§ VI.3.255 - L.R. 30 novembre 2019, n. 52.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:30/11/2019
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
Art. 2.  Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
Art. 3.  Stato di previsione delle entrate
Art. 4.  Stato di previsione delle spese
Art. 5.  Gestione di cassa
Art. 6.  Allegati
Art. 7.  Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019
Art. 8.  Spese per sostegno alle famiglie dei malati oncologici
Art. 9.  Finanziamento Scuole di specializzazione
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67
Art. 11.  Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui di ARIF
Art. 12.  Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio
Art. 13.  Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 67/2018
Art. 14.  Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24
Art. 15.  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
Art. 16.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27
Art. 17.  Norma di interpretazione autentica in materia di spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49
Art. 19.  Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 20.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31
Art. 21.  Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre commerciali
Art. 22.  Contribuito progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale
Art. 23.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29
Art. 24.  Disposizioni in favore degli adolescenti
Art. 25.  Disposizioni in materia di demanio e patrimonio. Modifiche alla l.r. 67/2018
Art. 26.  Disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da xylella
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3
Art. 28.  Fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture territoriali d’assistenza
Art. 29.  Contributo straordinario per maggiori oneri da contenzioso per la realizzazione di opere di depurazioni comunali
Art. 30.  Contributi alle emittenti televisive
Art. 31.  Piano regionale per la qualità dell’aria
Art. 32.  Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
Art. 33.  Agibilità di opere pubbliche
Art. 34.  Contributi per l’impiantistica sportiva
Art. 35.  Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2004, n. 14
Art. 36.  Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39
Art. 38.  Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro
Art. 39.  Sostegno ai comuni per le attività di comunicazione e informazione ambientale
Art. 40.  Riconoscimento di contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato
Art. 41.  Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9
Art. 42.  Accreditamento dei consultori familiari
Art. 43.  Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 44.  Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale
Art. 45.  Modifica e integrazione dell’articolo 10 della l.r. 14/2004
Art. 46.  Disposizioni in materia di clownterapia
Art. 47.  Rimborso spese pazienti fuori regione
Art. 48.  Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4
Art. 49.  Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”
Art. 50.  Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 8
Art. 51.  Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)
Art. 52.  Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del


§ VI.3.255 - L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.

(B.U. 30 novembre 2019, n. 139)

 

CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione 2019 – 2021

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 novembre 2019 n. 51 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018). Le differenze tra l’ammontare dei residui del rendiconto e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 sono rappresentate negli allegati 1 (entrata) e 2 (spesa) alla presente legge.

 

     Art. 2. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018 già iscritto in via presuntiva per euro 3.110.888.511,62 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 approvato con l.r. 68/2018, è rideterminato in euro 2.752.548.010,86 a seguito della approvazione del rendiconto 2018 approvato con legge regionale 29 novembre 2019 n. 51 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018).

 

     Art. 3. Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 3.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2019 risulta diminuito di euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 2.511.130.896,76 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2020 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021 l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 17 milioni 230 mila.

 

     Art. 4. Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2019 - 2021 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato 5.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2019 risulta diminuito di euro 2.288.970.000,00 quanto alla previsione di competenza, e di euro 2.511.156.738,08 quanto alla previsione di cassa. Per l’esercizio finanziario 2020 l’ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di euro 17 milioni 280 mila e per l’esercizio finanziario 2021 l’ammontare dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di euro 17 milioni 230 mila.

 

     Art. 5. Gestione di cassa

1. La giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 1.498.345.183,92 in conformità di quanto disposto con l’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2019 n. 51 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018).

 

     Art. 6. Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato 1 – Assestamento al bilancio di previsione – Residui Entrate;

b) allegato 2 – Assestamento al bilancio di previsione – Residui Spese;

c) allegato 3 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo e tipologia;

d) allegato 4 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Entrate per titolo;

e) allegato 5 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021 - Spese per missioni, programma e titolo;

f) allegato 6 – Variazioni al bilancio di competenza e cassa 2019 e variazioni al bilancio di competenza 2020 e 2021-Spese per titolo;

g) allegato 7 – Quadro generale riassuntivo;

h) allegato 8 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

i) allegato 9 – Equilibri di bilancio;

j) allegato 10 – Verifica di congruità dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

k) allegato 11 – Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione 2019- 2021.

2. La nota integrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, approvato con l.r. 68/2018, è integrata dall’allegato 12 - Composizione e copertura del disavanzo presunto.

 

CAPO II

Disposizioni varie di carattere finanziario

 

     Art. 7. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 9 milioni.

 

     Art. 8. Spese per sostegno alle famiglie dei malati oncologici

1. Allo scopo di assicurare la continuità assistenziale ai malati oncologici della Regione Puglia, in fase di gravità avanzata e avanzatissima, e alle loro famiglie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

 

     Art. 9. Finanziamento Scuole di specializzazione

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso di medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle università pugliesi per rispondere in modo efficace al fabbisogno regionale di medici specialisti, si prevede di integrare il finanziamento statale dei contratti per la formazione medica specialistica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) assegnando, nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni per l’esercizio finanziario 2019, quale finanziamento aggiuntivo regionale ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 (Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368). La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67

1. L’articolo 72 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019) è sostituito dal seguente:

“Art. 72

Disposizioni in materia di inquadramento

1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate all’assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), nonché le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando.

3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.”.

 

     Art. 11. Contributo agli utilizzatori dei servizi irrigui di ARIF

1. In considerazione delle condizioni di grave difficoltà in cui versa l’agricoltura pugliese, alle aziende agricole utilizzatrici dei servizi irrigui dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) negli anni 2018 e 2019 è concesso, per ciascuna delle annualità in questione, un contributo nella forma di differenza tra il corrispettivo, IVA inclusa, derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e quanto calcolato in base alle tariffe previste dalla deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 858.

2. L’aiuto in questione è erogato in regime di de minimis.

3. L’aiuto regionale alle aziende agricole interessate, così come stabilito ai sensi del comma 1, è erogato direttamente ad ARIF a compensazione della differenza tra il corrispettivo, IVA inclusa, derivante dall’applicazione della tariffa adottata nell’anno 2017 e quanto calcolato in base alle tariffe previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 858/2013.

4. L’ARIF procederà all’espletamento di tutte le verifiche previste per l’applicazione del regime de minimis del comparto agricolo ai beneficiari del contributo di cui trattasi, con la contestuale registrazione degli stessi sull’apposita sezione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

5. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 1 milione 500 mila.

 

     Art. 12. Riconoscimento di contributi per le imprese di pesca che hanno effettuato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio

1. La Regione contribuisce alla tutela delle risorse alieutiche del basso Adriatico sostenendo la riduzione della mortalità da pesca, che incide negativamente sulla condizione dei principali stock oggetto di prelievo, mediante il prolungamento del periodo di fermo pesca obbligatorio previsto dalla normativa statale.

2. Al fine di sostenere le imprese armatrici che hanno osservato l’ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio di cui al comma 1, in conformità al regolamento (UE) n. 717 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2020 in termini di competenza di euro 450 mila.

3. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 2 sono specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, la sua determinazione e ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.

4. Tra i titoli di preferenza previsti dal comma 3, assumono priorità le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari e autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, a esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, che hanno osservato un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio dal 28 agosto all’8 settembre 2019, successivo a quello obbligatorio previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 aprile 2019, n. 173 del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole, stabilito dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2019, n. 1559.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 67/2018

1. All’articolo 26 della l.r. 67/2018 al comma 1, le parole: “euro 10 milioni”, sono sostituite dalle seguenti “euro 15 milioni”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24

1. All’articolo 22 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In ciascun ATO, l’Organo di governo procede agli affidamenti dei servizi di trasporto in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.”;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla presente legge, sono introdotti i seguenti:

“1 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di estensione territoriale degli ambiti o bacini di mobilità, l’Organo di governo delega, ai comuni che ne facciano richiesta, l’esercizio della funzione di affidamento in-house della gestione dei servizi di trasporto urbani di competenza, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo, punto 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e successive modificazioni, con conseguente assunzione del ruolo di autorità competente per l’affidamento medesimo.”;

“1 ter. La delega di cui al comma 1 bis si perfeziona mediante l’adozione di apposita convenzione da sottoscriversi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine previsto si prescinde dalla sottoscrizione della convenzione e la delega si intende concessa nei limiti e alle condizioni previste in sede di ripartizione delle risorse e determinazione dei servizi minimi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 18/2002 e dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 6 della medesima l.r. 18/2002 .”.

 

     Art. 15. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, dell’articolo 2, dopo le parole: “nocive e inquinanti,” sono inserite le seguenti: “contribuiti e non contribuiti”;

b) al comma 7, dell’articolo 2, dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:

“2 bis) in relazione agli oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione in:

a) servizi di linea contribuiti: servizi di linea esercitati con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione;

b) servizi di linea non contribuiti: servizi di linea esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.”;

c) il comma 3, dell’articolo 4, è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche tenendo conto della capienza del Fondo regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello stesso, nonché delle eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l’assessore al bilancio, anche tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come inserito in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successivi”;

d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Gestione dei servizi

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, i servizi di TPRL sono affidati in conformità alla normativa europea e nazionale e i rapporti con i gestori sono disciplinati da appositi contratti di servizio redatti in conformità alla normativa vigente.”;

e) l’articolo 16 è abrogato;

f) al comma 1 dell’articolo 18, le parole: “e non concorrenziale nei confronti dei” sono sostituite con le seguenti: “rispetto ai”;

g) al comma 1 dell’articolo 19, dopo le parole: “fatta eccezione” sono aggiunte le seguenti: “per i servizi non contribuiti di cui al comma 8 bis. e”;

h) dopo il comma 8 dell’articolo 19, è aggiunto il seguente:

“8 bis. I servizi pubblici di trasporto di linea non contribuiti sono assentiti mediante autorizzazione amministrativa rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e integrazione nonché di non sovrapposizione o interferenza con la rete dei servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.”;

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “al 31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2020”.

 

     Art. 17. Norma di interpretazione autentica in materia di spese di funzionamento delle Commissioni provinciali espropri

1. La lettera b) del comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), si interpreta nel senso che, nei procedimenti espropriativi in cui autorità espropriante e promotore dell’espropriazione siano soggetti diversi, gli oneri finanziari per il funzionamento delle Commissioni provinciali espropri sono a carico dei promotori delle espropriazioni. Nel caso in cui l’intervento, per il quale sono attivati i procedimenti espropriativi, faccia parte di una programmazione finanziata con i fondi pubblici, si applicano le regole di rendicontazione della programmazione.

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49

1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 9, le parole: “entro il giorno 5” sono sostituite dalle seguenti: “entro il giorno 10”;

b) il comma 4 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:

“4. L’Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione provvede entro la seconda decade di giugno, per il quadrimestre gennaio – aprile, di ottobre per il quadrimestre maggio – agosto, e di febbraio, per il quadrimestre settembre – dicembre, all’estrazione dal Sistema telematico dell’elenco delle strutture inadempienti all’obbligo di trasmissione, con riferimento alla data del giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.”;

c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Sanzioni amministrative

“1. La violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati sul movimento turistico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da euro 200 a euro 600 per l’omessa trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;

b) da euro 100 a euro 300 in caso di ritardata trasmissione mensile dei dati sul movimento turistico;

c) da euro 200 a euro 600 per le ipotesi in cui la trasmissione mensile, nei contenuti, risulti difforme dai dati desumibili presso i registri della struttura.

2. La trasmissione si ritiene omessa ove effettuata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto a quello fissato per la scadenza.

3. La sanzione amministrativa è ridotta alla metà del minimo edittale se il soggetto sanzionato, entro 15 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, provvede spontaneamente a regolarizzare la propria posizione producendo le omesse trasmissioni mensili o regolarizzando il contenuto di quelle eventualmente difformi dandone contestuale comunicazione, tramite pec, al comune territorialmente competente. In tal caso il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla trasmissione dei dati.”.

 

     Art. 19. Fondo per piano di ristrutturazione dell’Ente autonomo Fiera di Foggia

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 34 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), laddove gli enti fondatori non abbiano provveduto al versamento delle quote loro spettanti per le motivazioni di cui al comma 4 del richiamato articolo, è autorizzata la costituzione di un fondo rotativo in favore dell’Ente autonomo Fiera di Foggia.

2. L’accesso al fondo è subordinato all’aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, n. 1731.

3. Il Piano di ristrutturazione attualizzato sarà trasmesso alla Giunta regionale per la presa d’atto e la definizione delle modalità e dei criteri per la rotazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione del Piano di ristrutturazione e non possono, in ogni caso, essere utilizzate per operazioni di mero ripiano dei debiti derivanti dalla gestione corrente.

5. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31

1. All’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2, le parole: ”non inferiore a euro 5,00” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a euro 50,00”;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fideiussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.”.

 

     Art. 21. Proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle Soluzioni innovative e/o dei DPI rivenienti da appalti pubblici pre commerciali

1. Al fine di garantire la regolare esecuzione dei contratti aventi a oggetto l’attribuzione e/o gestione e/o sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale rivenienti da appalti pre commerciali, gli introiti spettanti alla Regione Puglia e derivanti da sfruttamento commerciale di diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono destinati alla realizzazione di nuovi interventi a sostegno della domanda pubblica di innovazione.

2. A tal fine, per il triennio 2019-2021 è previsto, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 4, tipologia 400 e parte spesa, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, uno stanziamento pari a euro 30 mila, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 

     Art. 22. Contribuito progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale

1. Al fine di incentivare i progetti di ricerca scientifica che, presentati dai ricercatori e ricercatrici dei dipartimenti delle università pubbliche pugliesi in risposta a bandi competitivi europei, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence” o riconoscimenti analoghi ma non siano stati finanziati dalla Unione europea per carenza di fondi, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29

1. Al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato), sono soppresse le parole: “secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).”.

 

     Art. 24. Disposizioni in favore degli adolescenti

1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 210 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di misure regionali in favore degli adolescenti (atto consiliare n.1036).

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di demanio e patrimonio. Modifiche alla l.r. 67/2018

1. L’articolo 113 della l.r. 67/2018 è abrogato.

 

     Art. 26. Disposizione per la ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da xylella [1]

1. In conformità con le procedure e i limiti previsti dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversità agricola e la resistenza dell’ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio della xylella, è consentita nelle aree dichiarate infette l’attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può motivatamente deliberare l’esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non è applicabile la deroga di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3

1. Alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis. Costituzione di servitù d’allagamento e regime indennitario per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio

1. Per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti competenti alla realizzazione dell’opera pubblica, possono disporre la costituzione di servitù ambientale “servitù d’allagamento” sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena. La servitù d’allagamento può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda ad un interesse generale.

2. I provvedimenti di costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1 devono essere trascritti senza indugio presso gli uffici competenti.

3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere corrisposta una indennità dovuta al peso imposto alla proprietà e legata alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per la medesima area in caso di esproprio con riferimento ai criteri indennitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3 con riferimento in particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da asservire, ante e post intervento. Le impronte allagabili ante e post intervento e i relativi tiranti sono definiti sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica valutato dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).

5. Eventuali danni subiti dai proprietari delle aree asservite per effetto degli allagamenti trova giusto ristoro con quanto riconosciuto come indennità di asservimento.

6. L’ente competente alla realizzazione dell’opera pubblica che dispone il provvedimento di asservimento di cui al comma 1, sarà tenuto alla progettazione e realizzazione di opportuni sistemi di allerta meteo.”.

 

     Art. 28. Fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture territoriali d’assistenza

1. Al fine di consentire alle aziende sanitarie la progettazione e realizzazione di interventi di ampliamento e sopraelevazione delle strutture territoriali socio-sanitarie, finanziate con fondi FESR, la cui attuazione risulta oggettivamente preclusa da insufficiente viabilità d’accesso e di servizio, nonché dalla mancata dotazione di aree a parcheggio ritenute necessarie, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza, pari ad euro 500 mila.

2. Le risorse di cui al comma 1 destinate alle opere di urbanizzazione necessarie, saranno assegnate al comune interessato in funzione di stazione appaltante, sino alla concorrenza della somma disponibile e in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di istanza da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e corredata di attestazione rilasciata dalla ASL interessata sulla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, di fattibilità tecnica e congruità economica.

3. Il rilascio dell’attestazione di cui al comma 2 comporta l’obbligo della ASL ad avviare il procedimento di progettazione e realizzazione dell’opera socio sanitaria finanziata.

 

     Art. 29. Contributo straordinario per maggiori oneri da contenzioso per la realizzazione di opere di depurazioni comunali

1. Al fine di contribuire al pagamento di oneri derivanti dalla soccombenza in procedimenti giudiziali o arbitrali per la costruzione di impianti di depurazioni avviata in epoca antecedente il trasferimento della funzione in capo al gestore unico del Servizio idrico integrato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza, pari ad euro 250 mila.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno assegnate al comune interessato, sino alla concorrenza della somma disponibile e in misura proporzionata tra le diverse richieste, sulla base di istanza motivata da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30. Contributi alle emittenti televisive

1. Al fine di garantire il pluralismo dell’informazione per le emittenti televisive pugliesi in base alle finalità del Fondo per il pluralismo dell’informazione, alle emittenti televisive locali pugliesi che risultino essersi utilmente collocate nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali), a partire dalla posizione 101 e che abbiano indicato la Puglia quale regione nella domanda per l’accesso alla graduatoria, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2019, di euro 400 mila.

2. Le risorse saranno ripartite tra le emittenti che ne facciano richiesta alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al punteggio relativo all’area A dipendenti, come pubblicato per ciascuna emittente dal MISE - DGSCERP nella graduatoria definita TV commerciali - annualità 2016 - allegato A - decreto direttoriale 1° ottobre 2018.

 

     Art. 31. Piano regionale per la qualità dell’aria

1. Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Conformemente alle previsioni della normativa comunitaria e statale di settore lo stesso:

a) contiene l’individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;

b) individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;

c) definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

d) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;

e) stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;

f) individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e i.;

g) individua i criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell’aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);

h) definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;

i) assicura l’integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.

2. Alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare.

 

     Art. 32. Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo.”.

 

     Art. 33. Agibilità di opere pubbliche

1. L’agibilità delle opere pubbliche d’interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.

 

     Art. 34. Contributi per l’impiantistica sportiva

1. Al fine di consentire l’integrazione delle istanze per i contributi in conto capitale per l’impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore dei soggetti beneficiari (comuni e parrocchie), ai sensi dell’articolo 8, lettera a), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32) ed ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), è prorogato l’invio della documentazione prevista entro il 27 febbraio 2020.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al fine della concessione formale dei contributi, devono integrare l’istanza, attualizzando i progetti e la documentazione presentata, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, pena la revoca definitiva del beneficio assegnato.

 

     Art. 35. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2004, n. 14

1. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), dopo le parole: “risultato in esubero.” aggiungere il seguente periodo: “L’inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.”.

 

     Art. 36. Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR [2]

1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale, e dall’articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d’attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale.

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente) le parole: “fino al 30 aprile 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 novembre 2019”.

 

     Art. 38. Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro

1. Al fine di assicurare un sostegno ai familiari di soggetti deceduti per mesotelioma dovuto ad esposizione extra lavorativa, in linea con quanto previsto dal Piano regionale definitivo di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908, è istituito un Fondo di solidarietà in favore di familiari di cittadini pugliesi colpiti e/o deceduti per neoplasie da asbesto contratte per motivi non riconducibili all’ambiente di lavoro. I soggetti beneficiari sono individuati a opera del Centro di osservazione e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali (COMIMP), il quale adotterà i criteri di classificazione per l’origine della neoplasia in uso presso il RENAM.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 20, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

     Art. 39. Sostegno ai comuni per le attività di comunicazione e informazione ambientale

1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività di comunicazione e informazione ambientale, la Regione, previa pubblicazione di avviso pubblico, concede contributi ai comuni per la realizzazione di campagne di comunicazione che, in collaborazione sinergica con le attività già poste in essere dai gestori del servizio di igiene urbana, contribuiscano a diffondere una maggiore cultura ambientale e l’uso consapevole da parte dei cittadini dei nuovi servizi offerti, a promuovere le buone pratiche di separazione, recupero e riciclo e a fornire informazioni sui benefici, economici e ambientali, della raccolta differenziata.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

     Art. 40. Riconoscimento di contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato

1. Al fine di incentivare lo svolgimento di attività di volontariato è concesso in favore di ciascun centro di servizio per il volontariato pugliese un contributo straordinario pari a euro 15 mila da destinare, a scelta di ciascun centro, alla patrimonializzazione del fondo sociale volta al riconoscimento della personalità giuridica o al cofinanziamento di progetti in risposta a bandi europei e nazionali a elevata ricaduta sociale sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 75 mila.

 

     Art. 41. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. All’articolo 24 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I centri diurni di cui all’articolo 4 del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 in possesso al 31 dicembre 2017 di parere di compatibilità al fabbisogno regionale di cui all’articolo 7 della presente legge e di autorizzazione all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai successivi commi del presente articolo.”.

 

     Art. 42. Accreditamento dei consultori familiari

1. La Regione procede all’accreditamento dei consultori familiari privati no-profit che assicurano prestazioni consultoriali regolarmente documentate.

2. Sono accreditabili i consultori familiari che da almeno dieci anni documentano attività di prestazioni socio-sanitarie e/o progettuali in rete con le istituzioni pubbliche e/o private accreditate e realizzate negli ultimi cinque anni.

3. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede a ripartire le risorse finanziarie quali misure di sostegno alla struttura destinate alle finalità di cui al comma 1 a favore delle strutture in possesso dei requisiti di cui al comma 2 [3].

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

     Art. 43. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 30, le parole: “di età non superiore a sessantacinque anni”, sono soppresse;

b) al comma 6 bis dell’articolo 30 le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse;

c) al comma 6 dell’articolo 31 ter, le parole: ”di età non superiore a sessantacinque anni”, sono soppresse;

d) al comma 7 dell’articolo 31 ter, le parole: “ed è rinnovabile una sola volta”, sono soppresse.

 

     Art. 44. Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell’istituto dell’esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari, di cui agii articoli 15 quater e 15 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Viene garantita la possibilità di scelta tra esclusività e non esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarità dell’incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa.

 

     Art. 45. Modifica e integrazione dell’articolo 10 della l.r. 14/2004

1. All’articolo 10 della l.r. 14/2004 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi dì rappresentanza previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente.”.

 

     Art. 46. Disposizioni in materia di clownterapia

1. La Regione promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della clownterapia quale trattamento umanizzante a supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative conoscitive, formative e di sostegno per il personale delle strutture sanitarie e delle organizzazioni di volontariato e non che operano nell’ambito della clownterapia, senza che ciò determini la istituzione di una nuova figura professionale.

3. La Regione, al fine di promuovere progetti di clownterapia, da attuare presso le strutture sanitarie della Regione, provvede ogni anno a emanare un bando al quale possono partecipare le organizzazioni di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di sostegno alla clownterapia.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 20 mila.

 

     Art. 47. Rimborso spese pazienti fuori regione [4]

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 12 agosto 2005, n, 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), è sostituito dal seguente:

“1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra - regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero.”.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo. Nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

 

     Art. 48. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell’articolo 7, come inserito dall’articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, e il comma 3 del medesimo articolo 7, sono abrogati;

b) al comma 4 dell’articolo 7, dopo la parola: “assetto”, inserire le seguenti: “con le sue varianti e rettifiche”;

c) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi

1. Le modifiche e le rettifiche al Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente articolo.

2. La Regione, anche su richiesta del comune interessato, convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti coinvolti, delle competenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale.

3. Le determinazioni della Regione, per il tramite del Servizio competente in materia, sono vincolanti.

4. Il parere della soprintendenza e da ritenersi vincolante solo nel caso di riclassificazione delle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c) del comma 1 dell’articolo 6 del presente testo di legge.

5. La Giunta regionale approva la modifica del Quadro di assetto che acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.”.

 

     Art. 49. Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è sostituito dai seguente:

“3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, salvo che:

3.1. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);

3.2. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);

3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).

Nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.” [5].

2. [II fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e dei P.T.A.. Per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga ai parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale. Fermo restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio] [6].

3. Nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dei parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione e all’esercizio delle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime di autorizzazione deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture solo autorizzate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine. Nelle more della definizione di uno specifico fabbisogno per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle RMN a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione”, il fabbisogno di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale deve ritenersi corrispondente al numero delle RMN “dedicate” installate e in uso alla data alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture accreditate per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.

 

     Art. 50. Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 8

1. All’articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 8 (Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia), dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

“1 bis. In caso di alopecia iatrogena transitoria, il paziente oncologico può chiedere la concessione del contributo di cui al comma 1 per una sola volta. In caso di alopecia iatrogena definitiva, il paziente oncologico già beneficiario può chiedere la concessione di ulteriori contributi non prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla precedente istanza.”.

 

     Art. 51. Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)

1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.

2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di l e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:

a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 208, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);

b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;

c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia.

 

CAPO III

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

 

     Art. 52. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del

d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f) e g):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza del Tribunale di Taranto, sezione lavoro n. 2281/2019 del 20 giugno 2019, R.G. n. 6855/2017 e da decreto ingiuntivo (D.I.) 696/2017, a favore: del dipendente R.P. 723064, per euro 21.133,80, di cui euro 20.938,37 a titolo di differenze retributive ed euro 195,43 per interessi legali sulla sorte capitale; dell’avvocato Nicola Grippa, per l’importo complessivo lordo di euro 3.501,89 a titolo di spese legali, di cui euro 600,00 per onorari stabiliti dal D.I. n. 696/2017, euro 1.800,00 per onorari liquidati con sentenza n. 2281/2019, euro 360,00 per rimborso spese del 15 per cento, euro 110,40 per CPA ed euro 631,49 per IVA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede: con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 20.938,37; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 195,43 a titolo di interessi legali e per euro 3.501,89 a titolo di spese legali, comprensive di accessori di legge, per un totale di euro 3.697,32;

b) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo lordo di euro 292,00, di cui euro 290,00 a titolo di onorari per la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) espletata, euro 0,00 a titolo di IVA in quanto operazione non soggetta ad imposta sul valore aggiunto, euro 0,00 a titolo di ritenuta d’acconto in quanto compenso esente ed euro 2,00 per imposta di bollo, derivante dall’esecuzione della sentenza n. 2751/2019 in relazione alle spese di CTU, oggetto del decreto di liquidazione CTU numero cronologico 28075/2019 del 13 giugno 2019 del Tribunale di Bari, sezione lavoro, RG. 6209/2013, dipendente codice R.P. 65308 c/ Regione Puglia, a favore del dottor Carmine Sguera. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”;

c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall’esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del lavoro di Bari, numero cronologico 34493 del 19 luglio 2019, dipendente codice R.P. 289205 c/Regione Puglia, in favore: del dipendente codice R.P. 289205, per l’importo complessivo lordo di euro 15.064,21, di cui euro 3.396,67, somma pari ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, a titolo di differenze retributive, oltre euro 31,71 per interessi legali su tale sorte capitale, ed euro 11.552,18, somma pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di differenze retributive, oltre euro 83,65 per interessi legali sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto Varricchio, per l’importo complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di accessori come per legge, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 263,12 per IVA ed euro 46,00 per CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 14.948,85, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per un ammontare complessivo di euro 1.574,48, di cui euro 1.459,12 per spese legali lorde comprensive di accessori di legge e euro 115,36 per interessi legali;

d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall’esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del lavoro di Bari, n. cronologico 34484 del 19 luglio 2019, dipendente codice R.P. 289062 c/Regione Puglia, in favore: del dipendente codice R.P. 289062, per l’importo complessivo lordo di euro 4.117,27, di cui euro 1.366,67, somma pari ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, a titolo di differenze retributive, euro 12,76 per interessi legali su tale sorte capitale, ed euro 2.718,16, somma pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di differenze retributive, euro 19,68 per interessi legali sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto Varricchio, per l’importo importo complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di accessori come per legge, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento, euro 263,12 per IVA ed euro 46,00 per CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 4.084,83, di cui euro 1.366,67, somma pari ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, ed euro 2.718,16, somma pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per un ammontare complessivo di euro 1.491,56, di cui euro 1459,12 per spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 32,44 per interessi legali;

e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un ammontare di euro 2.406,32, di cui euro 610,14 a titolo di interessi legali ed euro 1.796,18 a titolo di spese di giudizio e di esecuzione, derivante dall’atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 2449/2018 del Tribunale di Taranto, sezione lavoro, R.G.E. n. 53/2019, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 732, 733, 734 del mese di giugno 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 2.406,32, di cui euro 610,14 a titolo di interessi legali ed euro 1.796,18 a titolo di spese di giudizio e di esecuzione che presenta la dovuta disponibilità;

f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall’esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del lavoro di Bari numero cronologico 34486 del 19 luglio 2019, dipendente codice R.P. 222240 c/ Regione Puglia, in favore: del dipendente codice R.P. 222240, per l’importo complessivo lordo di euro 12.084,57, di cui euro 2.723,33, somma pari a un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, a titolo di differenze retributive, euro 25,41 per interessi legali su tale sorte capitale, ed euro 9.268,72, somma pari ad un terzo delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di differenze retributive, euro 67,11 per interessi legali sull’anzidetta sorte capitale; dell’avvocato Roberto Varricchio, per l’importo complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di accessori come per legge, di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento euro 263,12 per IVA ed euro 46,00 per CPA. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziar” per euro 11.992,05, di cui euro 2.723,33, somma pari ad un terzo di quanto già trattenuto in busta paga sull’indennità in oggetto, ed euro 9.268,72, somma pari ad 1/3 delle differenze per il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019, a titolo di indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per un ammontare complessivo di euro 1.551,64, di cui euro 1459,12 per spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 92,52 per interessi legali;

g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 364,78 a titolo di spese attivazione procedura esecutiva, derivante dalla liquidazione spese atto di precetto su D.I. n. 1518/2017, notificato il 6 agosto 2019, per l’esecuzione del D.I. n. 1518/2017 emesso dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro, in favore dell’avvocato Nicola Grippa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 364,78 per interessi, rivalutazione e spese legali, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, dellalegge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Allegato

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2021, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2021, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale».

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 giugno 2021, n. 15.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2021, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2021, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 9 della L.R. 7 luglio 2020, n. 18, limitatamente alle seguenti parole: «, salvo che: 3.1. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.); 3.2. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.); 3.3. in ipotesi di autorizzazione all’esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l’attività di medicina nucleare in vivo (di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,). Nelle soprariportate ipotesi l’autorizzazione all’esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell’ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.».

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2021, n. 33.