§ II.5.4 - L.R. 12 agosto 1981, n. 45. - Norme per il conferimento di
consulenze.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:12/08/1981
Numero:45


Sommario
Art. 1.      La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:
Art. 2.      Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario
Art. 3.      L'affidamento di consulenza riguardante l'attività dei Consiglio regionale viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta regionale viene deliberata da [...]
Art. 4.      Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella [...]
Art. 5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico
Art. 6.      E' abrogata ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza).


§ II.5.4 - L.R. 12 agosto 1981, n. 45. - Norme per il conferimento di

consulenze.

 

Art. 1.

     La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:

     a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;

     b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

     Le consulenze possono essere conferite a:

     - Università;

     - altri Enti o Istituti Scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;

     - organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

     La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

 

     Art. 2.

     Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario [1].

     E' fatto divieto del cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

     L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

 

     Art. 3.

     L'affidamento di consulenza riguardante l'attività dei Consiglio regionale viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta regionale viene deliberata da questa.

     Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata e le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del lavoro eseguito. Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1, il compenso è corrisposto secondo la periodicità fissata dalle deliberazioni di incarico [2].

     La Giunta regionale affida le consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa approvato, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4.

     Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di lire 30.000.

     Il  gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita la indennità.

     Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

 

     Art. 5.

La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico, previsti dalla L.R. del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno.

     Il  compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

     Il compenso in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.

 

     Art. 6.

     E' abrogata ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 146.

[2] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 146.