§ 42.5.40 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1139.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:23/12/1970
Numero:1139


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 30 giugno 1971.
Art. 2.      Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno allo scopo di accelerare le operazioni, [...]
Art. 3.      Nel sesto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti", sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 4.      Nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono soppresse le parole: ", con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente.", ed è aggiunto il [...]
Art. 5.      Salvo quanto disposto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 413.


§ 42.5.40 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1139. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci.

(G.U. 15 gennaio 1971, n. 11).

 

     Art. 1.

     Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 30 giugno 1971.

     Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, accompagnato da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

 

          Art. 2.

     Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno allo scopo di accelerare le operazioni, stipulare apposita convenzione con l'organizzazione che, all'epoca, si troverà a gestire il servizio TIR ovvero con altro soggetto idoneo, perchè si accolli la garanzia per tutti i carnets garantiti o emessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413.

     La convenzione, che sarà soggetta a registrazione gratuita, dovrà essere previamente autorizzata dai Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quello per il tesoro, e comporterà la liberazione della gestione commissariale per la liquidazione dell'EAM dalla garanzia di cui al comma precedente.

 

          Art. 3.

     Nel sesto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti", sono sostituite dalle seguenti: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi".

     La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 4.

     Nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono soppresse le parole: ", con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente.", ed è aggiunto il seguente periodo:

     "Al personale destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un assegno mensile pari alla differenza tra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-1967 e l'assegno di cui all'art. 4, primo comma, sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Il trattamento globale non potrà essere in ogni caso superiore a quello fruito dal personale di pari grado e qualifica appartenente alla stessa Direzione generale".

 

          Art. 5.

     Salvo quanto disposto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 413.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.