§ V.5.12 - L.R. 19 dicembre 1983, n. 24.
Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:19/12/1983
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di [...]
Art. 2.  (Quadro degli interventi). - la Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:
Art. 3.  (Approvazione del piano di risanamento). - In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di [...]
Art. 4.  (Coordinamento pianificatorio). - L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.
Art. 5.  (Efficacia dei vincoli). - I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al D.P.R. 11 maggio 1968, n. 1090.
Art. 6.  (Modalità di attuazione). - Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.
Art. 7.  (Programmi pluriennali). - I programmi pluriennali di intervento devono indicare:
Art. 8.  (Rilevazione dello stato di attuazione del programma). - I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le [...]
Art. 9.  (Accordo di programma). - L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.
Art. 10.  (Poteri sostitutivi). - In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti [...]
Art. 11.  (Finanziamento degli interventi). - I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.
Art. 12.  (Procedure per l'esecuzione delle opere). - All'esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al [...]
Art. 13.  (Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali). - I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati [...]
Art. 14.  (Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici). - La Regione, in attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i [...]
Art. 15.  (Istituzione del catasto regionale delle acque). - La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.
Art. 16.  (Contenuti del catasto). - I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle [...]
Art. 17.  (Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto). - I dati del catasto di cui alle lett. a) ed f) del precedente art. 16 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità [...]
Art. 18.  (Utilizzazione del catasto). - Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio [...]
Art. 19.  (Opere di igiene ambientale). - La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti la costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, [...]
Art. 20.  (Norme attuative del piano). - La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque definisce le norme attuative ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio [...]
Art. 21.  (Emanazione delle norme attuative). - Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 22.  (Risorse idriche non convenzionali). - La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva [...]
Art. 23.  (Riutilizzazione). - La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.
Art. 24.  (Approvazione dei progetti). - L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del [...]
Art. 25.  (Canoni di fognatura e depurazione). - Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 16 della legge [...]
Art. 26.  (Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione). - Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della [...]
Art. 27.  (Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico). - Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:
Art. 28.  (Tassa di concessione regionale). - Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio [...]
Art. 29.  (Finalità). - Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, [...]
Art. 30.  (Tutela del sistema idrico del sottosuolo). - La ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio [...]
Art. 31.  (Contenuto dei piani di riordino). - I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.
Art. 32.  (Redazione dei piani di riordino). - I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio Civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, [...]
Art. 33.  (Approvazione dei piani di riordino). - I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente
Art. 34.  (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee).
Art. 35.  (Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee).
Art. 36.  Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi.
Art. 37.  (Esercizio della delega). - Nell'esercizio dei poteri delegati con l'articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti [...]
Art. 38.  (Sostituzione e revoca della delega). - In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento [...]
Art. 39.  (Comuni singoli o associati e Comunità montane). - Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo [...]
Art. 40.  (Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale). - I Comuni singoli o associati e le Comunità montane deliberano l'adozione del Regolamento di gestione dei servizi.
Art. 41.  (Consorzi per le aree di sviluppo industriale). - I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da [...]
Art. 42.  (Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunità montane).
Art. 43.  (Autorizzazione allo scarico). - Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 44.  (Revoca delle autorizzazioni allo scarico). - Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue [...]
Art. 45.  (Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare). - Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica [...]
Art. 46.  (Comitato tecnico per le risorse idriche).
Art. 47.  (Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei).
Art. 48.  (Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi). - Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 soggiace alla sanzione [...]
Art. 49.  (Procedimento di accertamento ed irrogazione). - All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.
Art. 50.  (Trasferimento delle opere d'igiene ambientale e gestione dei servizi). - La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di [...]
Art. 51.  (Programma esecutivo d'intervento). - Il primo programma pluriennale 1983-85 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed [...]
Art. 52.  (Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti solidi urbani). - Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della [...]
Art. 53.  (Compiti dell'Assessorato alla Programmazione). - L'Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di [...]
Art. 54.  (Coordinamento delle attività). - Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 8.
Art. 55.  (Delega all'Assessore). - L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge
Art. 56.  (Omissis)


§ V.5.12 - L.R. 19 dicembre 1983, n. 24.

Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia

[1].

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità). - La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, tutela le risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di pubblico, preminente interesse.

     A tal fine la Regione:

     - assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua;

     - regola le immissioni e gli scarichi che hanno quali ricettori diretti o mediante le acque pubbliche o private superficiali o sotterranee, il mare, le pubbliche fognature, il suolo ed il sottosuolo;

     - tutela la falda idrica sotterranea.

 

     Art. 2. (Quadro degli interventi). - la Regione persegue i fini di cui al precedente articolo, fatte salve le competenze dello Stato, mediante:

     - la pianificazione e l'attuazione programmata degli interventi;

     - la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici;

     - la individuazione degli usi consentiti delle acque nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 2, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

     - l'organizzazione del sistema di controllo degli scarichi e delle immissioni;

     - l'imposizione di limiti di accettabilità;

     - il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

     - il controllo sulla gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale;

     - la determinazione delle tariffe;

     - la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

 

TITOLO II

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

 

     Art. 3. (Approvazione del piano di risanamento). - In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, il piano regionale di risanamento delle acque è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e aggiornato con lo stesso procedimento normalmente ogni tre anni.

     Sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati le prescrizioni del piano concernenti:

     - l'uso della falda;

     - l'alimentazione artificiale della falda;

     - le carte tematiche dei presidi depurativi;

     - le carte tematiche degli ambiti territoriali;

     - le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui;

     - le aree idonee allo smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi.

     Il piano è depositato presso la Regione e per estratto presso le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane.

 

     Art. 4. (Coordinamento pianificatorio). - L'attività di pianificazione territoriale deve essere conformata agli indirizzi ed alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque.

 

     Art. 5. (Efficacia dei vincoli). - I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al D.P.R. 11 maggio 1968, n. 1090.

 

     Art. 6. (Modalità di attuazione). - Il conseguimento degli scopi in sede di attuazione del piano regionale di risanamento delle acque è di preminente interesse regionale.

     Il piano è attuato mediante programmi pluriennali di intervento articolati in piani annuali esecutivi.

 

     Art. 7. (Programmi pluriennali). - I programmi pluriennali di intervento devono indicare:

     a) gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento coincidente con quello del bilancio pluriennale di previsione della Regione;

     b) la valutazione dell'incidenza relativa di ciascun intervento in rapporto agli obiettivi fisici del piano regionale di risanamento delle acque;

     c) le direttive generali per il coordinamento delle attività regionali e degli enti interessati all'attuazione del piano;

     d) gli schemi dell'accordo di programma di cui al successivo art. 9;

     e) la ripartizione territoriale e temporale della spesa prevista;

     f) gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi;

     g) il grado di attuazione dei programmi relativi agli anni precedenti;

     h) i soggetti incaricati e la spesa prevista per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento dei corpi idrici.

     I programmi possono considerare studi di fattibilità relativi ad opere che richiedano particolare impegno tecnico finanziario e prevedere il prefinanziamento per la redazione di progetti generali esecutivi delle opere in essi previsti.

     I programmi sono predisposti dall'Assessorato competente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono [1]a.

     La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, adotta i programmi pluriennali e li trasmette al Consiglio entro il successivo 30 novembre.

     I programmi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio regionale.

     I programmi sono attuati dalla Regione, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane e dagli altri soggetti individuati dall'accordo di programma nei limiti e con le modalità da esso previsti.

 

     Art. 8. (Rilevazione dello stato di attuazione del programma). - I soggetti preposti all'attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall'Assessorato regionale competente [1]b.

 

     Art. 9. (Accordo di programma). - L'accordo di programma realizza il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici.

     Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi.

     L'accordo di programma prevede, altresì, le modalità di successiva gestione delle opere e le ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti partecipanti.

     L'adesione all'accordo di programma, proposto dalla Giunta regionale, è deliberata dagli Enti interessati entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale.

 

     Art. 10. (Poteri sostitutivi). - In caso di inadempienza agli obblighi assunti e di inosservanza dei termini assegnati nell'accordo di programma, il Presidente della Regione diffida d'urgenza gli enti inadempienti all'osservanza degli impegni entro trenta giorni dal ricevimento della diffida. Scaduto inutilmente il termine, la Giunta regionale promuove la nomina di un Commissario ad acta.

     I Comuni singoli o associati e le Comunità montane segnalano alla Regione le eventuali inadempienze degli altri partecipanti all'accordo di programma.

     La Giunta regionale, accertata l'inadempienza o la difformità, qualora non richieda la nomina del Commissario di cui al precedente comma, promuove la necessaria modifica dell'accordo di programma sospendendo il finanziamento.

 

     Art. 11. (Finanziamento degli interventi). - I fondi necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque verranno erogati agli enti attuatori in conto capitale.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il Presidente della Regione emette il decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, dispone di relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti stessi presso la Tesoreria della Regione e fissa le modalità di prelievo delle somme.

     La Tesoreria della Regione procede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'ente medesimo.

     Gli enti interessati possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad esso assegnato nell'intero periodo cui si riferiscono i programmi pluriennali, rispettando il vincolo di destinazione e nei limiti di cui all'art. 61 della L.R 30 maggio 1977, n. 17.

     Nel caso previsto nel comma precedente, potrà farsi luogo, a richiesta dell'ente interessato, all'accreditamento anticipato dei finanziamenti facenti capo ad esercizi futuri quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con le disponibilità di cassa della Regione.

     Gli amministratori degli enti beneficiari nonché i dipendenti che esercitano le funzioni di segretario e di ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi erogati dalla Regione.

 

     Art. 12. (Procedure per l'esecuzione delle opere). - All'esecuzione delle opere provvedono gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 nei termini temporali previsti nell'accordo di programma di cui al precedente art. 9.

     L'affidamento delle opere è effettuato a mezzo di:

     a) licitazione privata da esperirsi con il criterio della media di cui all'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 senza accettazione di offerte in aumento;

     b) concessione con possibilità di estendere l'oggetto a prestazioni diverse dalla sola materiale costruzione.

     La scelta del concessionario è effettuata tra imprese, associazione temporanea di imprese o consorzi di imprese costituiti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2612 e seguenti del codice civile, aventi adeguate capacità tecniche, finanziarie, organizzative, in possesso di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, categoria acquedotti, fognature ed impianti epurativi, per importo non inferiore a quello di concessione e che abbiano appaltato, negli ultimi tre anni, lavori pubblici nella stessa categoria, eseguendo opere di complessità tecnica ed organizzativa simile a quella oggetto della concessione. La concessione è accordata tenendo conto del prezzo, del termine di esecuzione dei lavori, del costo di utilizzazione degli impianti, del rendimento, del valore tecnico dell'opera e degli eventuali servizi che ne costituiscono l'oggetto.

     L'affidamento delle opere secondo le procedure di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di progetti generali esecutivi ovvero di loro lotti funzionali.

     L'affidamento per concessione dovrà avvenire per complessi organici di opere sulla base del programma pluriennale di attuazione.

     Il progetto esecutivo, redatto dal concessionario, dovrà individuare tutte le caratteristiche tecniche, economiche e funzionali delle opere dei servizi proposti.

     I progetti di cui al terzo comma del presente articolo sono redatti dagli Uffici tecnici dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane ove tali uffici siano diretti da tecnici abilitati alla progettazione dell'opera da eseguire.

     Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti di cui al comma precedente può essere affidata a liberi professionisti scelti tenendo conto della riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare.

 

     Art. 13. (Modalità per l'approvazione dei progetti e affidamento dei lavori di competenza degli enti locali). - I progetti di competenza degli enti locali indipendentemente dal loro importo, sono approvati dai rispettivi organi competenti previo parere del dirigente l'ufficio tecnico dell'ente e del dirigente del servizio di igiene pubblica competente per territorio.

     In mancanza di ufficio tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente, il parere è espresso dall'Ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto.

     I progetti devono acquisire in ogni caso il parere dell'ufficio del Genio civile, competente per territorio, per la conformità tecnico- economica con le previsioni del piano regionale di risanamento delle acque e dei programmi pluriennali.

     Le perizie di varianti e suppletive sono approvate dagli enti interessati con le medesime procedure di cui ai precedenti commi, fatte salve le determinazioni regionali su eventuali maggiori oneri.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

     Il procedimento della gara viene espletato dall'ente con apposito atto deliberativo.

     L'ente interessato approva, altresì, l'affidamento dei lavori per concessione di cui al precedente art. 12, lett. b).

     L'ente comunica alla Regione entro dieci giorni gli estremi di aggiudicazione dei lavori.

     Il Presidente della Giunta entro i successivi trenta giorni, nomina con proprio decreto la commissione di collaudo in corso d'opera.

     Il Presidente della Giunta approva i certificati di collaudo ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione.

 

TITOLO III

  RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI CORPI IDRICI E CATASTO REGIONALE

 

     Art. 14. (Aggiornamento dei dati del censimento dei corpi idrici). - La Regione, in attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici.

     Per il rilevamento dei dati e l'esecuzione delle analisi e ricerche la Regione può avvalersi dei Comuni singoli o associati, delle Comunità montane, degli enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati.

     I rapporti tra la Regione, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, gli enti o organismi o istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

     Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico ai programmi pluriennali di cui al precedente art. 7.

     La Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni di spesa per il finanziamento degli impianti di rilevamento, quali il pagamento di canoni di locazione o fitto di fondi rustici, indennità di asservimento, compensi per la custodia e la lettura di strumenti nonché per l'acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle attrezzature tecnico-scientifiche per il rilevamento e le analisi.

 

     Art. 15. (Istituzione del catasto regionale delle acque). - La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque.

     Il catasto si articola a livello provinciale e comunale.

     La Regione ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Contenuti del catasto). - I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati negli allegati 1 e 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

     Sono inoltre da inserire nel catasto i dati concernenti:

     a) caratteristiche idrologiche e idrogeologiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

     b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi sia pubblici che privati, sul suolo, nel sottosuolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

     c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

     d) impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

     e) usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici superficiali e sotterranei;

     f) opere idrauliche di competenza regionale;

     g) regime giuridico dei corpi idrici.

 

     Art. 17. (Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto). - I dati del catasto di cui alle lett. a) ed f) del precedente art. 16 sono raccolti dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

     La Giunta regionale può avvalersi degli uffici delle province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti f) e g) del precedente art. 16.

 

     Art. 18. (Utilizzazione del catasto). - Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.

 

TITOLO IV

NORME DI ATTUAZIONE

 

     Art. 19. (Opere di igiene ambientale). - La Regione definisce le norme tecniche integrative ed attuative inerenti la costruzione e gestione delle opere di igiene ambientale, acquedotto, fognature, depurazione.

     Tutte le opere di igiene ambientale devono essere conformi alle citate norme tecniche.

     Le opere di cui al precedente comma di competenza dei privati, a domanda, possono essere dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, con decreto del Presidente della Giunta, purché conformi agli indirizzi ed alle finalità del piano di risanamento delle acque e alle norme tecniche di cui al presente articolo.

 

     Art. 20. (Norme attuative del piano). - La Regione, per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque definisce le norme attuative ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

     Le norme attuative disciplinano:

     a) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

     b) lo scarico controllato ed il trattamento centralizzato degli scarichi ad alto contenuto organico, di cui alla direttiva del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, e n. 101 del 28 maggio 1981;

     c) lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo;

     d) lo smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli scarichi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc;

     e) l'installazione ed esercizio delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione;

     f) i criteri per il corretto e razionale uso dell'acqua;

     g) le modalità per il prelievo e le analisi dei campioni;

     h) le modalità tecniche per la riutilizzazione e il riciclo delle acque reflue trattate;

     i) l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto.

 

     Art. 21. (Emanazione delle norme attuative). - Le norme di cui al presente titolo sono emanate mediante regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

 

TITOLO V

RIUTILIZZAZIONE

 

     Art. 22. (Risorse idriche non convenzionali). - La Regione, al fine di rendere disponibili risorse aggiuntive nei comparti produttivi ed avviare un corretto uso dell'acqua, promuove ed incentiva l'utilizzazione delle risorse idriche non convenzionali ed il contenimento dei consumi idrici.

     Per risorse idriche non convenzionali sono da intendersi le acque reflue comunque trattate.

 

     Art. 23. (Riutilizzazione). - La riutilizzazione a fini produttivi può avvenire direttamente o indirettamente.

     L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dal luogo di trattamento a quello di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

     L'uso indiretto delle risorse idriche non convenzionali comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento all'utenza attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'affluente trattato.

 

     Art. 24. (Approvazione dei progetti). - L'uso diretto delle risorse idriche non convenzionali nonché i progetti relativi all'utilizzazione delle stesse acque, devono essere autorizzati con decreto del Presidente della Regione, previo parere favorevole del Comitato tecnico di cui al successivo art. 46.

 

TITOLO VI

TARIFFAZIONE

 

     Art. 25. (Canoni di fognatura e depurazione). - Le tariffe per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono emanate con legge regionale. [2].

     Le tariffe, di cui al primo comma, sono fissate nei minimi e nei massimi per categorie di utenti tenuto conto dei costi reali sopportati dagli enti preposti alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

     Le tariffe sono aggiornate ogni anno in relazione all'andamento dei costi.

 

     Art. 26. (Canoni per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione). - Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62.

 

     Art. 27. (Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico). - Il rilascio delle autorizzazioni, anche provvisorie, allo scarico di acque di rifiuto è subordinato al pagamento:

     a) delle spese di istruttoria dovute all'autorità competente al controllo nella misura dalla stessa stabilita;

     b) delle spese per il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di rifiuto;

     c) della tassa di concessione regionale, ove dovuta, di cui al successivo art. 28.

     Alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di cui al precedente comma.

     Prima del rilascio dell'autorizzazione deve procedersi alla regolazione di eventuali conguagli.

     Il versamento delle spese di analisi deve essere ripetuto tutte le volte che, durante l'istruttoria o successivamente al rilascio delle autorizzazioni definitive o provvisorie, dagli accertamenti analitici risulti che il contenuto inquinante degli scarichi è superiore a quello massimo ammesso dalle norme vigenti.

     Il versamento di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

     Qualora la regolazione delle pendenze di cui ai precedenti commi non avvenga nei termini indicati dall'autorità preposta al controllo le domande di autorizzazione si considerano rinunciate e cessa di diritto l'efficacia delle autorizzazioni rilasciate.

     Alla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, gli organi competenti procedono ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 28. (Tassa di concessione regionale). - Le autorizzazioni, anche provvisorie agli scarichi, direttamente o indirettamente versati in acque pubbliche sono soggette a tassa di concessione di rilascio annuale ai sensi delle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 9 giugno 1980, n. 65 - titolo II, numero d'ordine 20 - quando le acque di rifiuto provengono da insediamenti diversi da quelli civili.

     La tassa deve essere corrisposta all'atto dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

     La tassa annuale di concessione è dovuta per gli scarichi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO VII

TUTELA DEL SISTEMA DEL SOTTOSUOLO

 

     Art. 29. (Finalità). - Il presente titolo in attuazione dell'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

 

     Art. 30. (Tutela del sistema idrico del sottosuolo). - La ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee è soggetta alla tutela della pubblica amministrazione su tutto il territorio regionale.

     La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla definizione dei comprensori per i quali deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze e dei tempi per la loro elaborazione.

 

     Art. 31. (Contenuto dei piani di riordino). - I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.

     I piani di riordino:

     a) definiscono le condizioni di alimentazione o di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche e qualitative delle singole unità idrologiche;

     b) censiscono i punti d'acqua esistenti con opportuna schedatura;

     c) individuano i canali e gli adduttori di acqua nonché i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;

     d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua.

     e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;

     f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica Amministrazione;

     g) individuano le zone in cui è necessario sospendere l'esecuzione delle ricerche e dell'estrazione, ridurre l'utilizzazione delle acque, ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;

     h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;

     i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;

     l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese.

 

     Art. 32. (Redazione dei piani di riordino). - I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio Civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonchè di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 [2]a.

     La Regione, per le finalità del presente articolo, è autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

 

     Art. 33. (Approvazione dei piani di riordino). - I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente [1]a.

     Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei quotidiani di maggiore diffusione.

     Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale nel pubblico interesse le proprie motivate osservazioni.

     La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori in esso previsti.

     Il provvedimento di approvazione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso l'ufficio del Genio civile competente per territorio.

 

     Art. 34. (Autorizzazione alla escavazione di pozzi per la ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee). [3]

 

     Art. 35. (Autorizzazione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee). [3]

 

TITOLO VIII

ASSETTO DELLE COMPETENZE

 

     Art. 36. Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi.

     1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

     a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviale, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

     b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

     2. Ai sensi del comma 1, lettera g), dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale, a eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

     3. Le Province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.

 

     Art. 37. (Esercizio della delega). - Nell'esercizio dei poteri delegati con l'articolo precedente, le Province dovranno uniformarsi alle norme, ai criteri, ai limiti, agli standards di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché alle norme di attuazione emanate dalla Regione.

     La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, potrà impartire specifiche direttive vincolanti agli enti delegati.

     Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

     Nell'adozione degli atti, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

     Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 38. (Sostituzione e revoca della delega). - In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima.

 

     Art. 39. (Comuni singoli o associati e Comunità montane). - Gli enti locali, negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano di risanamento, possono deliberare sulla gestione in forma associata per lo svolgimento dei compiti loro assegnati dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319, 24 dicembre 1979, n. 650 nonché dalla presente legge.

     Ove gli ambiti territoriali, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque, siano inclusi per oltre metà o coincidano con i territori delle Comunità montane i compiti di cui al precedente comma sono affidati a queste ultime.

 

     Art. 40. (Regolamento di gestione dei servizi di igiene ambientale). - I Comuni singoli o associati e le Comunità montane deliberano l'adozione del Regolamento di gestione dei servizi.

     I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 41. (Consorzi per le aree di sviluppo industriale). - I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati da processi di depurazione e dai cicli di lavorazione e la riutilizzazione delle acque reflue depurate per uso industriale afferenti gli agglomerati industriali dei Consorzi per i nuclei e le aree di sviluppo industriale sono gestiti dai Consorzi stessi.

     Le industrie insediate all'interno dagli agglomerati dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale devono allacciarsi agli impianti consortili.

     Le industrie limitrofe agli agglomerati ed ai nuclei di sviluppo industriale possono, previa convenzione, usufruire dei servizi di igiene ambientale gestiti dai Consorzi stessi.

     Ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i Consorzi di cui al presente articolo sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché della presente legge e delle norme tecniche regionali.

     I consorzi di cui al presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare il Regolamento per la gestione dei servizi affidati.

     I regolamenti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale.

     I Consorzi di cui al presente articolo possono costituire società miste con le ditte operanti nella gestione dei servizi di igiene ambientale cui possono partecipare le industrie di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 42. (Compiti dei Comuni, singoli o associati, Comunità montane). [4]

     1. I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

     2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse.

 

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONI E LIMITI DI ACCETTABILITA'

 

     Art. 43. (Autorizzazione allo scarico). - Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, dall'autorità competente al controllo.

     Le domande di autorizzazione sono rilasciate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale competente anche ai fini dell'uniformità della raccolta dei dati.

     Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità finali previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni nonchè dai regolamenti regionali.

     Le autorizzazioni per gli scarichi di pubbliche fognature sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi, in base al piano di risanamento, debbano allinearsi ai limiti di accettabilità

progressivamente.

     L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata all'autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10.5.1976 n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca [5].

     A domanda del soggetto interessato, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico può assegnare un termine per la messa a punto dei processi produttivi e depurativi durante la fase di avviamento.

     Il tempo concesso non dovrà superare i centoventi giorni dall'attivazione dello scarico.

     La disciplina dello scarico durante il periodo di cui ai due commi precedenti è definita dall'autorità di controllo nell'atto autorizzativo provvisorio in relazione alla natura dello scarico ed alle caratteristiche del ricettore.

 

     Art. 44. (Revoca delle autorizzazioni allo scarico). - Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento ai limiti prescritti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dai regolamenti regionali.

     L'autorità competente al controllo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi prima di revocare l'autorizzazione assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

     Decorso il termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, la autorità competente revoca l'autorizzazione ingiungendo l'immediata cessazione dello scarico.

     Le autorizzazioni allo scarico non sono trasferibili.

 

     Art. 45. (Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare). - Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

     Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato di abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'organo competente al controllo.

     In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere verificata la rispondenza delle opere di smaltimento delle acque reflue realizzate alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

     Dell'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o agibilità dovrà essere data comunicazione all'organo preposto al controllo degli scarichi.

 

TITOLO X

COMITATO TECNICO

 

     Art. 46. (Comitato tecnico per le risorse idriche).

     E' istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla presente legge.

     I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali o regionali.

     Il Comitato tecnico è così composto:

     a) dall'Assessore al ramo, che lo presiede;

     b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;

     c) da un esperto designato dall'Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;

     d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

     e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle Politiche ambientali, Assessorato all'agricoltura, Assessorato alla Sanità, Assessorato all'Industria ed all'Artigianato, Assessorato ai Lavori Pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche [6];

     f) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile;

     g) da un esperto designato dall'Ente Irrigazione [1]a.

     4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia [6]a.

     Il Comitato è insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

     Il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale [1]a.

     Il Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

 

TITOLO XI

SANZIONI

 

     Art. 47. (Sanzioni amministrative per le violazioni concernenti la tutela dei corpi idrici sotterranei). [3]

 

     Art. 48. (Sanzioni amministrative per le violazioni alle norme sugli scarichi). - Salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000 il titolare dello scarico che:

     a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 45;

     b) effettui scarichi od immissioni senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta dal precedente art. 43;

     c) effettui scarichi o immissioni senza osservare le particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione;

     d) effettui attività di prelievo e/o trasporto di acque di rifiuto o di fanghi per conto terzi senza averne ottenuto la autorizzazione.

 

     Art. 49. (Procedimento di accertamento ed irrogazione). - All'accertamento delle violazioni provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, i funzionari e gli agenti degli organi di controllo.

     I funzionari e gli agenti individuati nominativamente con apposite deliberazioni degli organi competenti per il controllo, possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle misurazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

     Qualora il controllo riguardi i limiti di accettabilità, colui che preleva i campioni da sottoporre ad analisi, redige in contraddittorio apposito processo verbale precisando le circostanze e le modalità operative del campionamento, i risultati delle verifiche che ha immediatamente eseguito ed i provvedimenti presi per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni al laboratorio di analisi.

     Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate.

     Il certificato è inoltrato, unitamente al processo verbale di prelevamento del campione, all'autorità competente per il controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, redige verbale di accertamento e lo notifica al titolare dello scarico inoltrando denuncia all'autorità giudiziaria.

 

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 50. (Trasferimento delle opere d'igiene ambientale e gestione dei servizi). - La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di regolamentare l'acquisizione dei dati relativi alle opere d'igiene ambientale realizzate o in corso di realizzazione, con tutti gli elementi della relativa gestione compresi i ruoli di utenza.

     Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma precedente, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi prosegue secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 51. (Programma esecutivo d'intervento). - Il primo programma pluriennale 1983-85 ed il piano esecutivo annuale per l'anno 1983 si articolano in due sezioni, una relativa agli interventi sovracomunali ed ai complessi organici di opere di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 7 ed una relativa agli interventi di interesse locale di competenza dei Comuni.

     Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare delle previsioni di spesa, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari, le modalità di attuazione e gestione delle opere.

     Il primo programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale.

     Il piano esecutivo 1983 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare assetto ed uso del territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge.

     I progetti per gli interventi sovracomunali e per i complessi organici di opere di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

 

     Art. 52. (Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche scariche controllate per rifiuti solidi urbani). - Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale, con preminente interesse per la falda acquifera, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni sprovvisti di idonei sistemi per il loro smaltimento.

     I fanghi residuati dai processi di depurazione che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, non siano classificati rifiuti tossici e/o nocivi, possono essere smaltiti nelle discariche di cui al precedente comma.

     Ai fini di cui al precedente primo comma la Regione, nell'ambito del programma esecutivo d'intervento di cui al precedente art. 51, provvede:

     - ad individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;

     - a delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

     - ad individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche.

     Con l'entrata in funzione delle discariche controllate dovranno essere chiuse le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale.

     I progetti riguardanti le discariche controllate sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico di cui al precedente art. 46.

     Per gli interventi relativi all'apertura di discariche controllate, nonché per quelli relativi alla chiusura e bonifica delle discariche non controllate, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

     I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, su parere del Comitato di cui al precedente art. 46.

 

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 53. (Compiti dell'Assessorato alla Programmazione). - L'Assessorato alla programmazione provvede agli adempimenti nelle materie di cui alla presente legge ed a quelli inerenti alle funzioni di competenza regionale in materia di:

     - utilizzazione delle risorse idriche;

     - smaltimento dei rifiuti solidi;

     - energia [7].

     A modifica ed integrazione della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è costituito, nell'ambito dell'Assessorato alla programmazione, il Settore risorse naturali con il compito specifico di curare studi, ricerche e progettazioni nel campo dell'approvvigionamento ed uso delle risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti, energia da fonti convenzionali ed alternative.

     Per gli scopi di cui al precedente comma il Settore si articola:

     - ufficio utilizzazione risorse idriche;

     - ufficio tutela delle acque dall'inquinamento;

     - ufficio difesa del suolo;

     - ufficio smaltimento rifiuti solidi;

     - ufficio energia.

     La Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla organizzazione ed all'attivazione funzionale ed operativa del Settore di cui al precedente comma anche con la nomina dei Coordinatori di Settore e degli uffici richiamati nel presente articolo.

     Con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente secondo comma è soppresso, nell'ambito dell'Assessorato interessato, l'ufficio acque ed energia di cui all'art. 9 della richiamata legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

     In attuazione dell'art. 105, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di adeguare gli uffici del Settore risorse alle esigenze di specifiche competenze tecniche nella materia della presente legge, nonché in quelle disciplinate dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 e dal D.P.R 10 settembre 1982, n. 915, la Giunta regionale, utilizzando posti disponibili nell'organico regionale, indice un concorso pubblico per titoli e colloqui per l'assunzione di sei unità [8].

     Al concorso può partecipare il personale di ruolo, della carriera direttiva, dipendente dallo Stato o da Enti pubblici, anche economici, in possesso di laurea in ingegneria civile idraulica, ingegneria industriale, fisica, scienze agrarie e forestali, biologia, e che documenti lo svolgimento di attività di ricerca, studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore regionale risorse, svolte presso e/o per conto dell'Amministrazione di provenienza.

     Nella valutazione dei titoli, sarà dato particolare rilievo all'aver già svolto, anche in posizione di comando e/o di distacco di fatto presso la Regione, attività di studio, elaborazione e programmazione nelle materie di competenza del Settore risorse.

     Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Presidente della Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate della documentazione attinente ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti sesto e settimo commi.

     Alla definizione del programma di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli ed alla costituzione della commissione giudicatrice della quale debbono far parte tre docenti universitari esperti nelle materie attribuite al Settore, si procederà con apposita delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento dei vincitori avverrà nell'ottava fascia retributiva e funzionale con il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici ed economici del servizio comunque prestato presso le amministrazioni di provenienza ai sensi della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si farà fronte con stanziamenti da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale.

     Al concorso di cui ai commi settimo e seguenti può partecipare il personale di cui all'ottavo comma in possesso della laurea in chimica.

 

     Art. 54. (Coordinamento delle attività). - Alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 8.

 

     Art. 55. (Delega all'Assessore). - L'Assessore al ramo, se delegato dal Presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge [1]b.

 

     Art. 56. (Omissis) [9].

     Per le opere già in corso di realizzazione e per gli stanziamenti già impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

 

 


[1] Modificata e integrata dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 19.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[1]1b Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[2] Vedi L.R. 4 marzo 1980, n. 15.

[2]2a Comma già modificato dall'art. della L.R. 23 marzo 1993, n. 5, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 25.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 1995, n. 31.

[5] Comma inserito dall'art. unico, comma 1, della L.R. 15 dicembre 1993, n. 28. Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. unico L.R. 28/93 cit.: «Il rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l'allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilità prescritti dalla legge».

[6] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 25.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[6]6a Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 maggio 1999, n. 18.

[7] Si riporta l'art. 2 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5, dichiarata urgente, come modificato dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1993, n. 25: «Art. 2. 1. Agli adempimenti di cui al 1° comma dell'art. 53 della legge 19 dicembre 1983, n. 24 provvedono gli Assessori in relazione alle competenze loro attribuite ai sensi dell'art. 40, 1° comma, della legge 22 maggio 1971, n. 349, che si avvalgono delle strutture previste dal 2° e 3° comma dell'art. 53 medesimo».

[8] Numero elevato a 12 dall'Art. unico della L.R. 17 gennaio 1988, n. 3.

[1]1b Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1993, n. 5.

[9] Abroga la L.R. n. 13 del 6 marzo 1979, n. 13.