§ I.3.5 - L.R. 12 agosto 1977, n. 21.
Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali - gruppi consiliari
Data:12/08/1977
Numero:21


Sommario
Art. 4.  Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del [...]
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie). (Omissis).


§ I.3.5 - L.R. 12 agosto 1977, n. 21.

Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero.

(B.U. 16 agosto 1977, n. 59).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il Tesoro 3 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

 

 

           Al gruppo 4°  i livelli retributivi 7° e 6°

           Al gruppo 5°  i livelli retributivi 5° e 4°

              Al gruppo 6° il livello retributivo 3°

              Al gruppo 7° il livello retributivo 2°

              Al gruppo 8° il livello retributivo 1°

 

     Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie). (Omissis).


[1] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.