§ III.1.R/6 - R.R. 27 novembre 2002, n. 7.
Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/11/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica.
Art. 2.  Comunità alloggio.
Art. 3.  Gruppo appartamento.
Art. 4.  Centro Diurno.
Art. 5.      L'accesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. “Tutela della salute mentale 1998/2000”, avvengono in base ad un programma riabilitativo [...]
Art. 6.  Autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività.
Art. 7.      Le strutture già in possesso dell'accreditamento transitorio di cui alla L. n. 724/94, art. 6, comma 6, alla L.R. n. 28/2000, art. 22, comma 2, ed alla L.R. n. 32/2001, art. 11, comma 8, [...]
Art. 8.  Retta giornaliera.
Art. 9.  Adeguamento delle rette.
Art. 10.  Accreditamento provvisorio.
Art. 11.  Procedure per l'accreditamento provvisorio delle strutture di riabilitazione psichiatrica.
Art. 12.  Standard di qualità delle strutture di riabilitazione psichiatrica.


§ III.1.R/6 - R.R. 27 novembre 2002, n. 7.

Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private.

(B.U. 29 novembre 2002, n. 152).

 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

     Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 244/94 che prevede diverse tipologie delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private;

     Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 che riconduce le tipologie delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali diurne a seconda del grado assistenziale;

     Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1499 dell'11/10/2002 con la quale si approva il Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private;

 

EMANA

 

     Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica.

     La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

     Posti letto: n. 14.

     Requisiti minimi autorizzativi:

 

Organizzativi

     - n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;

     - n. 8 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;

     - n. 5 operatori tecnici addetti all'assistenza.

     I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza nell'arco delle 24 ore.

     - N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 12 ore;

     - N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 12 ore.

 

Strutturali

     Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile accessibilità.

     Per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti letto; inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal personale in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq per camere a due letti e 9 mq per camere singole.

     La qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed appropriata alle necessità degli utenti.

     Le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;

     La struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per gli utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita.

     Inoltre, n. 1 servizio igienico deve essere riservato al personale in servizio.

     La zona giorno deve essere provvista almeno di:

     1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;

     2) n. 1 locale pranzo;

     3) n. 1 locale per attività psico-riabilitative;

     4) n. 1 locale per le riunioni;

     5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc...

     Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per utente.

     La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.

     La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.

 

     Art. 2. Comunità alloggio.

     La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

     Posti letto: n. 8

     Requisiti minimi autorizzativi:

 

Organizzativi

     - n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;

     - n. 2 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;

     - n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza;

     - N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 6 ore;

     - N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 6 ore.

     I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza per 12 ore giornaliere.

 

Strutturali

     Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile accessibilità.

     La struttura deve avere i seguenti requisiti:

     - i servizi igienici per gli utenti non devono essere inferiori a n. 1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita; inoltre, n. 1 servizio igienico è riservato al personale;

     - per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti letto;

     - la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti adeguatamente arredate;

     - le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;

     - la cucina deve essere piastrellata sino a due metri di altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed eventualmente per la loro somministrazione;

     - n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere, guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse sufficientemente spaziosa, da adibire a zona pranzo;

     - n. 1 locale per le riunioni.

     Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per utente.

     La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.

     La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.

 

     Art. 3. Gruppo appartamento.

     Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

     Posti-letto per gruppo-appartamento: n. 3

     Requisiti minimi autorizzativi:

 

Organizzativi

     - n. 2 unità lavorative, di cui:

     n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere, educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore professionale assistente sociale;

     n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza.

     - N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 1 ora;

     - N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 1 ora.

     Questo personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi appartamento.

 

Strutturali

     Stessi requisiti delle precedenti strutture rapportati al numero degli utenti.

 

     In ottemperanza al D.P.C.M. 29.11.2001, allegato 1C, in caso di struttura accreditata, il 40% dei costi sono a carico della ASL ed il 60% a carico dell'utente o del Comune.

 

     Art. 4. Centro Diurno.

     Il Centro Diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

     N° utenti accolti giornalmente: 20

     Requisiti minimi autorizzativi

 

Organizzativi

     - n. 7 unità lavorative, di cui:

     n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;

     n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori professionali assistenti sociali;

     n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza.

     - N° ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo 12 ore.

     Nel Centro Diurno, inoltre, è assicurata la collaborazione di esperti ( artigiani, maestri d'arte, ecc...) per la conduzione di attività specifiche.

     In caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio mensa si deve, in via preferenziale, ricorrere a cooperative integrate.

     Nel Centro Diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti alla autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo e programmi di animazione sociale.

     Oltre alle attività interne alla struttura, gli operatori promuoveranno incontri di sostegno alle famiglie e di collegamento con il territorio.

 

Strutturali

     La dotazione minima di ambienti della struttura è costituita da:

     - locale per attività individuali

     - locali per attività socio-riabilitative e attività collettive (almeno 2)

     - spazio attività motoria

     - n. 2 servizi igienici pazienti

     - n. 1 servizio igienico personale

     - locale relax pazienti

     - locale pranzo

     - cucinino.

     La struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     L'accesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. “Tutela della salute mentale 1998/2000”, avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzato, concordato e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di riferimento.

     Le attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile. Le strutture devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti provenienti dal territorio della ASL in cui le stesse sono collocate. Possono essere ammesse deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali l'allontanamento del paziente dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad una precisa - e temporanea - strategia terapeutico-riabilitativa.

     Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di salute mentale della ASL.

     E' vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili.

     E' vietato appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a ditte esterne.

 

     Art. 6. Autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività.

     Ai fini dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 8 ter, comma 4, del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, le cui procedure sono in corso di regolamentazione con apposito atto giuntale, le strutture residenziali e diurne, che sono in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi individuati dal presente provvedimento, devono essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni, con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e dotate di autorizzazione del Sindaco alla realizzazione della struttura rilasciata ai sensi dell'art. 8 ter, commi 1 e 3, del predetto d.lgs., dell'art. 6 della L.R. n. 21/2000 e dell'art. 27 della L.R. n. 28/2000. Per quel che concerne la prevenzione e sicurezza degli impianti e la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, devono essere rispettate tutte le procedure previste dal d.lgs. 626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere dotato di libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti previsto dall'art. 14 della L. 283/62 e dal D.P.R. 327/80. Le strutture devono essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla preparazione e somministrazione degli alimenti di cui all'art. 2 della l. 283/62 e dotate del piano di autocontrollo alimentare previsto dal D.Lgs. n. 155/97.

     Le strutture già autorizzate ai sensi della D.C.R. n. 244/97 per un n. posti letto superiore a 14, sempre e comunque nei limite massimo dei 20 posti letto, mantengono l'autorizzazione per i posti letto per i quali possiedono i requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento o li conseguano entro sei mesi dall'adozione del seguente provvedimento, rapportati, in proporzione, al maggior numero di utenti, e, per quel che concerne la superficie minima garantita per utente, il requisito di cui al criterio n. 10, punto a) del D.P.C.M. 22 dicembre 1989, fermo restando che non possono superare n. 16 posti letto, qualora, tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa garantita.

 

     Art. 7.

     Le strutture già in possesso dell'accreditamento transitorio di cui alla L. n. 724/94, art. 6, comma 6, alla L.R. n. 28/2000, art. 22, comma 2, ed alla L.R. n. 32/2001, art. 11, comma 8, adottano, entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, i requisiti specificati da questo Regolamento Regionale.

 

     Art. 8. Retta giornaliera.

     La retta giornaliera/utente, per ciascuna delle tipologie di struttura indicate negli artt. n. 1 – 2 – 3 e 4 è individuata come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Adeguamento delle rette.

     Le rette hanno valenza dal mese successivo all'approvazione del Regolamento Regionale e, comunque, le Aziende Sanitarie Locali procedono all'adeguamento delle rette delle strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente accreditate, dal mese successivo all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento ed assicurano l'attività di vigilanza e di controllo sulle strutture con cadenza semestrale, con particolare attenzione agli standard di qualità, di cui all'art. 12.

 

     Art. 10. Accreditamento provvisorio.

     Ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d.lgs. n. 502/92, come successivamente integrato e modificato, è concesso l'accreditamento, in via provvisoria, fino all'emanazione della disciplina regionale sull'accreditamento istituzionale, alle strutture che, per i posti letto già autorizzati, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 11. Procedure per l'accreditamento provvisorio delle strutture di riabilitazione psichiatrica.

     La richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d.lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, va inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, per il tramite del Direttore Generale della ASL competente per territorio, entro 90 gg. dalla data di approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera.

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     1) Le autorizzazioni di cui all'art. 8 ter del predetto d.lgs., dell'art. 6 della l.r. n. 21/2000 e dell'art. 27 della l.r. n. 28/2000;

     2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di qualità;

     3) documentazione comprovante che la struttura sia in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate tutte le procedure previste dal d.lgs. 626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas, la L. 283/62, artt. 2 e 14 ed il d.lgs. n. 155/97, per quanto riguarda il piano di autocontrollo alimentare.

     Il Direttore Generale della ASL verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione, d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale, che la struttura sia in regola con il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazione della documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile per la valutazione di detti requisiti, e, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, la trasmette, in originale, al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, corredata delle risultanze istruttorie e del relativo parere in merito al possesso dei requisiti ed al fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa, nonché in relazione al volume di attività. Il termine di 30 gg. è sospeso quando sia necessario acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla ASL i documenti o i dati richiesti.

     Il Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti Uffici, la regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della ASL di competenza, con determinazione dirigenziale, entro 30 gg. dal ricevimento degli atti, concede, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del d.lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, l'accreditamento, in via provvisoria, della struttura, fino e non oltre l'emanazione, da parte della Regione, della disciplina sull'accreditamento istituzionale.

     In assenza dei requisiti necessari ed in caso di parere sfavorevole della ASL di competenza, il Dirigente di Settore delibera il diniego dell'accreditamento provvisorio.

 

     Art. 12. Standard di qualità delle strutture di riabilitazione psichiatrica.

     Le strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono porre attenzione al possesso dei seguenti standard di qualità:

     a) le condizioni strutturali degli ambienti siano buone, con particolare riguardo allo stato delle pareti (imbiancatura almeno triennale), degli infissi, dei servizi igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre garantita);

     b) sia rispettato un programma di manutenzione ordinaria della struttura;

     c) siano disponibili mezzi di trasporto adeguati alle attività ed al numero e tipologia degli utenti della struttura;

     d) la struttura sia raggiungibile agevolmente anche con i mezzi pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari residenti;

     e) il numero delle linee telefoniche sia adeguato al numero degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi sia la possibilità per gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico della relativa spesa;

     f) la struttura sia organizzata in modo tale che ogni paziente abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del mobilio per conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano aiutati a fare scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti personali;

     g) l'arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite con elementi decorativi, la biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;

     h) tutti gli spazi siano accessibili agli utenti durante il giorno, tranne eventuali dispense o depositi;

     i) deve essere consentito ai visitatori l'accesso alla struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli utenti, nel rispetto della privacy di quest'ultimi e del lavoro degli operatori;

     j) il lavoro sia organizzato secondo il modello per équipe; ogni membro dell'équipe partecipi alla formulazione dei piani di trattamento, ne valuti l'andamento nel corso di riunioni periodiche (settimanali o quindicinali) ed abbia precise responsabilità nella loro attuazione;

     k) per ciascun utente in carico sia redatto, insieme con l'équipe del Centro di salute mentale e con l'utente stesso, un programma riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del paziente, individui gli obiettivi finali di miglioramento della qualità della vita da perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione dell'autonomia nella cura di sè e dell'ambiente, delle competenze interpersonali ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e favorenti l'autonomia all'esterno ed il completo reinserimento sociale e lavorativo, laddove possibile;

     l) venga nominato un operatore di riferimento in maniera stabile e continuativa per ogni paziente;

     m) le attività riabilitative non perseguano obiettivi generici, bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed effettivamente raggiungibili per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;

     n) sia curato il rapporto con le famiglie dei pazienti e tra i pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente informati ed incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del paziente, laddove ciò sia possibile ed opportuno;

     o) ogni utente in carico abbia una sua cartella compilata in modo completo ed aggiornato, con acclusa documentazione;

     p) gli utenti siano adeguatamente informati in merito al proprio stato di salute, all'andamento del programma terapeutico riabilitativo ed ai risultati dello stesso;

     q) sia disponibile nella struttura una scorta adeguata di farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il trattamento delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto soccorso;

     r) i pasti siano adeguati per quantità e qualità ai requisiti nutrizionali;

     s) le condizioni di pulizia e igiene e la profilassi in generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il contagio da malattie infettive;

     t) il personale presti sempre la dovuta attenzione all'aspetto dei pazienti non autosufficienti nella cura di sè;

     u) esista un piano annuale di formazione ed aggiornamento del personale che riguardi tutte le figure professionali;

     v) sia curata la redazione e l'aggiornamento periodico di una Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle prestazioni e le garanzie dell'utente.

     I Centri Diurni devono garantire il possesso dei medesimi standard di qualità di cui al comma precedente, ad esclusione del punto f).