§ II.1.12 - L.R. 17 luglio 1979, n. 42. - Trattamento economico di missione
e di trasferimento del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/07/1979
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori del Comune di ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di [...]
Art. 3.  Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'Ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; [...]
Art. 4.  Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da [...]
Art. 5.  Qualora particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche [...]
Art. 6.  Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli [...]
Art. 7.  I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.
Art. 8.  Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete la indennità di cui all'art. 5 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di [...]
Art. 9.  A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dell'art. 5, sono [...]
Art. 10.  Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi [...]
Art. 11.  Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e [...]
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ II.1.12 - L.R. 17 luglio 1979, n. 42. - Trattamento economico di missione

e di trasferimento del personale regionale.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori del Comune di ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquattr'ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

     a) personale del VII, VI e V livello funzionale L. 19.100;

     b) rimanente personale L. 14.000.

     Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

 

     Art. 3. Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'Ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla Giunta regionale se si svolgono all'estero.

     Le missioni del personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono all'estero.

     In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, dell'albergo di seconda categoria per il personale dal I al V livello e di prima categoria per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

     L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

     a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

     b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

     c) sia di durata inferiore alle quattro ore;

     d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per oltre 240 giorni;

     e) sia compiuta nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio d'istituto dal personale di sorveglianza e/o di custodia.

     L'Indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

     E' consentito al dipendente comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli spettano ed all'intero delle spese di viaggio.

     L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione all'estero è disciplinata dalla legge regionale n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 4. Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo più veloce.

 

     Art. 5. Qualora particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

     In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

     Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

     L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore, secondo la rispettiva competenza, oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del Settore e dell'Ufficlo.

     L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

 

     Art. 6. Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in missione.

     Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l'eventuale supplemento per il vitto):

     per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di seconda classe per il personale dal I al III livello, di prima classe per il rimanente personale;

     per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;

     per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del VI e VII livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;

     per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

     Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

     In quest'ultimo caso, per la copertura del relativo rischlo, l'Amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidità permanente nel limite massimo ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

     In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

     Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l'indennità di L. 150 a chilometro.

     Qualora non sia esibita, per smarrimento la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle spese è commisurato al costo dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione dell'aereo.

 

     Art. 7. I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.

 

     Art. 8. Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete la indennità di cui all'art. 5 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro più vicino.

     Art. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dell'art. 5, sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 25 luglio 1959, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni.

     L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente nè può essere superiore all'incremento che annualmente il Ministero del Tesoro fisserà per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 10. Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

     L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

     Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all'art. 6, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

     Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 5, oltre una indennità di L. 100 per ciascuna persona di famiglia.

     Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

     Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.

 

     Art. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Abroga l'art. 3, L.R. n. 23/1974.