§ V.5.15 - L.R. 16 maggio 1985, n. 31. - Disciplina del Comitato regionale
contro l'inquinamento atmosferico.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:16/05/1985
Numero:31


Sommario
Art. 1.  1. E' istituito presso la Giunta regionale il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 [...]
Art. 2.  1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:
Art. 3.  1. Nell'ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli [...]
Art. 4.  1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente [...]
Art. 5.  1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, nominato dalla Giunta regionale, è composto:
Art. 6.  1. Per l'esame e lo studio di problemi specifici, il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro.
Art. 7.  1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Art. 8.  1. Alla fine di ogni anno, l'Assessore competente, per tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, nonché il programma per l'anno successivo.
Art. 9.  1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unità d'indirizzo, il CRIA, così come le Commissioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1984, n. 185, e all'art. 39 del [...]
Art. 10.  1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 11.  1. La L.R. n. 26 del 20 marzo 1975 «Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del CRIAP» è abrogata.
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie) (Omissis).


§ V.5.15 - L.R. 16 maggio 1985, n. 31. - Disciplina del Comitato regionale

contro l'inquinamento atmosferico.

 

Art. 1. 1. E' istituito presso la Giunta regionale il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. 1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

     a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;

     b) esprime parere, se richiesto sui provvedimenti di competenza degli enti locali e territoriali.

     2. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico e, in particolare, rivolta a:

     1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;

     2) promuove studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

 

     Art. 3. 1. Nell'ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

 

     Art. 4. 1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.

     2. Il parere contrario della Giunta regionale deve essere motivato.

 

     Art. 5. 1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, nominato dalla Giunta regionale, è composto:

     - dal Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall'Assessore all'Ecologia;

     - dal Capo dell'Ispettorato Compartimentale Motorizzazione Civile, o suo delegato;

     - dall'Ispettore regionale, o suo delegato, dei Servizi Antincendio e della Protezione Civile;

     - dai Direttori degli istituti medico-micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi del capoluogo della Regione o, allorché istituiti, dei servizi multizonali di prevenzione;

     - da un rappresentante dell'ANCI regionale e, in mancanza, dal Sindaco del capoluogo della Regione o suo delegato;

     - da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

     - da un esperto medico;

     - da un esperto meteorologo;

     - da un esperto di impiantistica industriale;

     - da un esperto di impiantistica chimica;

     - da un esperto di acustica, con particolare competenza nel campo dell'inquinamento da rumore;

     - dal dirigente dell'Ispettorato regionale del lavoro o suo delegato.

     2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento delle UU.SS.LL., in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.

     3. Alla seduta del Comitato, su invito del Presidente, può partecipare, altresì, un rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l'azienda interessata.

     4. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     5. Le funzioni di segretario del CRIA sono espletate da un funzionario regionale del settore Ecologia di livello non inferiore all'VIII.

     6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, nella misura stabilita dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 25.

     7. I membri che, senza giustificazione, rimangano assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

     8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale.

     9. Per il funzionamento, il Comitato si avvale di personale in servizio presso il settore Ecologia e nei settori Sanità, Risorse Naturali, Urbanistica e Agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del CRIA.

 

     Art. 6. 1. Per l'esame e lo studio di problemi specifici, il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro.

     2. Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi della collaborazione di Enti, Istituti specializzati ed esperti, ai sensi della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

 

     Art. 7. 1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.

     2. Gli Enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

     3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in seconda convocazione di non meno di sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.

     4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 8. 1. Alla fine di ogni anno, l'Assessore competente, per tramite della Giunta regionale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, nonché il programma per l'anno successivo.

 

     Art. 9. 1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unità d'indirizzo, il CRIA, così come le Commissioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1984, n. 185, e all'art. 39 del D.P.R. 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n. 42.

 

     Art. 10. 1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11. 1. La L.R. n. 26 del 20 marzo 1975 «Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del CRIAP» è abrogata.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie) (Omissis).