§ VI.4.16 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:05/02/2013
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Costituzione del demanio armentizio
Art. 4.  Funzioni amministrative della Regione
Art. 5.  Funzioni amministrative dei Comuni
Art. 6.  Quadro d’assetto regionale
Art. 7.  Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale
Art. 7 bis.  Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi
Art. 8.  Parco dei tratturi di Puglia
Art. 9.  Aree tratturali alienabili
Art. 10.  Stima del prezzo e agevolazioni
Art. 11.  Commissione regionale di valutazione
Art. 12.  Reimpiego dei proventi dell’alienazione
Art. 13.  Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia
Art. 14.  Documento regionale di valorizzazione
Art. 15.  Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione
Art. 16.  Piano locale di valorizzazione
Art. 17.  Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione
Art. 18.  Attuazione dei Piani locali di valorizzazione
Art. 19.  Intese interregionali
Art. 20.  Banca dati dei tratturi regionali
Art. 21.  Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 22.  Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti
Art. 22 bis.  Esercizio delle funzioni
Art. 22 ter.  Trasferimento e alienazione
Art. 22 quater.  Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici
Art. 22 quinquies.  Alienazione agli attuali conduttori
Art. 22 sexies.  Alienazione beni liberi
Art. 22 septies.  Affrancazione dal riservato dominio
Art. 22 octies.  Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari
Art. 22 nonies.  Modalità di pagamento e spese di stipula
Art. 22 decies.  Istanze pregresse
Art. 23.  Regime concessorio e locativo
Art. 24.  Sanzioni amministrative
Art. 25.  Norme transitorie
Art. 26.  Norme finanziarie
Art. 27.  Abrogazioni


§ VI.4.16 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria [1]

(B.U. 5 febbraio 2013, n. 18)

 

Capo I

Finalità e definizioni

 

Art. 1. Finalità [2]

1. Il presente testo unico disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC) e dei beni della soppressa Riforma fondiaria.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;

b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi regionali;

c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;

d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;

e) attuali possessori:

1) titolari di concessioni vigenti;

2) soggetti che hanno acquistato il soprassuolo.

 

Capo II

Demanio armentizio

 

     Art. 3. Costituzione del demanio armentizio

1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto “monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”.

2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite ai Comuni e alla Regione.

 

     Art. 4. Funzioni amministrative della Regione

1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all’articolo 6 e il Documento di valorizzazione di cui all’articolo 14 ed esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.

 

     Art. 5. Funzioni amministrative dei Comuni

1. I Comuni approvano il Piano locale di valorizzazione di cui all’articolo 16 ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali; provvedono, altresì, all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui all’articolo 24.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento delle violazioni ai fini dell’esercizio della tutela dominicale.

 

     Art. 6. Quadro d’assetto regionale

1. Il Quadro d’assetto regionale prevede l’assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l’individuazione e la perimetrazione:

a) dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;

b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;

c) delle aree tratturali che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.

3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia “cose di interesse storico e archeologico” ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico).

4. Il Quadro d’assetto, alla luce dell’attività prevista al comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:

a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

 

     Art. 7. Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale

1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:

a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, la Giunta regionale prende atto del Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell’ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;

b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;

c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro di assetto;

d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale;

e) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di assetto.

1-bis. [Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti] [3].

2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

3. [Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto, anche se proposti dai comuni, sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione] [4].

4. Il Quadro di assetto con le sue varianti e rettifiche aggiorna le ricognizioni del Piano paesaggistico regionale [5].

 

     Art. 7 bis. Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi [6]

1. Le modifiche e le rettifiche al Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente articolo.

2. La Regione, anche su richiesta del comune interessato, convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell’ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti coinvolti, delle competenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale.

3. Le determinazioni della Regione, per il tramite del Servizio competente in materia, sono vincolanti.

4. Il parere della soprintendenza e da ritenersi vincolante solo nel caso di riclassificazione delle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c) del comma 1 dell’articolo 6 del presente testo di legge.

5. La Giunta regionale approva la modifica del Quadro di assetto che acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 8. Parco dei tratturi di Puglia

1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 costituiscono il “Parco dei tratturi di Puglia” (Parco), il cui ufficio ha sede in Foggia.

2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.

3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le opere previste dai Piani locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui all’articolo 16. La Giunta regionale, acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

4. Le costruzioni che, a seguito dell’approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

 

     Art. 9. Aree tratturali alienabili

1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.

2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 per le quali non ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.

3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al comma 2 possono essere alienate, a domanda, all’attuale possessore, come definito dall’articolo 2, e previa deliberazione della Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l’accettazione per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell’articolo 10, deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l’accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all’Agenzia del territorio competente per l’espressione del giudizio di congruità, con spesa a carico del ricorrente.

5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le prelazioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 10 costituisce la base d’asta.

5 bis. Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1, lettera c), dell’articolo 6, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro quota [7].

 

     Art. 10. Stima del prezzo e agevolazioni

1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista all’articolo 11, con i seguenti criteri di stima:

a) per i suoli agricoli, in base al valore agricolo per uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)”;

b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. All’attuale possessore, in caso di acquisto di suoli agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni effettivamente utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

4. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell’istanza, da costruzioni utilizzate in modo diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 9, si applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un’unica soluzione;

b) su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge [8].

 

     Art. 11. Commissione regionale di valutazione

1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:

a) dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio regionale, che la presiede;

b) dal dirigente dell’Ufficio regionale parco tratturi;

c) da un dirigente tecnico del Servizio agricoltura regionale;

d) da un funzionario tecnico dell’Ufficio parco tratturi, con funzioni di segretario;

e) da un funzionario tecnico dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio;

f) da un funzionario tecnico del comune in cui ricadono le aree oggetto di valutazione.

2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione, nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.

3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 12. Reimpiego dei proventi dell’alienazione

1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall’alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all’articolo 18; il 25 per cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento viene assegnato a ciascun comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e opere di compensazione ambientale.

 

     Art. 13. Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia

1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.

2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e i comuni, singoli o associati.

4. Il Documento regionale e il Piano locale di valorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e hanno lo scopo di:

a) tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;

b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori;

c) concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

 

     Art. 14. Documento regionale di valorizzazione

1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all’articolo 16:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;

b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti;

c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;

d) le modalità operative per la predisposizione.

 

     Art. 15. Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione

1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione:

a) conforma la propria attività al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;

b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.

2. Entro un anno dall’approvazione del Quadro di assetto di cui all’articolo 6, la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di valorizzazione, che contiene:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione;

b) il quadro conoscitivo di riferimento;

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l’approvazione del Documento di valorizzazione.

3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.

7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

 

     Art. 16. Piano locale di valorizzazione

1. Il Piano locale di valorizzazione (denominato Piano di valorizzazione) è approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali dei tratturi di cui al comma 4 dell’articolo 6, in conformità al Quadro di assetto e al Documento di valorizzazione.

2. Il Piano di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:

a) l’individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco;

b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;

c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);

d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;

e) l’indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse;

f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

g) la quantificazione delle risorse necessarie all’attuazione dei suddetti interventi.

 

     Art. 17. Procedimento di formazione e approvazione del Piano locale di valorizzazione

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento di valorizzazione, i comuni singoli o associati predispongono il Piano di valorizzazione, quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Piano di valorizzazione con il Documento di valorizzazione. I pareri sul Piano di valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

3. Il Piano di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, che ne garantisce la più ampia pubblicità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di valorizzazione possono essere presentate al Comune osservazioni e proposte integrative.

5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Piano di valorizzazione.

6. Le varianti e gli aggiornamenti al Piano di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

7. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:

a) del Servizio regionale demanio e patrimonio, beni culturali, urbanistica e assetto del territorio;

b) del Comune interessato;

c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

8. Le spese riconosciute per il funzionamento della struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente.

9. I Piani locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali.

 

     Art. 18. Attuazione dei Piani locali di valorizzazione

1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali.

2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati con le risorse, introitate dalle attività di alienazione, previste dall’articolo 12 e le eventuali risorse aggiuntive della Regione e dei Comuni interessati.

 

     Art. 19. Intese interregionali

1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell’adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali.

 

     Art. 20. Banca dati dei tratturi regionali

1. E’ istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi regionali, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale.

2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali

 

Capo III

Beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

 

     Art. 21. Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del d.p.r. 616/1977, sono esercitate dalla Regione.

 

     Art. 22. Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti

1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi approvati, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale), con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 29 dicembre 2004, sono:

a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;

b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi;

c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal comma 6.

2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di esproprio prevista dall’articolo 41 del d.p.r. 327/2001;

b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di costruzione, alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;

c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.

3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 11.

4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l’accettazione per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione; intervenuta l’accettazione, la Giunta regionale delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all’Agenzia del territorio competente per l’espressione del giudizio di congruità, con spese a carico del ricorrente.

5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un’unica soluzione;

b) su richiesta dell’acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge [9].

6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la base d’asta.

7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione con promessa di vendita per l’avviamento alla proprietà contadina è quello stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con decorrenza dalla data di assegnazione.

 

Capo III bis [10]

Beni della soppressa Riforma fondiaria

 

     Art. 22 bis. Esercizio delle funzioni [11]

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).

2. La Regione espleta, altresì, le funzioni amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.

3. La Regione procede alla ricognizione fisico - giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall’ex Riforma fondiaria, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 dellalegge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

 

     Art. 22 ter. Trasferimento e alienazione [12]

1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:

a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;

b) alienati agli attuali conduttori;

c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi;

d) affrancati dal riservato dominio;

e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione.

2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

3. Il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta regionale.

4. La gestione e l’esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria sono affidati all’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). L’affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna.

 

     Art. 22 quater. Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici [13]

1. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.

2. Per i beni di cui all’articolo 22 ter, comma 1, lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.

 

     Art. 22 quinquies. Alienazione agli attuali conduttori [14]

1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale espropri prevista dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ridotto di un terzo;

b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo;

c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.

2. Gli attuali conduttori, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione.

3. L’accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla sua comunicazione.

4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.

 

     Art. 22 sexies. Alienazione beni liberi [15]

1. I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta.

2. Per l’alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.

3. Il prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, della l.r. 27/1995, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, come segue:

a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’articolo 41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura prevalente praticata in zona;

b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;

c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.

 

     Art. 22 septies. Affrancazione dal riservato dominio [16]

1. L’assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col pagamento, in un’unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell’articolo 22 nonies, dell’ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell’ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull’immobile, oltre agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad attestare tale pagamento e interviene nell’atto pubblico unilaterale di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.

3. Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all’affrancazione del fondo col versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non corrisposte.

 

     Art. 22 octies. Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari [17]

1. Qualora l’assegnatario, o l’avente causa, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.

2. In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la cancellazione del patto di riservato dominio.

 

     Art. 22 nonies. Modalità di pagamento e spese di stipula [18]

1. Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:

a) in un’unica soluzione;

b) su richiesta dell’interessato, fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di compravendita o dell’atto di affrancazione di cui all’articolo 22 septies, comma 2.

2. Il Servizio regionale competente autorizza il versamento dell’esposizione debitoria complessiva dell’acquirente o dell’affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale:

a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;

b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;

c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.

3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l’obbligo del versamento dell’intero debito residuo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.

4 In caso di compravendita, a garanzia dell’esatto adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della Regione fino a estinzione del debito.

6. Sono a carico dell’acquirente tutte le spese per la stipula dell’atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali operazioni catastali, alle quali l’acquirente può provvedere direttamente a proprie spese.

 

     Art. 22 decies. Istanze pregresse [19]

1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 

Capo IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

 

     Art. 23. Regime concessorio e locativo

1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali).

2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull’uso assentito.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per l’uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.

3 bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell’atto di compravendita [20].

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l’uso non autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 19 del regolamento regionale 23/2011.

2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila.

 

     Art. 25. Norme transitorie

1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.

 

     Art. 26. Norme finanziarie

1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione aree tratturali - l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato:

a) per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi - articolo 18 l.r. n.4 del 5/02/2013;

b) per la quota del 25 per cento, senza vincolo di destinazione;

c) per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita 3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato “Trasferimento risorse a favore dei comuni per l’attuazione di iniziative e opere di compensazione ambientale - articolo 12 della l.r. n. 4 del 5/02/2013”.

2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all’articolo 22 sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Proventi alienazione beni e diritti patrimoniali - legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e l.r. n.4 del 5/02/2013”, collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - l.r. 27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.

3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato “Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - l.r. 27/1995 e l.r. n.4 del 5/02/2013”.

 

     Art. 27. Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in particolare:

a) la l.r. 67/1980;

b) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni);

c) la l.r. 5/1985;

d) la legge regionale 24 maggio 1994, n. 17 (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5);

e) la l.r. 29/2003;

f) l’articolo 45 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004);

g) l’articolo 14 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007);

h) gli articoli: 1 (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20); 2 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla l.r. 67/1980); 3 (Modifica all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29); 4 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. n. 29/2003) e 5 (Modifica all’articolo 6 della l.r. n. 29/2003) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);

i) gli articoli 13 (Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e 14 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 della Regione Puglia);

i bis) la legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) [21];

i ter) il capo IX, articoli 42, 43, 44, 45 e 45 bis della 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003) [22];

i quater) gli articoli 18 e 22 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) [23];

i quinquies) l’articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia) [24];

i sexies) l’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5 [25];

i septies) l’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006) [26];

i octies) l’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) [27];

i novies) l’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) [28];

i decies) l’articolo 1 della l.r. 5/2010 [29];

i undecies) l’articolo 25 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) [30];

i duodecies) l’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole) [31];

i terdecies) l’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 8 (Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 “Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”) [32].

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[3] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 ottobre 2016, n. 28 e abrogato dall'art. 48 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

[4] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44 e abrogato dall'art. 48 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

[5] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

[6] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52.

[7] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44.

[8] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[9] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 45.

[10] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[11] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[12] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[13] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[14] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[15] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[16] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[17] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[18] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[19] Il Capo III bis, artt. 22 bis - 22 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 11 giugno 2018, n. 23.