, Regioni e P.A. del 23 marzo 2005, repertorio n. 2271.”;

     f) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui al comma 4. Le richieste pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

     2) al comma 11, lettera a), le parole: “dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 3, lettera a), numeri 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di scadenza del bando di cui al comma 4”;

     3) al comma 11, lettera b), le parole: “gli altri soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente accreditati”;

     g) il comma 3 dell’articolo 29 è sostituito dal seguente:

     “3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per l’autorizzazione all’esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per l’ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. Nel caso in cui non sia richiesto l’aumento o il trasferimento, l’autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui il numero di posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui all’articolo 6, comma 2, le strutture sanitarie possono inoltrare, entro il 31 dicembre 2005, contestualmente alla domanda di conferma dell’autorizzazione, richiesta di ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. In caso contrario, l’autorizzazione all’esercizio per l’intera struttura decade il 31 dicembre 2005. In entrambe le due ipotesi, nel caso di richiesta di aumento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per l’adeguamento ai requisiti sono quelli di cui all’articolo 19, comma 3.

 

     Art. 18. (Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare o consiliare).

     1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali, ivi compresi i dipendenti delle USL, eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali, nonché nominati Assessori regionali ai sensi dell’articolo 43, comma 5, dello Statuto, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

     2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti ovvero all’atto della nomina. Di queste il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione alle Amministrazioni di appartenenza degli eletti ovvero dei nominati per i conseguenti provvedimenti.

     4. Agli Assessori regionali, nominati ai sensi dell’articolo 43, comma 5, dello Statuto regionale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa senza assegni viene corrisposta esclusivamente la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 1/2005.

 

     Art. 19. (Recupero dei contributi da imprese in crisi operanti nei settori riconosciuti in crisi produttiva).

     1. Le imprese in crisi operanti in settori riconosciuti in crisi produttiva, tenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione - Assessorato sviluppo economico, possono avvalersi della facoltà per il rimborso in unica soluzione ovvero in forma rateale.

     2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta formulata dal Settore competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’impresa interessata è tenuta alla corresponsione degli interessi legali.

     3. Qualora l’impresa interessata opti per la restituzione in forma rateale, che, in deroga ai termini indicati nel comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), non può eccedere la durata di sessanta mensilità, con rate mensili, trimestrali o semestrali, è tenuta alla corresponsione degli interessi legali, da calcolare al tasso vigente alla data della richiesta di rateizzazione, con decorrenza dalla data medesima fino all’effettivo soddisfo, integrati degli interessi di mora, calcolati tempo per tempo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

     4. La domanda per la rateizzazione, con l’indicazione della durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al Settore competente, al quale è demandata l’istruttoria delle relative istanze.

     5. Il Dirigente responsabile del Settore competente è autorizzato all’assunzione dei provvedimenti amministrativi di rateizzazione delle somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di pagamento.

     6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di rateizzazione di cui al comma 4, il Settore competente procede al recupero coattivo delle somme dovute.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12).

     1. L’articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal seguente:

     “Art. 38. (Vigilanza).

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

     2. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, può:

     a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;

     b) provvedere, previa diffida agli organismi dell’Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni dì legge e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l’adempimento;

     c) sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell’Ente, di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione dell’Assessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli organi previsti dalla presente legge.

     3. Il Commissario dura in carica sino all’approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 gennaio 2006.”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/1996, così come modificato dall’articolo 66 della l.r. 1/2005, è soppresso. Al Commissario e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità pari al 40 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell’EDISU.

 

     Art. 21. (Modifiche alle norme in materia di promozione del turismo pugliese).

     1. All’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), come sostituito dal comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 ), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dall’Amministrazione regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici.”;

     b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Allo stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al comma 1, su iniziativa dell’Assessore al turismo e industria alberghiera”;

     c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l’approvazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui all’articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi.”;

     d) al comma 4 la cifra: “7” è sostituita dalla seguente: “20” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero dei piani annuali di attuazione. L’assegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dell’Assessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo.”;

     e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. In ogni caso, l’erogazione a qualsiasi titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando l’eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private.”;

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 (Trasferimento dei beni e delle obbligazioni) della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell’Amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217), è aggiunto il seguente:

     “2 bis La riscossione e la voltura catastale in favore delle Aziende di promozione turistica (APT) dei beni immobili dei soppressi enti turistici di cui al comma 2 è richiesta ai competenti Uffici dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.”.

 

     Art. 22. (Adeguamento delle strutture territoriali delle APT).

     1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali della sesta provincia, può istituire l’Azienda di promozione turistica (APT) della sesta provincia pugliese.

     2. La deliberazione di Giunta regionale individua la sede dell’APT della sesta provincia e nomina un Commissario stabilendone le competenze correlate.

 

     Art. 23. (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo). [24]

     1. Considerate le condizioni di disagio in cui operano i Consorzi di bonifica “Stornara e Tara” di Taranto e “Arneo” di Nardò, in conseguenza dello scioglimento degli organi di gestione “Deputazione” avvenuta per dimissione degli stessi, si procede, in attuazione dell’articolo 34 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), alla nomina di un Commissario regionale per il Consorzio “Stornara e Tara” e di un Commissario regionale per il Consorzio “Arneo”.

     2. I rispettivi Commissari regionali rimangono in carica sino all’insediamento dei nuovi organi consortili.

 

     Art. 24. (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 ). [25]

     1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata.

 

     Art. 25. (Danni subiti a causa dell’epidemia da blue-tongue).

     1. Vista la decisione comunitaria del dicembre 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa della epidemia da blue-tongue (lingua blu), è assegnata, a parziale recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 111135 – u.p.b. 04.04.01 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005. L’Assessorato all’agricoltura provvede alla suddivisione e all’assegnazione della somma in proporzione ai danni all’epoca denunciati.

 

     Art. 26. (Norma straordinaria contro l’aumento incontrollato dei prezzi).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), sono inseriti i seguenti:

     “1 bis. A partire dal 1° dicembre 2005 il prezzo è indicato in euro e, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire.

     1 ter. L’obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita deve essere applicato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

     1 quater. Il prezzo in lire è indicato con le stesse dimensioni e carattere del prezzo in euro.

     1 quinquies. Il doppio prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti e i Direttori di farmacia, limitatamente ai prodotti farmaceutici, e per le rivendite dei giornali. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

     1 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009.

     1 septies. Entro il termine di cui al comma 1 sexies, la Giunta regionale provvede a emanare apposito regolamento, previa consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti.”.

 

     Art. 27. (Modifiche e integrazioni all’articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28).

     1. Al comma 4 dell’articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Analogo prelevamento i competenti settori di spesa sono autorizzati a effettuare qualora la reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo di destinazione per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità.”.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO A

 

     (Omissis)


[1] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[2] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[3] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14 e così ulteriormente modificato dall’art. 30 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[4] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[5] Comma inserito dall’art. 30 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

[6] Comma sostituito dall'art. 47 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 2019, n. 54. La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2021, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, L.R. 52/2019.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[8] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2017, n. 17.

[9] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[13] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[17] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[18] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14, dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 28.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[21] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 14.

[22] Per la modifica della destinazione del fondo di cui al presente articolo, vedi l’art. 13 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

[23] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9.

[24] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.

[25] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4.