§ III.7.2 - L.R. 16 maggio 1985, n. 32.
Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R. 21 luglio 1978, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 sport e tempo libero
Data:16/05/1985
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Premessa).
Art. 2.  (Finalità della legge).
Art. 3.  (Comitato regionale dello sport). - Il Comitato regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente [...]
Art. 4.  (Compiti del Comitato regionale dello sport). - Il Comitato regionale dello sport:
Art. 5.  (Indennità prevista per i componenti il Comitato regionale dello sport). - Ai componenti il Comitato, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità di cui all'art. 4 della [...]
Art. 6.  (Comitati locali). - Le Province d'intesa con i Comuni, possono costituire Comitati con compiti di programmazione e di coordinamento delle attività volte alla diffusione omogenea sul territorio [...]
Art. 7.  (Soggetti destinatari). - Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:
Art. 8.  (Programma di interventi). - Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:
Art. 9.  (Impianti sportivi). - Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 8, lettera a), l'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:
Art. 9 bis. 
Art. 10.  (Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi). - Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformità del piano regionale di sviluppo e dello sport, la Giunta [...]
Art. 11.  (Piano annuale d'intervento per gli impianti sportivi). - In conformità al piano pluriennale di cui all'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell'Assessore [...]
Art. 11 bis.  (Fondo presso l'Istituto per il credito sportivo).
Art. 12.  (Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi).
Art. 13.  (Documentazione per impianti). - Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, lettera a), devono pervenire all'Assessorato competente entro il termine perentorio del 30 giugno
Art. 14.  (Documentazione esecutiva). - L'Assessorato allo sport, approvato il piano di riparto annuale di cui al precedente art. 11, ne dà comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine [...]
Art. 15.  (Concessione ed erogazione). - I contributi di cui all'art. 9, lettera a) in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o [...]
Art. 16.  (Validità delle domande). - Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario sono ritenute valide per i programmi [...]
Art. 17.  (Vincolo di destinazione). - I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8, lettera a), devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata [...]
Art. 18.  (Riduzione e revoca dei contributi). - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a [...]
Art. 19.  (Disposizioni transitorie). - Fino all'approvazione del piano pluriennale di intervento di cui al precedente art. 10, il piano annuale di riparto per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. [...]
Art. 20.  (Utilizzazione degli impianti). - L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, [...]
Art. 21.  (Direttive per la gestione degli impianti). - La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello sport, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti [...]
Art. 22.  (Attrezzature tecnico-sportive - Criteri per la concessione dei contributi). - La Giunta regionale concede con programma annuale, contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente [...]
Art. 23.  (Modalità per la richiesta). - Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 22 devono essere inoltrate all'Assessorato competente, entro il termine del 28 febbraio, corredata [...]
Art. 24.  (Liquidazione ed erogazione). - Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore, se [...]
Art. 25.  (Ammissibilità ai benefici in relazione all inizio delle opere). - I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora [...]
Art. 26.  (Manifestazioni sportive). - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per [...]
Art. 27.  (Attività sportive). - In applicazione del precedente art. 8, lettera c) la Regione concede contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 7 della presente legge nella misura massima [...]
Art. 28.  (Studi e ricerche). - La Giunta regionale, sentita la Commissione competente ed il Comitato regionale dello sport, promuove ed effettua: convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, [...]
Art. 29.  (Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive). - Gli Enti locali concordano mediante apposite convenzioni con i Consigli di circolo e d'istituto, l'uso degli impianti sportivi [...]
Art. 30.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)
Art. 31.  (Norma transitoria). - (Omissis)
Art. 32.  (Abrogazione). - Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 21 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione che sia in contrasto [...]


§ III.7.2 - L.R. 16 maggio 1985, n. 32. [1]

Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva - Abrogazione L.R. 21 luglio 1978, n. 32.

(B.U. 1 giugno 1985, n. 70).

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Premessa).

     La Regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello Statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza.

 

     Art. 2. (Finalità della legge).

     La Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, promuove:

     a) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive armonicamente localizzate nel territorio regionale;

     b) lo sviluppo delle attività motorie e sportive anche mediante il potenziamento del momento associativo.

 

TITOLO II

 

     Art. 3. (Comitato regionale dello sport). - Il Comitato regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è composto da:

     a) l'Assessore competente, che lo presiede;

     b) gli Assessori allo sport delle cinque Amministrazioni provinciali;

     c) il Sindaco, o l'Assessore delegato allo sport, dei Comuni capoluoghi di provincia;

     d) tre rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati all'ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;

     e) il delegato regionale del CONI;

     f) i cinque presidenti provinciali del CONI;

     g) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;

     h) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli studi;

     i) n. 7 rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale, designati d'intesa tra i medesimi;

     l) n. 4 esperti nominati dalla Giunta regionale di cui:

     - n. 1 socio-psico-pedagogista;

     - n. 1 tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;

     - n. 1 specialista in medicina sportiva designato dal Comitato regionale della Federazione medici sportivi;

     - n. 1 tecnico-urbanista dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;

     m) n. 1 rappresentante delle tre Forze Armate designato d'intesa tra i rispettivi Comandi;

     n) n. 1 rappresentante della stampa sportiva;

     o) il Coordinatore del Settore Sport.

     Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

     Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente.

     Gli Enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Comitato regionale per lo sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purché sia stata nominata almeno la metà + 1 degli aventi diritto.

     Il Comitato, costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, dura in carica cinque anni e decade, comunque, con il rinnovo del Consiglio regionale.

     Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta regionale.

     L'integrazione degli eventuali componenti mancanti o la sostituzione di quelli precedentemente nominati potrà avvenire con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale.

     Il Comitato può essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio, organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da esso espresse.

     Il funzionamento del Comitato è disciplinato con apposito regolamento interno.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato regionale dello sport). - Il Comitato regionale dello sport:

     - formula proposte sulle materie disciplinate dalla presente legge;

     - esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. (Indennità prevista per i componenti il Comitato regionale dello sport). - Ai componenti il Comitato, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità di cui all'art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Comitati locali). - Le Province d'intesa con i Comuni, possono costituire Comitati con compiti di programmazione e di coordinamento delle attività volte alla diffusione omogenea sul territorio della pratica sportiva.

     Formulano proposte in ordine alla localizzazione degli impianti sportivi nell'ambito provinciale nel rispetto del Piano di sviluppo regionale per lo sport e sue fasi attuative.

     I Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono costituire Comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l'uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

 

TITOLO III

 

     Art. 7. (Soggetti destinatari). - Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:

     a) Comuni, loro Consorzi, Comprensori e Comunità montane;

     b) Enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

     c) società e associazioni sportive, anche se prive di personalità giuridica, purché regolarmente iscritte alle relative Federazioni nazionali o, comunque, costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2];

     d) la delegazione regionale del CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle Federazioni nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l'obiettivo di concorrere alla programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lettere b) e c) del successivo art.8;

     e) Enti militari.

     Sono escluse società ed associazioni che abbiano fini di lucro.

 

     Art. 8. (Programma di interventi). - Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

     a) costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per l'attività dilettantistica;

     b) acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili;

     c) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;

     d) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

     e) studi e ricerche;

     f) utilizzo palestre scolastiche;

     g) gestione diretta degli Enti locali degli impianti sportivi di loro proprietà.

 

CAPO I

 

     Art. 9. (Impianti sportivi). - Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 8, lettera a), l'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

     a) in conto capitale: in unica soluzione o più rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio pluriennale regionale;

     b) in conto interesse: mediante contributi pluriennali in misura costante annua per la durata variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 35 anni.

     I due tipi di interventi sono cumulabili [3].

     Ai destinatari indicati dall'art. 7, lettera a), può essere concesso il finanziamento in conto capitale nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

     Il contributo in conto capitale e in conto interessi potrà subire variazioni in aumento quando i destinatari siano Consorzi di Comuni che realizzano impianti sportivi ad utilizzazione intercomunale.

     Ai destinatari previsti dall'art. 7, lettera b), c), ed e) può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare l'importo di 500 milioni.

     Per quanto attiene al contributo in conto interessi di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo, la Regione provvederà con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi Istituti di credito. Le modalità di concessione dei benefici finanziari saranno indicate negli atti di convenzione suddetti.

     Ai benefici di cui al comma precedente possono essere ammessi i soggetti indicati nell'art. 7, lett. a), b), d) ed e); inoltre quelli di cui alla lett. c) del medesimo art. 7, se in possesso della personalità giuridica, nonché i soggetti previsti dall'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 [4].

 

     Art. 9 bis. [5]

     1. Ai benefici di cui all'articolo 9 possono altresì essere ammessi:

     a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;

     b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito dell'impiantistica sportiva.

     2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi finanziari.

     3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito riportata ed estrapolata dall'articolo 13:

     a) progetto di massima, che deve comprendere:

     1) planimetria generale e inquadramento;

     2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e gli interventi da realizzare;

     3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;

     4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione dell'opera;

     b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.

 

     Art. 10. (Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi). - Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformità del piano regionale di sviluppo e dello sport, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello sport, formula ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della Regione.

     Tale impianto è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo, in armonia con i piani degli altri settori della Regione e degli Enti locali.

 

     Art. 11. (Piano annuale d'intervento per gli impianti sportivi). - In conformità al piano pluriennale di cui all'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell'Assessore competente sentito il Comitato regionale dello sport, la Giunta regionale propone al Consiglio il piano annuale di riparto entro 60 [6] giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

     Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo per ogni singolo intervento.

 

     Art. 11 bis. (Fondo presso l'Istituto per il credito sportivo). [7]

     1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), la Regione può costituire un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto di credito sportivo, che lo gestisce nelle forme e nei modi che saranno indicati in apposita 'convenzione' da stipularsi tra la Regione Puglia e l'Istituto per il credito sportivo.

     2. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti di decadenza dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, limitatamente all'art. 9, comma 1, lett. b), sono destinati al rifinanziamento del fondo di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. (Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi).

     Al fine della predisposizione del piano annuale di cui al precedente art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorità.

     Sono condizioni:

     1) compatibilità con il piano regionale dello sport;

     2) disponibilità immediata del suolo;

     3) ubicazione degli impianti in aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;

     4) adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

     Sono criteri da considerarsi in ordine di priorità:

     a) utilizzazione consortile da parte dei vari Comuni;

     b) completamento, conservazione ed ammodernamento di impianti esistenti;

     c) polivalenza degli impianti di base al fine di conseguire la più larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva;

     d) localizzazione nelle zone montane e depresse;

     e) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/o relativo sviluppo industriale;

     f) realizzazione di impianti essenziali e di base nei Comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;

     g) compatibilità e complementarità con l'offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di impianti localizzati in zone a vocazione turistica.

 

     Art. 13. (Documentazione per impianti). - Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, lettera a), devono pervenire all'Assessorato competente entro il termine perentorio del 30 giugno [8] di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

     1) nel caso si tratti di Ente pubblico: copia della deliberazione con la quale si è deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede l'intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;

     - nel caso di organismi privati: copia autentica di apposita delibera dell'assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;

     2) progetto di massima che dovrà comprendere:

     a) planimetria generale della zona interessata;

     b) elaborati grafici in numero e scala sufficienti ad individuare l'opera nel suo insieme e nelle varie parti;

     c) relazione tecnica illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell'impianto, l'effettiva necessità ed utilità delle opere in relazione alle finalità della presente legge e compatibilità con eventuali altri impianti esistenti nella zona;

     d) preventivo sommario di spesa e regolamentazione di utilizzazione;

     3) titolo di proprietà del suolo o, in mancanza, atto di asservimento dell'area per un periodo non inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata di fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell'eventualità di cessazione del rapporto di concessione prima di 10 anni;

     4) estratto di mappa e stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia conforme;

     5) dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se la località nella quale è prevista l'opera sia o meno sottoposta a vincoli paesaggistici, storici, monumentali, archeologici, idrogeologici e forestali;

     6) piano finanziario;

     7) dichiarazione che le opere programmate non sono state realizzate;

     8) copia autentica dell'Atto costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui alla lettera c) dell'art. 7 redatto con atto pubblico;

     9) per i destinatari di cui alla lettera e) dell'art. 7 è necessaria domanda dell'Ente militare interessato completa di autorizzazione del Comando superiore responsabile;

     10) relazione esplicativa e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera.

 

     Art. 14. (Documentazione esecutiva). - L'Assessorato allo sport, approvato il piano di riparto annuale di cui al precedente art. 11, ne dà comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, devono produrre la seguente documentazione:

     a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato dall'organo competente;

     b) concessione o autorizzazione edilizia;

     c) piano finanziario di copertura della spesa;

     d) dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero richieste;

     e) schema di regolamento o di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell'impianto;

     f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;

     g) piano di gestione;

     h) nel caso di concessione in precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.

 

     Art. 15. (Concessione ed erogazione). - I contributi di cui all'art. 9, lettera a) in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore, se delegato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

     La liquidazione ed erogazione di detti contributi avverrà ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

     I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 9, in favore delle associazioni sportive ed altri organismi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente se delegato.

     Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell'Assessorato tendente ad accertare la conformità delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa ammessa.

     Per i destinatari di cui al terzo comma del presente articolo, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate.

     I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del primo comma del presente art. 14 potranno essere utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Validità delle domande). - Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario sono ritenute valide per i programmi successivi su espressa richiesta dell'Ente interessato.

     Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo ed eventualmente aggiornata mediante idonea documentazione.

 

     Art. 17. (Vincolo di destinazione). - I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8, lettera a), devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di almeno anni quindici.

 

     Art. 18. (Riduzione e revoca dei contributi). - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

     Con la stessa prassi la concessione del contributo può essere revocata se:

     a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

     b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

     c) venga mutata la destinazione dell'impianto prima del termine previsto dal precedente art. 17;

     d) vengano apportate all'impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze Armate.

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie). - Fino all'approvazione del piano pluriennale di intervento di cui al precedente art. 10, il piano annuale di riparto per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge viene effettuato a seconda delle priorità definite dal Piano regionale di sviluppo ed in conformità della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

 

     Art. 20. (Utilizzazione degli impianti). - L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorché a pagamento e nel rispetto delle normative regolamentari per i singoli impianti.

 

     Art. 21. (Direttive per la gestione degli impianti). - La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello sport, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.

 

CAPO II

 

     Art. 22. (Attrezzature tecnico-sportive - Criteri per la concessione dei contributi). - La Giunta regionale concede con programma annuale, contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art. 7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse o mobili.

     Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorità:

     - fruibilità di polivalenza ed economicità di gestione degli impianti che l'installazione delle attrezzature permette di realizzare;

     - corrispondenza con la destinazione d'uso degli impianti;

     - destinazione all'uso integrato fra i soggetti con ridotta capacità psico-motoria, per gli anziani ed i bambini.

 

     Art. 23. (Modalità per la richiesta). - Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 22 devono essere inoltrate all'Assessorato competente, entro il termine del 28 febbraio, corredata da:

     - relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si intende dare;

     - preventivo di spesa con prezzi unitari e totali;

     - copia notarile dell'atto costitutivo e Statuto della Società o Ente;

     - ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

 

     Art. 24. (Liquidazione ed erogazione). - Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore, se delegato, previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa ed eventuale visita sopralluogo.

     Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

 

     Art. 25. (Ammissibilità ai benefici in relazione all inizio delle opere). - I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

 

     Art. 26. (Manifestazioni sportive). - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale o internazionale che si svolgono in conformità con le finalità della presente legge e concorrano a divulgare la pratica sportiva nell'ambito del territorio regionale.

     Le domande devono pervenire all'Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate:

     - da una relazione illustrativa sulla finalità e sull'organizzazione della manifestazione;

     - dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;

     - da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

     Alla liquidazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore, se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute e gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegati gli giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

     Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

     I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione.

 

     Art. 27. (Attività sportive). - In applicazione del precedente art. 8, lettera c) la Regione concede contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 7 della presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e corredate da:

     - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;

     - piano finanziario indicante le entrate e le uscite;

     - atto costitutivo e Statuto redatto in forma pubblica.

     L'Ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

     Il programma annuale di riparto è predisposto dall'Assessorato allo sport, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 3, ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

     Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo e l'attestazione della Federazione o Ente di promozione sportiva a cui la società eventualmente è affiliata circa l'attività svolta.

     La liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore se delegato.

     Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

 

CAPO IV

 

     Art. 28. (Studi e ricerche). - La Giunta regionale, sentita la Commissione competente ed il Comitato regionale dello sport, promuove ed effettua: convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi - direttamente o tramite il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli Istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.

     Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli Enti sopracitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa con l'Assessorato competente.

     Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

 

CAPO V

 

     Art. 29. (Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive). - Gli Enti locali concordano mediante apposite convenzioni con i Consigli di circolo e d'istituto, l'uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell'orario scolastico, per l'utilizzazione da parte dell'associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del secondo comma dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

     In tal caso, la Regione può intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonché per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

     Gli Enti proprietari presentano all'uopo domanda di contributo all'Assessorato competente entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata della documentazione relativa alla spesa sostenuta e alle eventuali somme introitate.

 

TITOLO IV

 

     Art. 30. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis)

 

TITOLO V

 

     Art. 31. (Norma transitoria). - (Omissis)

 

     Art. 32. (Abrogazione). - Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 21 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 21 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 33, con la limitazione ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 69 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[5] Articolo inserito dall’art. 41 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[8] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.