§ II.1.2 - L.R. 25 marzo 1974, n. 18.
Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/03/1974
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Ruolo unico). - Il personale dipendente dallo Regione è compreso in un ruolo unico ed e inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.
Art. 2.  (Struttura generale dell'organizzazione). - La struttura dell'organizzazione della Regione Puglia si articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi della Giunta [...]
Art. 9.  (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano).
Art. 10.  - (Omissis)
Art. 21.  (Gabinetto e segreteria particolare del Presidente). - Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi alla attività istituzionale del Presidente nonché predispone gli atti [...]
Art. 22.  (Omissis)
Art. 23.  (Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)
Art. 52.  (Doveri dell'impiegato). - Nei confronti dell'amministrazione regionale l'impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie [...]
Art. 53.  (Nomina). - La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale.
Art. 54.  (Periodo di prova). - La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente della Regione su delibera della [...]
Art. 55.  (Promessa solenne di giuramento). - Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne [...]
Art. 56.  (Orario di servizio).
Art. 57.  (Diritti sindacali). - Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacali, la [...]
Art. 58.  (Contrattazione). - Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo [...]
Art. 59.  (Impiegati studenti).
Art. 60.  (Congedo ordinario retribuito per ferie).
Art. 61.  (Congedo straordinario).
Art. 62.  (Assenze).
Art. 63.  (Aspettativa).
Art. 64.  (Comando presso altre Amministrazioni). - Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio regionale.
Art. 65.  (Permessi).
Art. 66.  (Residenza). - Il personale risiede nella località ove ha sede l'Ufficio; tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia ritenuto dall'Amministrazione conciliabile con [...]
Art. 67.  (Corsi di perfezionamento e di aggiornamento). - La Regione promuove direttamente o in collaborazione con l'Università e gli Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di [...]
Art. 68.  (Fascicolo personale). - Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.
Art. 69.  (Trasferimenti di personale). - I trasferimenti di personale all'interno dei settori e degli uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall'Assessore al personale previa [...]
Art. 70.  (Consiglio del personale).
Art. 71.  (Sanzioni disciplinari) - L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari :
Art. 72.  (Nota di demerito). - La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.
Art. 73.  (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, non può [...]
Art. 74.  (Sospensione della qualifica). - La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, [...]
Art. 75.  (Destituzione). - La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di [...]
Art. 76.  (Sospensione). - In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente può essere sospeso dall'impiego fino [...]
Art. 77.  (Commissione di disciplina). - E' istituita la Commissione di disciplina composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del [...]
Art. 78.  (Trattamento economico).
Art. 79.  (Lavoro straordinario).·
Art. 80.  (Trattamento di missione).
Art. 81.  (Indennità integrativa speciale). - Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per dipendenti civili dello [...]
Art. 82.  (Assistenza, previdenza e quiescenza). - Ai fini del trattamento di pensione il personale è iscritto alla Cassa Pensione dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).
Art. 83.  (Incarichi speciali). - Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione [...]
Art. 84.  (Conferimento incarichi speciali). - Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale per oggetto definito ed a tempo determinato non possono [...]
Art. 85.  (Criteri di inquadramento). - I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti [...]
Art. 86.  (Modalità dell'inquadramento). - L'inquadramento del personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda [...]
Art. 87.  (Inquadramento personale cottimista). - Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, che abbia svolto servizio continuativo per almeno [...]
Art. 88.  (Inquadramento in soprannumero). - Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, [...]
Art. 89.  (Trattamento economico per il personale in servizio). - Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di [...]
Art. 90.  (Idoneità alla fascia funzionale superiore).
Art. 91.  (Termini per l'inquadramento). - L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con [...]
Art. 92.  (Valutazione del servizio). - Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa [...]
Art. 93.  (Decorrenza del trattamento economico). - Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 10 aprile [...]
Art. 94.  (Trattamento di quiescenza). - Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza [...]
Art. 95.  (Passaggio al 7° livello).
Art. 96.  (Trattamento economico ad esaurimento - Provvidenze di prima applicazione). - Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello [...]
Art. 97.  (Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge) - Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di cui al penultimo comma del precedente art. 96, [...]
Art. 98.  (Acconti). - Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti [...]
Art. 99.  (Benefici per gli ex combattenti). - Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, [...]
Art. 100.  (Rinvio). - Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia.
Art. 101.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 102.  (Pubblicazione).


§ II.1.2 - L.R. 25 marzo 1974, n. 18.

Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.

(B.U. 1 aprile 1974, n. 12 - Ediz. Straord.)

 

PARTE I

STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

TITOLO I

Ruolo del personale regionale

 

Art. 1. (Ruolo unico). - Il personale dipendente dallo Regione è compreso in un ruolo unico ed e inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni attribuite.

 

     Art. 2. (Struttura generale dell'organizzazione). - La struttura dell'organizzazione della Regione Puglia si articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi della Giunta Regionale, Settori e Uffici della Presidenza della Regione e Uffici del Comitato Regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali e Uffici Regionale del contenzioso.

 

TITOLO II [1]

Uffici del Consiglio Regionale

 

     Artt. 3. - 8. (Omissis)

 

     Art. 9. (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano). [2]

     I Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura della corrispondenza e degli affari connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

     L'incarico di Segretario particolare è conferito a dipendente della Regione su indicazione dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano.

     Tale incarico cessa con la cessazione della carica di Presidente. di Vice Presidente, di Segretario, di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il Piano.

     Le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare il n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n. 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, n. 1 per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano.

 

     Art. 10. - (Omissis)

 

TITOLO III [3]

Uffici della Giunta Regionale

 

     Artt. 11. - 20. - (Omissis)

 

     Art. 21. (Gabinetto e segreteria particolare del Presidente). - Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi alla attività istituzionale del Presidente nonché predispone gli atti relativi:

     a) alla rappresentanza della Regione;

     b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

     c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta originale dei decreti del Presidente

     d) agli affari del cerimoniale;

     e) alle pubbliche relazioni.

     La Segreteria particolare cura la corrispondenza del titolare dell'Ufficio.

     L'incarico di capo di gabinetto è conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale o a funzionario estraneo alla Regione ma dipendente dalla pubblica amministrazione e cessa con la cessazione dalla carica del Presidente [4].

     Per l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale, il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al quinto comma. Per tutti i componenti della segreteria particolare del Presidente la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico [5].

     La Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in tilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali [6].

 

     Art. 22. (Omissis)

 

     Art. 23. (Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori) [7]

     Il Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al secondo comma. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.

     Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vice-Presidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali.

 

     Artt. 24. - 33. - (Omissis)

 

PARTE II

 

TITOLO IV [8]

Uffici degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali ed uffici regionali del contenzioso

 

     Artt. 34. - 37. - (Omissis)

 

TITOLO V [9]

Principi dell'ordinamento amministrativo

 

     Artt. 38. - 48. - (Omissis)

 

PARTE III

 

TITOLO VI

Stato giuridico del personale regionale

 

     Artt. 49. - 51. [10]

 

     Art. 52. (Doveri dell'impiegato). - Nei confronti dell'amministrazione regionale l'impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo.

     Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.

     L'impiegato regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

     L'impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente è dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

     Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

 

     Art. 53. (Nomina). - La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale.

     L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell'interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

     L'assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

     In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunziatario.

     Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

 

     Art. 54. (Periodo di prova). - La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale e su conforme parere del Consiglio del Personale ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di giudizio.

     Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova, il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del Consiglio del Personale.

     La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.

     Per gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dell'amministrazione regionale il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.

 

     Art. 55. (Promessa solenne di giuramento). - Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività e del pubblico bene».

     Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

 

     Art. 56. (Orario di servizio). [11]

 

     Art. 57. (Diritti sindacali). - Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.

     Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate [12].

 

     Art. 58. (Contrattazione). - Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     La contrattazione non viene comunque effettuata nell'anno precedente le elezioni regionali.

 

     Art. 59. (Impiegati studenti). [13]

 

     Art. 60. (Congedo ordinario retribuito per ferie). [14]

 

     Art. 61. (Congedo straordinario). [15]

 

     Art. 62. (Assenze). [16]

 

     Art. 63. (Aspettativa). [17]

 

     Art. 64. (Comando presso altre Amministrazioni). - Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio regionale.

     Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l'espletamento di attività delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

     Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore è richiesto l'assenso del dipendente.

     Per il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, è richiesto il parere obbligatorio dell'Ufficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del competente Assessore.

     Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso l'indennità di missione stabilita all'art. 80 della presente legge.

 

     Art. 65. (Permessi).

     (Omissis) [18].

     Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

 

     Art. 66. (Residenza). - Il personale risiede nella località ove ha sede l'Ufficio; tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia ritenuto dall'Amministrazione conciliabile con il normale adempimento dei lavori di ufficio.

 

     Art. 67. (Corsi di perfezionamento e di aggiornamento). - La Regione promuove direttamente o in collaborazione con l'Università e gli Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

     L'istituzione, l'organizzazione e le convenzioni con le Università e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con deliberazione della Giunta.

     L'esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito.

 

     Art. 68. (Fascicolo personale). - Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

     Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

     Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

     L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

 

     Art. 69. (Trasferimenti di personale). - I trasferimenti di personale all'interno dei settori e degli uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall'Assessore al personale previa intesa con gli Assessori preposti ai singoli settori o con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e sentito il Consiglio del personale.

     I trasferimenti che comportano spostamento dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta regionale.

     I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato ove non ostino esigenze di servizio o per motivate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del personale.

     In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria l'adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

     Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.

 

TITOLO VII

Organi collegiali per il funzionamento degli uffici regionali

 

     Art. 70. (Consiglio del personale). [19]

     Il Consiglio del personale, presieduto dall'Assessore al personale, è composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che ne effettuano la nomina.

     Il Consiglio è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta all'inizio di ciascuna legislatura.

     Il Consiglio del personale esprime pareri e formula proposte sull'impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.

     Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

     Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

     Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore o di ufficio non possono partecipare i membri del Consiglio del personale direttamente interessati.

     I componenti del Consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della Commissione di disciplina.

 

TITOLO VIII

Sanzioni disciplinari

 

     Art. 71. (Sanzioni disciplinari) - L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari :

     1) la nota di demerito;

     2) la riduzione dello stipendio;

     3) la sospensione dalla qualifica;

     4) la destituzione.

 

     Art. 72. (Nota di demerito). - La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

 

     Art. 73. (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il quinto dello stipendio né avere durata superiore a sei mesi.

 

     Art. 74. (Sospensione della qualifica). - La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

     Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

 

     Art. 75. (Destituzione). - La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudicato penale che abbia accertato l'esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.

 

     Art. 76. (Sospensione). - In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente può essere sospeso dall'impiego fino all'esito del giudizio penale.

 

     Art. 77. (Commissione di disciplina). - E' istituita la Commissione di disciplina composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale, da un dipendente designato dal Consiglio del personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio personale.

     La Commissione svolge i compiti attribuiti alla Commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

     Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la Giunta regionale ed al capo del personale l'Assessore al personale.

     La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica un biennio.

 

TITOLO IX

Trattamento economico

 

     Art. 78. (Trattamento economico). [20]

     Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico iniziale indicato dell'allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

     Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza demerito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B).

     Il dipendente usufruisce:

     a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari al 12,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al 5°, 9° e 15° anno di servizio;

     b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio di importo pari al 2,50%.

     Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribuito al secondo anno.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al comma 2.

     Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso fatta eccezione il compenso per il lavoro straordinario e indennità di missione.

     E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altre indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse dell'Amministrazione regionale o di altri enti, associazioni, aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti o dal contratto collettivo nazionale [21].

     L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma precedente è versato dall'Ente, Associazione, azienda e privato tenuto a corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla Tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi [22].

     Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma [23].

     Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazioni rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la maturazione nei casi e con la osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali.

     Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato,

l'Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

 

     Art. 79. (Lavoro straordinario).·[24]

 

     Art. 80. (Trattamento di missione). [25]

 

     Art. 81. (Indennità integrativa speciale). - Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

 

     Art. 82. (Assistenza, previdenza e quiescenza). - Ai fini del trattamento di pensione il personale è iscritto alla Cassa Pensione dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).

     Ai fini dell'erogazione dell'assistenza malattia all'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

     Ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale di Assistenza Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

     Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascuno Istituto.

 

TITOLO X

Incarichi

 

     Art. 83. (Incarichi speciali). - Lo studio di problemi di particolare importanza non riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

     Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

 

     Art. 84. (Conferimento incarichi speciali). - Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale per oggetto definito ed a tempo determinato non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non sono cumulabili.

     Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle prestazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

     La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.

 

PARTE IV

 

TITOLO XI

Norme transitorie

 

     Art. 85. (Criteri di inquadramento). - I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge.

     Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale.

     Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero [26].

     Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge regionale 26 marzo 1973, n. 7 della Regione Puglia.

     L'inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione con deliberazione della Giunta regionale previo parere di una commissione mista composta dall'Assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

     La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.

 

     Art. 86. (Modalità dell'inquadramento). - L'inquadramento del personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

     Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 1973, n. 7 o della presente legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al personale amministrativo ed ausiliario.

     L'inquadramento è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al titolo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla mansione svolta.

     L'accertamento di idoneità sarà effettuato da una commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composta dall'assessore nel cui settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti all'amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

     Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato servizio presso il Consiglio regionale la Commissione sarà integrata da un Consigliere regionale designato dall'Ufficio di Presidenza.

     L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.

     L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati emanati in forza della legge 15 maggio 1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi ENALC-INIASA-INAPLI avviene d'ufficio.

     Sono fatti salvi per l'inquadramento i diritti conseguenti all'applicazione del D.P.R. 1 giugno 1972, n. 319.

 

     Art. 87. (Inquadramento personale cottimista). - Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, che abbia svolto servizio continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5° livello retributivo e funzionale, purché in possesso del titolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

     L'accertamento di idoneità sarà effettuato dalla Commissione prevista al comma 4 del precedente art. 86 e verterà su un colloquio o prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già prestato.

     Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 92.

 

     Art. 88. (Inquadramento in soprannumero). - Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purché esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/1.

     In conseguenza dell'applicazione del comma 1 risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.

 

     Art. 89. (Trattamento economico per il personale in servizio). - Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal comma 2 dell'art. 78 per il conseguimento del trattamento economico previsto nell'allegata tabella B è ridotto ad un anno.

     Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5° anno, del 20% al 9° anno, del 15% al 15° anno e dell'11% al 25° anno.

     Esso decorrerà dalla data del 10 aprile 1972 per il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 10 luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti INIASA, ENALC, INAPLI.

     Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al comma 2 dell'art. 78, dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

     Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati, per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del comma 1.

 

     Art. 90. (Idoneità alla fascia funzionale superiore). [27]

 

     Art. 91. (Termini per l'inquadramento). - L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 92. (Valutazione del servizio). - Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità per il servizio, comunque prestato anteriormente all'inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni pari al:

     - 100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;

     - 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

     - 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque prestato.

     Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio successivo all'inquadramento medesimo.

     I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti INIASA, ENALC, INAPLI, godono, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.

     L'iscrizione del personale di cui al comma 2 dell'art. 56 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre dalla data di inizio di effettivo servizio presso la Regione [28].

 

     Art. 93. (Decorrenza del trattamento economico). - Il trattamento economico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 10 aprile 1972 e dalla data del 10 luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti ENALC, INIASA, INAPLI.

     Per il personale comandato o distaccato il trattamento economico decorrerà dalla data dell'inquadramento.

     Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno «una tantum» pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al comma 2 calcolato nel periodo tra la data dell'inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepire nello stesso periodo sulla base del trattamento economico dell'Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e premi in deroga.

 

     Art. 94. (Trattamento di quiescenza). - Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

     La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa Pensioni di cui all'art. 52, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

     La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

     (Omissis) [29].

 

     Art. 95. (Passaggio al 7° livello). [30]

 

     Art. 96. (Trattamento economico ad esaurimento - Provvidenze di prima applicazione). - Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica di dirigente superiore a norma degli artt. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento economico stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 con le modalità previste dal medesimo decreto.

     Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50% .

     I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7° livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri miglioramenti l'eventuale differenza tra il trattamento base ad esaurimento e quello del 7° livello.

     Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello previsto negli articoli che precedono fatto salvo il disposto dell'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'orario di lavoro e le prestazioni straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in sede di prima applicazione della legge.

     In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, che siano, alla data della entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio.

     Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio alla data del 10 aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento giuridico ed economico previsto dalla presente legge.

 

     Art. 97. (Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima applicazione della legge) - Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di cui al penultimo comma del precedente art. 96, gli incarichi di coordinatore sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta, per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza scegliendoli tra il personale della 7ª fascia funzionale, prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all'art. 49.

 

     Art. 98. (Acconti). - Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto, differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle seguenti misure:

 

Direttiva L. 120.000

Concetto.»..105.000

Esecutiva.»...90.000

Ausiliaria.»...80.000

 

     I predetti acconti mensili assorbono l'assegno perequativo eventualmente spettante agli aventi diritto e, gli acconti sui futuri miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberati amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza.

 

TITOLO XII

Benefici per gli ex combattenti

 

     Art. 99. (Benefici per gli ex combattenti). - Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO XIII

Norme finali

 

     Art. 100. (Rinvio). - Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 101. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 102. (Pubblicazione).

     (Omissis).

 

 

TABELLA A

 

Personale dei settori operativi, settori afferenti la attività di gestione, gli affari istituzionali.

 

Personale della Presidenza della Regione, delle segreterie particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli Assessori regionali.

 

Personale dei settori omogenei interessati alla programmazione dell'Ufficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici regionali del conten­zioso, degli Uffici operativi periferici, dell'Ufficio Legislativo della Giunta, dell'Ufficio Stampa della Giunta.

 

A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate:

 

- Livello 7 , n. 195; - Livello 6, n. 238; - Livello 5 , n. 625; - Livello 4, n. 569; - Livello 3 , n. 130; - Livello 2, n. 295; - Livello 1 , n. 6;

 

- Numero totale del personale, 2.058.

 

TABELLA A/1

 

Personale del Consiglio Regionale

 

A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate:

 

- Livello 7, n..10; - Livello 6, n. 15; - Livello 5, n. 27; - Livello 4, n. 27; - Livello 3 , n. 12; - Livello 2, n. 23; - Livello 1 , n. 6;

 

- Numero totale del personale, 120.

 

 

TABELLA B

 

Livello retributivo e funzionale.

 

A ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente retribuzione: - Livello 7 : retribuzione iniziale lire 3.000.000, dopo due anni lire 4.100.000; - Livello 6 : retribuzione iniziale lire 2.300.000, dopo due anni lire 3.625.000;

 

- Livello 5 : retribuzione iniziale lire 2.000.000, dopo due anni lire 3.000.000; - Livello 4 : retribuzione iniziale lire 1.700.000, dopo due anni lire 2.400.000; - Livello 3 : retribuzione iniziale lire 1.450.000, dopo due anni lire 1.920.000;

 

- Livello 2 : retribuzione iniziale lire 1.400.000, dopo due anni lire 1.600.000; - Livello 1 : retribuzione iniziale lire 1.200.000, dopo due anni lire 1.250.000. - Compete inoltre 1'indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a mensilità.

 

(1) Successivamente lo stipendio iniziale è stato riderminato per effetto delle ll.rr. 16/80 (tabel­la "B") - 22/81, art. 3 - 26/84, art. 29 -13/88, art. 32 - 22/90, art. 40.

 

 

TABELLA C

 

Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della Amministrazione regio­nale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi, negli Enti Locali, ex I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A. e E.N.A.L.C..

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 7 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

- Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile, e qualifiche superio­ri, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, negli Enti Locali;

 

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, nell'I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C..

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 6 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

- Direttore di sezione, equiparato od equiparabile. Consigliere quale dipendente non di ruolo di prima categoria di cui al R.D.L. 4.2.73, n. 100 e successive modi­ficazioni, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione, negli Enti locali;

 

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 5 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

  - tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa, nelle Amministrazioni dello Stato .e negli ordinamenti autonomi;

 

  - tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa negli Enti locali;

 

- tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 4 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato-capo autorimessa-sorvegliante idraulico-guardia sanità, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 

- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato-vigils urbani, negli Enti locali;

 

- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 3 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

   - operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 

- operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati, negli Enti locali.

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 2 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

- custode, commesso, capo, commesso, operaio comune, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 

- custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed operai comuni in genere, negli Enti locali;

 

- usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati nell'I.N.A.P.L.I.­I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.

 

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 1 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 

- addetti alla pulizia nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti auto­nomi;

 

- addetti alla pulizia negli Enti locali;

 

- addetti alla pulizia nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

 

Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l' applicazione dell'art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748.


[1] I Titoli II e III, ad eccezione degli articoli riportati, sono stati abrogati dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[2] Articolo così modificato dall'art. 35 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[3] I Titoli II e III, ad eccezione degli articoli riportati, sono stati abrogati dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[4] Comma così sostituito dalla L.R. n. 19/1976.

[5] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[8] Titolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[9] Titolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[10] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[11] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980, art. 15.

[12] Comma aggiunto dalla L.R. n. 16/1980, art. 23.

[13] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980.

[14] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980.

[15] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980.

[16] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980.

[17] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980.

[18] Comma abrogato dalla L.R. n. 13/1988, art. 17.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[20] Articolo sostituito dalla L.R. n. 23/1974.

[21] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[22] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[23] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[24] Articolo abrogato dalla L.R. n. 16/1980, art. 32.

[25] Articolo abrogato dalla L.R. n. 42/1979, art. 1.

[26] Comma aggiunto dalla L.R. n. 39/1978 e così modificato dalla L.R. n. 53/1979.

[27] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[28] Vedi l'art. 37 della L.R. 17 giugno 1994, n. 21, per l'interpretazione autentica del presente comma.

[29] Comma abrogato dalla L.R n. 22/1983, art. 8.

[30] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.