§ VI.4.2 - L.R. 15 febbraio 1985, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 9 giugno 1980, n. 67. - Alienazione terreni demanio armentizio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:15/02/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Adozione tratturi.
Art. 2.  Strade rotabili di uso pubblico.
Art. 3.  Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali.
Art. 4.  (Possessori attuali aventi diritto all'acquisto dei beni tratturali extraurbani).
Art. 5.  (Concessioni scadute e miglioramenti fondiari).
Art. 6.  (Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani).
Art. 7.  (Abrogazione norme precedenti).
Art. 8.  (Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera Nazionale Combattenti).
Art. 9.  (Ordine di priorità nella alienazione dei beni dell'opera nazionale combattenti).
Art. 10.  (Commissione regionale di valutazione).
Art. 11.  (Concessione di contributi regionali).
Art. 12.  (Unificazione Uffici preesistenti).
Art. 13.  (Reimpegno proventi dell'alienazione).
Art. 14.  (Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge).


§ VI.4.2 - L.R. 15 febbraio 1985, n. 5. [1]

Modifiche e integrazioni alla L.R. 9 giugno 1980, n. 67. - Alienazione terreni demanio armentizio regionale.

(B.U. 5 luglio 1980, n. 19 suppl.)

 

Art. 1. Adozione tratturi. [2]

 

     Art. 2. Strade rotabili di uso pubblico. [3]

 

     Art. 3. Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali. [4]

 

     Art. 4. (Possessori attuali aventi diritto all'acquisto dei beni tratturali extraurbani). [5]

     [Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, cos come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali i soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

     Sono inoltre considerati possessori attuali:

     1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attività agricola, in qualità di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153;

     2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, semprechè posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.

     I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;

     3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell'entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, purchè trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili singoli o associati].

 

     Art. 5. (Concessioni scadute e miglioramenti fondiari). [6]

     [Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scadute, purchè venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

     Uguale sanatoria è concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.

     I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali del contenzioso].

 

     Art. 6. (Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani). [7]

     [Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della città e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attività edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi su Bollettino Ufficiale della Regione, in base al seguente ordine di priorità:

     a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purchè il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all'entrata in vigore della L.R. 9 giugno 1980, n. 67, anche se scaduta;

     b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

     c) altri richiedenti.

     I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare l'attestato del Sindaco dal quale risulti che il Comune non è interessato all'utilizzo delle aree da alienare].

 

     Art. 7. (Abrogazione norme precedenti).

     Sono abrogati:

     a) l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67;

     b) l'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67.

 

     Art. 8. (Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera Nazionale Combattenti).

     Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l'Agricoltura e Foreste e per il Patrimonio, adotta:

     a) gli elenchi dei beni da conservare perchè destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

     b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perchè ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera a).

     Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per «azienda agraria» e per «borgata» e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unità immobiliari.

 

     Art. 9. (Ordine di priorità nella alienazione dei beni dell'opera nazionale combattenti).

     L'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 è così sostituito:

     "I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorità:

     1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

     a) possessori attuali del bene richiesto purchè in possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9 giugno 1980. sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1° febbraio 3 del precedente art. 4;

     b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

     c) proprietari di fondi confinanti, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22 novembre 1954, n. 1136 e 9 gennaio 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

     d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione.

     2) fabbricati delle borgate:

     a) possessori attuali delle unità immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purchè il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9 giugno 1980. Il numero e la consistenza delle unità trasferibili a tali possessori nel caso di abitazione non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessità di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

     b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

     c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9 giugno 1980.

     In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.”.

 

     Art. 10. (Commissione regionale di valutazione). [8]

     L'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 è così sostituito:

     "La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'opera nazionale per i combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita commissione provinciale nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, così composta:

     a) dall'assessore al patrimonio o dal coordinatore del settore demanio e patrimonio, che la presiede,

     b) da un dipendente tecnico dell'ufficio di foggia del suddetto settore, con le funzioni di segretario;

     c) da un dipendente tecnico dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente;

     d) da un dipendente tecnico dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente;

     e) da un dipendente tecnico del comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

     Esaurite le procedure previste dal presente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto - esclusivamente a mezzo di perizia giurata - il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado [9].

     La Commissione regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è composta:

     1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al patrimonio, se delegato, che la presiede;

     2) dal Dirigente superiore dell'Ufficio tecnico Erariale di Bari;

     3) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Amministrazione Provinciale territorialmente competente;

     4) dal Coordinatore dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;

     5) dal Coordinatore del Settore Demanio;

     6) da un Funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di Segretario [10].

     La stima stabilita dalla Commissione regionale è inappellabile [11] .

     In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione regionale di 2° grado, la Giunta regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 [12] .

     Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

     Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa opera nazionale per i combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito.".

 

     Art. 11. (Concessione di contributi regionali).

     Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67.

 

     Art. 12. (Unificazione Uffici preesistenti).

     E' istituito, con sede in Foggia, un Ufficio del Settore Demanio e Patrimonio con l'incarico di provvedere all'attività tecnica e amministrativa connessa all'attuazione della presente legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti.

     All'Ufficio di cui al primo comma è assegnato il personale del Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia e dell'Opera Nazionale Combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. 31 marzo 1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

     Il coordinamento dell'Ufficio è affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

 

     Art. 13. (Reimpegno proventi dell'alienazione). [13]

     [Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di Enti strumentali della stessa.

     I lavori di conservazione e di sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla L.R. 16-5-1985, n. 27 [14]].

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge).

     Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[8] I commi 2 e 3 del presente articolo sono stati abrogati dall’art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[9] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 24 maggio 1994, n. 17.

[10] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 24 maggio 1994, n. 17.

[11] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 24 maggio 1994, n. 17.

[12] Comma inserito dall'art. unico della L.R. 24 maggio 1994, n. 17.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 29.

[14] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 3 luglio 1989, n. 11. Vedi l'art. 18 (da intendersi solo come reimpegno dell'alienazione) della L.R. 17 aprile 1990, n. 10 riportata al § VI.3.17.