§ VI.3.4 - L.R. 17 giugno 1983, n. 8.
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983/85 della Regione Puglia (Legge finanziaria 1983).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:17/06/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità). - La Regione Puglia, prima del bilancio di previsione, approva la legge finanziaria per dare attuazione alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo.
Art. 2.  (Finanziamento Piano Urbanistico Territoriale). - Per il finanziamento del Piano Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo è stanziata la somma di 5 miliardi di lire da iscriversi su [...]
Art. 3.  (Fondo investimenti). - In armonia con le direttive del Piano Regionale di Sviluppo e con la normativa di cui all'art. 2 della L.R. 9 giugno 1982, n. 24, il Fondo per gli investimenti di cui al [...]
Art. 4.  Il Fondo per gli investimenti di cui all'art. 3 della presente legge è finanziato per 411,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; per 380,900 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; per [...]
Art. 5.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Risanamento delle acque). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge, è [...]
Art. 6.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Informatica). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge ed in attuazione [...]
Art. 7.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla [...]
Art. 8.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Viabilità regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge e fino [...]
Art. 9.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Finanziaria regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge è autorizzata [...]
Art. 10.  (Fondo per la realizzazione di interventi: Procedure). - La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi, in linea con le direttive del Piano Regionale di Sviluppo, le procedure per [...]
Art. 11.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della [...]
Art. 12.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Sistemi urbani).
Art. 13.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione delle aree marginali). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera p) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge [...]
Art. 14.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della [...]
Art. 15.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) [...]
Art. 16.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione aree interne). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è [...]
Art. 17.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Aree per insediamenti produttivi secondari). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della [...]
Art. 18.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. [...]
Art. 19.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Servizi di assistenza tecnica in agricoltura). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della [...]
Art. 20.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Programmi integrati Puglia-Basilicata). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente [...]
Art. 21.  (Fondo per la redazione di piani e progetti: Procedure). - Le procedure per la redazione dei piani, progetti di massima e studi di fattibilità previsti dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 [...]
Art. 22.  (Fondo per la redazione dei progetti di rilevante interesse economico-territoriale). - Al fine di dotare gli Enti locali della Regione Puglia di potenzialità progettuali adeguate, in esecuzione del [...]


§ VI.3.4 - L.R. 17 giugno 1983, n. 8.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 1983 e pluriennale 1983/85 della Regione Puglia (Legge finanziaria 1983).

(B.U. 23 giugno 1983, n. 66).

 

Art. 1. (Finalità). - La Regione Puglia, prima del bilancio di previsione, approva la legge finanziaria per dare attuazione alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo.

     A tal fine promuove anche, in attuazione degli artt. 1  e 2 della L.R. 25 luglio 1979, n. 44 e secondo il disposto del titolo II, capo 1° della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, la definizione del piano urbanistico territoriale e dei piani urbanistici tematici territoriali.

 

     Art. 2. (Finanziamento Piano Urbanistico Territoriale). - Per il finanziamento del Piano Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo è stanziata la somma di 5 miliardi di lire da iscriversi su specifico capitolo di spesa del Bilancio di previsione per l'anno 1983.

 

     Art. 3. (Fondo investimenti). - In armonia con le direttive del Piano Regionale di Sviluppo e con la normativa di cui all'art. 2 della L.R. 9 giugno 1982, n. 24, il Fondo per gli investimenti di cui al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1983 ed al bilancio pluriennale '83 - '85 finanzia l'elaborazione e la realizzazione di progetti di rilevante interesse per lo sviluppo e la crescita occupazionale della Regione.

     Il Fondo per gli investimenti è articolato come segue:

     a) Fondo per la realizzazione di interventi riguardanti:

     -  risanamento delle acque;

     -  informatica;

     -  servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed all'Amministrazione regionale;

     -  viabilità regionale;

     -  finanziaria regionale.

     b) Fondo per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità riguardanti:

     -  salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere;

     -  sistemi urbani;

     -  valorizzazione delle aree marginali;

     -  programmi integrati per le aree di crisi in Puglia;

     -  salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

     -  valorizzazione aree interne irrigue;.

     -  aree per insediamenti produttivi secondari;

     -  valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     -  assistenza tecnica in agricoltura;

     -  programmi integrati Puglia-Basilicata.

     c) Fondo per la redazione di progetti di rilevante interesse economico-territoriale, compatibili con le scelte del Piano Regionale di Sviluppo, ad iniziativa di Amministrazioni provinciali, Comuni singoli o associati, Comunità montane.

 

     Art. 4. Il Fondo per gli investimenti di cui all'art. 3 della presente legge è finanziato per 411,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; per 380,900 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; per 382,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 secondo la seguente articolazione:

     a) Fondo per la realizzazione di interventi: 389 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 340,400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 344 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

     b) Fondo per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità, 17,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 30,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 28,500 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

     c) Fondo per la redazione di progetti ad iniziativa degli Enti locali: 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1983; 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1984; 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1985.

     Con riferimento alla lettera a) del presente articolo, e nell'osservanza delle procedure di cui al successivo art. 11, al fine di provvedere alla redazione dei progetti esecutivi, sono consentite anticipazioni nella misura massima del 2% della spesa prevista per la realizzazione dei singoli interventi.

     La Regione, al fine di assicurare una più efficace valorizzazione delle risorse finanziarie del Fondo investimenti di cui alla presente legge, attiva strumenti e meccanismi di coordinamento tecnico-finanziari con i programmi di intervento previsti dalla legge finanziaria dello Stato 1983 - con particolare riferimento al Fondo Investimenti Occupazione - dai programmi dell'Intervento straordinario per il Mezzogiorno - con particolare riferimento ai sistemi urbani - e dalla Comunità Economica Europea.

 

     Art. 5. (Fondo per la realizzazione di interventi: Risanamento delle acque). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 811,900 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione degli interventi riguardanti il Piano Regionale di risanamento delle acque.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 811,900 miliardi con l'imputazione rispettivamente di 330 miliardi, 241,900 miliardi, 240 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:

     a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;

     b) costruzione di reti fognarie;

     c) costruzione di impianti di depurazione;

     d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse idriche sotterranee e per la riutilizzazione delle acque depurate nei comparti produttivi;

     e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali.

 

     Art. 6. (Fondo per la realizzazione di interventi: Informatica). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge ed in attuazione dell'art. 8 della L.R. 25 luglio 1979, n. 44 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della Programmazione», è autorizzata la spesa di 140 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti l'informatica.

     A tal fine è istituito nel Bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 140 miliardi con imputazione rispettivamente di 20 miliardi, 60 miliardi, 60 miliardi ai corrispondenti capitoli di Bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati ad interventi per:

     a) la realizzazione di sottosistemi informativi di supporto alla programmazione:

     - sottosistema informativo sanitario;

     - sottosistema informativo territoriale;

     - sottosistema informativo di supporto all'Osservatorio del Mercato del Lavoro;

     - catasto rurale, colture-foreste;

     - osservatorio turistico;

     - beni culturali e storico artistici;

     - servizi di accesso a Banche Dati Nazionali ed Estere di interesse socio-economico;

     b) l'attuazione di programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione regionale;

     c) la concessione di contributi finanziari per lo sviluppo di servizi aziendali di natura informatica da parte di società consortili fra piccole imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi, dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17 lettera a) della legge 21 maggio 1981, n. 240 «Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle Società consortili miste»;

     d) l'erogazione di contributi integrabili per l'attuazione di progetti dimostrativi ed innovativi nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».

 

     Art. 7. (Fondo per la realizzazione di interventi: Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 10,5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti i servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo (piccole e medie imprese) operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo ed all'Amministrazione regionale e locale.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 10,5 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 3,5 miliardi, 3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al comma precedente sono finalizzati alla realizzazione di:

     a) strutture polifunzionali in aree ad alta intensità di insediamenti produttivi con il compito di erogare servizi reali alle imprese minori operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo per interventi nei comparti della produzione, della commercializzazione, della gestione, della innovazione tecnologica;

     b) interventi per un programma di terziario avanzato finalizzato al consolidamento dell'apparato tecnico-amministrativo interno all'Amministrazione regionale e locale.

 

     Art. 8. (Fondo per la realizzazione di interventi: Viabilità regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge e fino all'approvazione del piano territoriale della viabilità regionale è autorizzata la spesa di 50 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione di interventi riguardanti la viabilità regionale. A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 50 miliardi con imputazione rispettivamente di 15 miliardi, 15 miliardi, 20 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla realizzazione di:

     - costruzione della strada regionale n. 1 a servizio del sub-appennino foggiano;

     - costruzione della strada regionale n. 6 della Murgia centrale;

     - costruzione della strada regionale n. 8 di circuitazione della penisola salentina-versante jonico.

     Gli stanziamenti di bilancio relativi all'anno 1983 sono destinati alla realizzazione di quota parte della strada regionale n. 1, che assume carattere prioritario in rapporto all'emergenza che caratterizza la zona nella quale essa ricade - sub-appennino foggiano - interessata da fenomeni franosi, tellurici, di dissesto idro-geologico e da assoluta precarietà dei livelli occupazionali delle popolazioni interessate.

 

     Art. 9. (Fondo per la realizzazione di interventi: Finanziaria regionale). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera a) art. 3 ed alla lettera a) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 60 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la realizzazione della finanziaria regionale.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa per l'importo di 60 miliardi con imputazione paritetica triennale ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

 

     Art. 10. (Fondo per la realizzazione di interventi: Procedure). - La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi, in linea con le direttive del Piano Regionale di Sviluppo, le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge.

     Fino all'approvazione ed entrata in vigore degli specifici provvedimenti legislativi indicati al precedente comma, la Giunta regionale, per la realizzazione di interventi aventi carattere di particolare urgenza riguardanti:

a) il sottosistema informativo sanitario, il sottosistema informativo di supporto all'Osservatorio del Mercato del Lavoro, il servizio di accesso a Banche Dati Nazionali ed Esteri di interesse socio-economico, i programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione regionale, di cui all'art. 6 della presente legge; b) una struttura polifunzionale pilota da localizzarsi nella Provincia di Bari nonché il servizio di formazione permanente per i quadri medio- superiori dell'Amministrazione regionale e locale di cui all'art. 7 della presente legge;

potrà stipulare Convenzioni con Enti, Consorzi e Società, specializzati in informatica, previa valutazione della loro affidabilità tecnico- finanziaria. Tali Convenzioni dovranno prevedere l'insieme delle fasi dei singoli interventi, i meccanismi di coinvolgimento degli uffici regionali, i tempi e le modalità di realizzazione, la remunerazione dei costi secondo lo stato di avanzamento degli stessi interventi. A tal fine la Giunta regionale, prima della stipula delle Convenzioni, acquisisce sulle specifiche deliberazioni il parere congiunto della Commissione consiliare permanente competente per la programmazione ed il bilancio e della Commissione consiliare competente per materia, che si esprimono entro 20 giorni dalla assegnazione delle stesse. Trascorso tale termine il parere delle Commissioni consiliari si ritiene acquisito.

     All'atto della costituzione della Finanziaria regionale, prevista dall'art. 9 della presente legge, la Giunta regionale, con specifico provvedimento amministrativo, dovrà determinare per le convenzioni riguardanti gli interventi, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, le modalità di subentro della predetta Finanziaria e degli organismi ad essa collegati nei rapporti con i singoli soggetti convenzionati.

     Con riferimento agli interventi previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, si potrà provvedere - dopo aver acquisito il parere delle commissioni consiliari permanenti per la programmazione ed il territorio nei termini e con le modalità richiamati nel secondo comma del presente articolo - a mezzo di affidamento in concessione, nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1978, n. 37 «Norme in materia di lavori pubblici» e del Regolamento di disciplina 15 luglio 1981, n. 150.

 

     Art. 11. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 16 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nel settore della salvaguardia e lo sviluppo della fascia costiera.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 16 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 7 miliardi, 7 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di:

     a) Progetti di massima di opere per:

     - difesa del litorale per due tratti prioritari indicati nel Piano Regionale di Sviluppo nelle zone del Salento e del Gargano;

     - salvaguardia e tutela ambientale delle lagune di Lesina e Varano;

     - disinquinamento del Mar Piccolo di Taranto e relativo sviluppo della molluschicoltura ed acquacoltura;

     - disinquinamento dell'area industriale di Manfredonia;

     - maricoltura nel porto di Manfredonia;

     - salvaguardia e valorizzazione ambientale della Duna costiera del Conte, dell'Isola di Portocesareo, del Boschetto di Tricase, della Foresta Umbra, dei Laghi Alimini, delle Cesine, di Torre Guaceto e di Porto Selvaggio.

     b) Piani tematici per:

     - la salvaguardia e la difesa della fascia costiera;

     - la razionalizzazione e lo sviluppo della fascia costiera;

     - i porti e gli approdi turistici regionali.

 

     Art. 12. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Sistemi urbani).

- In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed

alla lettera b) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 5

miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione del piano

territoriale e dei progetti di studi di fattibilità dei sistemi urbani

della Puglia.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 un apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono predisposti per la redazione della specifica pianificazione territoriale e dei progetti relativi ai sistemi urbani Jonico salentino, Puglia Centrale e Capitanata.

 

     Art. 13. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione delle aree marginali). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera p) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 6 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nel settore della valorizzazione delle aree marginali.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 6 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione del piano territoriale e di progetti integrati per la valorizzazione, l'incremento occupazionale e la elevazione della qualità della vita delle aree pilota del Sub-Appennino Dauno e della Murgia Barese.

 

     Art. 14. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 13 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità per lo sviluppo integrato delle aree di crisi interessanti i sistemi territoriali della Capitanata e della penisola Ionica e Salentina di cui alla normativa della legge 12 agosto 1982, n. 545 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'Intervento straordinario del Mezzogiorno».

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 13 miliardi con imputazione rispettivamente di 4 miliardi, 4,5 miliardi, 4,5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di un piano territoriale coordinato di interventi e di progetti così articolato:

     - completamento del sistema infrastrutturale;

     - opere di sistemazione idro-geologica;

     - sviluppo dell'apparato produttivo delle piccole imprese e dell'artigianato;

     - individuazione di nuove qualificazioni industriali collegate alla prospettiva delle centrali per la produzione di energia elettrica;

     - potenziamento delle strutture agricole;

     - potenziamento delle strutture turistiche ed agro-turistiche;

     - recupero dei nuclei antichi dei maggiori centri.

 

     Art. 15. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 11 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani e progetti riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 11 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 5 miliardi, 5 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani territoriali e progetti per:

     a) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali della Puglia;

     b) la conservazione e valorizzazione dei beni ambientali.

 

     Art. 16. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione aree interne). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 5 miliardi nel triennio finanziario 1983-85 per l'elaborazione di un piano territoriale, progetti di massima e studi di fattibilità, finalizzati all'individuazione delle nuove aree irrigue nelle zone più svantaggiate, in stretto coordinamento con i Progetti Speciali nn. 23 e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i progetti regionali per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo della rete di assistenza tecnica.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 2 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma devono finanziare progettazioni che prioritariamente assicurino la integralità del rapporto tra le aree più svantaggiate e quelle irrigue apprestando reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione irrigua.

 

     Art. 17. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Aree per insediamenti produttivi secondari). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-1985 per la redazione di un piano territoriale, di progetti di massima e di studi di fattibilità per gli insediamenti produttivi secondari nel territorio pugliese.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 1,5 miliardi, 1,5 miliardi, 2 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

 

     Art. 18. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 7 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nei settori della valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 7 miliardi con imputazione rispettivamente di 1 miliardo, 3 miliardi, 3 miliardi ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati alla redazione di piani, progetti di massima e studi di fattibilità secondo la seguente articolazione:

     a) valorizzazione di prodotti agricoli:

     - progetto per la definizione, a livello di produzione, delle specie, varietà, tecniche agronomiche, processi di selezione;

     - progetto per la definizione, a livello di conservazione, di strutture, tecnologie e strumenti per la prevenzione e controllo di alterazioni pre e post raccolta;

     - progetto, per la definizione, a livello di trasformazione, di operazioni e processi finalizzati, tecnologie appropriate, ammodernamento dei processi di trasformazione di alcune produzioni tipiche pugliesi, tecnologie e processi di seconda trasformazione;

     - progetto per la definizione dei livelli di utilizzazione dei sottoprodotti e degli scarti.

     b) Commercializzazione dei prodotti agricoli:

     - progetto per il miglioramento delle condizioni di

commercializzazione delle produzioni agricole, strettamente collegato a quello relativo alla valorizzazione, da raccordare con la normativa e le relative direttive previste dalla L.R. 31 agosto 1981, n. 51 e con gli investimenti previsti dal Progetto speciale dell'Intervento straordinario.

 

     Art. 19. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Servizi di assistenza tecnica in agricoltura). - In attuazione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 4,500 miliardi per il triennio finanziario 1983/85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità riguardanti i servizi di assistenza tecnica in agricoltura.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983/85- apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 4,500 miliardi con imputazione rispettivamente di 1,500 miliardi, 2 miliardi e 1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984 e 1985.

     Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono finalizzati prioritariamente alla redazione di progettazioni per un programma di servizi superiori per l'agricoltura in aree pilota della Puglia.

 

     Art. 20. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Programmi integrati Puglia-Basilicata). - In esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera b) art. 3 ed alla lettera b) art. 4 della presente legge ed in armonia con le norme di cui all'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la spesa di 5 miliardi per il triennio finanziario 1983-85 per la redazione di piani, progetti di massima, studi di fattibilità nell'ambito dei programmi integrati Puglia-Basilicata.

     A tal fine è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 5 miliardi con imputazione rispettivamente di 2 miliardi, 2 miliardi, 1 miliardo ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione 1983, 1984, 1985.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma sono finalizzati al sostegno (in forma paritetica con la Regione Basilicata) di un programma integrato di cooperazione tra le Regioni Puglia e Basilicata così articolato:

     a) redazione del progetto regionale per l'area senisese-pollinese- lagonegrese e del progetto turistico Jonico-Tirreno;

     b) piano di valorizzazione e potenziamento delle sottoforniture;

     c) piano integrato di sviluppo agro-alimentare.

     I predetti programmi saranno realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con specifico riferimento alle possibilità operative offerte dal richiamato art. 8 del D.P.R. 616/77.

 

     Art. 21. (Fondo per la redazione di piani e progetti: Procedure). - Le procedure per la redazione dei piani, progetti di massima e studi di fattibilità previsti dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono disciplinati dalla normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di consulenze».

     I piani, i progetti di massima, gli studi di fattibilità e gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge sono predisposti in coordinamento tra i competenti assessorati mediante il coinvolgimento delle relative strutture operative.

     I piani, i progetti di massima e gli studi di fattibilità di cui alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge sono definiti per stralci organici annuali.

 

     Art. 22. (Fondo per la redazione dei progetti di rilevante interesse economico-territoriale). - Al fine di dotare gli Enti locali della Regione Puglia di potenzialità progettuali adeguate, in esecuzione del combinato disposto di cui alla lettera c) art. 3 ed alla lettera c) art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 25 miliardi per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse economico-territoriale, compatibili con le scelte del Piano regionale di Sviluppo, ad iniziativa di Amministrazioni provinciali, Comuni singoli o associati, Comunità montane.

     A tal scopo è istituito nel bilancio pluriennale 1983-85 apposito capitolo di spesa finanziato per l'importo di 25 miliardi con imputazione rispettivamente di 5 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi ai corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione 1983, 1984, 1985.

     Per il finanziamento della redazione di progetti di cui al primo comma del presente articolo le Amministrazioni provinciali, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e i Consorzi ASI inoltrano al Presidente della Regione, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, specifiche proposte allegando copia delle deliberazioni formalmente approvate dai rispettivi organi di controllo.

     La Giunta regionale, su proposta degli Assessori alla Programmazione ed all'Urbanistica di intesa con gli Assessori del dipartimento competente per materia, provvede, entro il 30 novembre 1983, alla verifica delle compatibilità con il Piano regionale di Sviluppo e ammette a finanziamento l'elaborazione dei progetti proposti. Particolare priorità sarà riservata alle iniziative progettuali di rilevante interesse tecnico-economico che coinvolgano vaste aree territoriali.

     (Dichiarazione di urgenza) (Omissis).