§ VI.3.2 - L.R. 25 luglio 1979, n. 44. - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 4 marzo 1975, n. 24. Procedure ed organi della programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:25/07/1979
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  L'organico del personale dirigente del Settore Programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un [...]
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ VI.3.2 - L.R. 25 luglio 1979, n. 44. - Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 4 marzo 1975, n. 24. Procedure ed organi della programmazione.

 

Art. 1. Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati - in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione - dal Consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione, gli Enti e le Aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o ad essa comunque collegati, gli Enti locali per le materie delegate dalla Regione.

     Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli Enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

     Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

 

          Art. 2. [1].

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5].

 

     Art. 7. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 9 esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione.

     L'incarico professionale agli esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere prorogato per altre due volte.

     Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

     Il Comitato Tecnico Scientifico, del quale fanno parte di diritto il Presidente del Comitato consiliare per il piano, il Presidente della I Commissione consiliare ed il Coordinatore del Settore Programmazione, è presieduto dall'Assessore alla Programmazione o, in sua vece, dal Presidente del Comitato consiliare per il piano.

     Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del Presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del Comitato.

     Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

     Ai servizi di segreteria del Comitato si provvede con il personale del settore Programmazione.

     I compensi spettanti agli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico saranno corrisposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

 

     Art. 8. [6].

 

     Art. 9. [7]

     Il Settore Programmazione è articolato nei seguenti uffici:

     Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

     L'Ufficio del Programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'Ufficio del Programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario, nonché ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

     Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, nonché di curare il collegamento con gli Enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, provvedendo alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

     Ufficio statistico, con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale;

     (Omissis) [8].

 

     Art. 10. L'organico del personale dirigente del Settore Programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


[1] Sostituisce il 2° e il 3° comma, art. 4, L.R. 4 marzo 1975, n. 24, (§ VI.3.1).

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 35.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 35.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 35.

[5] Sostituisce l'art. 11, L.R. n. 24/1975.

[6] Integra l'art. 12, L.R. n. 24/1975.

[7] Per l’abrogazione parziale del presente articolo vedi l’art. 12 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 34.

[8] L'Ufficio acque ed energia è stato soppresso e sostituito dal “Settore risorse naturali” dall'art. 53, L.R. n. 24 del 19 dicembre 1983, (§ V.5.12).