§ VI.3.17 - L.R. 17 aprile 1990, n. 10.
Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:17/04/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa).
Art. 2.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 3.  (Bilancio pluriennale).
Art. 4.  (Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 5.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 6.  (Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa).
Art. 7.  (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).
Art. 8.  (Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27).
Art. 9.  (Avanzo di amministrazione ERSAP).
Art. 10.  (Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici).
Art. 11.  (Autorizzazione di spesa per le leggi regionali e statali attualmente in vigore).
Art. 12.  (Impegni di spesa fondi a destinazione vincolata).
Art. 13.  (Residui perenti).
Art. 14.  (Applicazione saldo finanziario attivo).
Art. 15.  (P.I.M.).
Art. 16.  (Programmi regionali di sviluppo Art. 44 - T.U. Legge Mezzogiorno).
Art. 17.      (Abrogato)
Art. 18.  (Modifica art. 13 L.R. 15-2-1985, n. 5 «Reimpegno dell'alienazione»).
Art. 19.  (Fondo globale per l'occupazione giovanile).
Art. 20.  (Enti fieristici strumentali).
Art. 21.  (Passività onerose imprese agricole).
Art. 22.  (Cooperazione agricola).
Art. 23.  (Legge organica per le attività culturali).
Art. 24.      1. I fondi relativi al Cap. 1020050 Fondo globale per l'occupazione giovanile da disciplinare con successiva legge regionale», dotato per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno utilizzati, [...]
Art. 25.      1. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/78 iscritti al Cap. 0411150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, nonchè i fondi previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, [...]
Art. 26.      1. L'attività della Regione è sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttività ed efficacia conseguiti


§ VI.3.17 - L.R. 17 aprile 1990, n. 10.

Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 72 - supplemento).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa).

     1. Il totale generale dell'Entrata della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 è approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.759.010.764.990 in termini di cassa.

     2. Il totale generale della Spesa della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 è approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.743.945.319.910 in termini di cassa.

     3. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione, nonchè di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 1990, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 annesso alla presente legge.

     5. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 30-5-77 «Norme sulla contabilità regionale».

     6. (Abrogato) [1].

 

     Art. 2. (Quadro generale riassuntivo) [2].

     1. E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella «A» annessa alla presente legge.

 

          Art. 3. (Bilancio pluriennale).

     1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da legge della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato e approvato l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (all. n. 1 e 2 - Omissis -).

 

     Art. 4. (Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18-11-1923, n. 2440 e dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3, annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale.

 

     Art. 5. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste d cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in mento dei capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

 

     Art. 6. (Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa).

     1. E' determinato in Lire 150.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1990 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

     2. Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa I Cap. 1010020.

     3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall'art. 41 della legge di contabilità regionale e dall'art. 12 della legge n. 335 del 19-5-1976.

 

     Art. 7. (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).

     1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

 

     Art. 8. (Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27).

     1. Alla copertura della spesa dei capitoli di cui all'allegato n. 11 si farà fronte con le entrate di cui al Cap. 4114200.

     2. Gli impegni di spesa potranno essere effettuati solo dopo che l'Assessorato al Bilancio avrà accertato il rimborso delle somme non utilizzate dal soggetti beneficiari della L.R. 16 maggio 1985, n. 27 ed a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 9. (Avanzo di amministrazione ERSAP).

     1. La spesa finanziabile con la previsione di Entrata di cui al Cap. 1010400 «Avanzo di Amministrazione ERSAP» non può essere impegnata fino alla verifica, da parte dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria, della esigibilità dei crediti iscritti come residui attivi nei conti consuntivi dell'ERSAP e fino al successivo parere obbligatorio della Commissione consiliare al Bilancio.

 

     Art. 10. (Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 le variazioni occorrenti per iscrivere nell'Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

     2. Il piano di riparto della spesa sanitaria è approvato dal Consiglio regionale.

     3. Nell'ambito dello stanziamento del Cap. 0712030, una quota di lire 10 miliardi verrà utilizzata previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

     4. Nell'ambito dello stanziamento del Cap. 0712020, una quota di lire 7 miliardi verrà utilizzata previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

     5. I finanziamenti del Cap. 0712010 «Provvedimenti per la tutela della salute mentale» verranno utilizzati per realizzare una specifica azione programmata approvata dal Consiglio regionale.

     6. Tali finanziamenti saranno aggiunti rispetto a quanto verrà attribuito alle UU.SS.LL. in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente.

 

     Art. 11. (Autorizzazione di spesa per le leggi regionali e statali attualmente in vigore).

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1990, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Impegni di spesa fondi a destinazione vincolata).

     (Abrogato) [3].

 

     Art. 13. (Residui perenti).

     1. E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 71 della legge di contabilità regionale e della legge regionale 11-9-1986, n. 25, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1990.

     2. Al conto consuntivo dell'anno 1989 verrà allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L'elenco suddetto dovrà contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l'ammontare degli stessi.

 

     Art. 14. (Applicazione saldo finanziario attivo).

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell'esercizio finanziario 1989 per l'ammontare di L. 469.577.713.757.

     2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese: a) L. 40.181.098.000 a copertura dei residui passivi perenti iscritti sul cap. 1010040 di spesa del bilancio;

b) L. 1.228.152.000 per passività pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti il 1989;

c) L. 13.000.000.000 a copertura di spese vincolate nella destinazione la cui iscrizione è stata rinviata al 1990 mentre l'entrata è stata accertata e riscossa negli anni precedenti in attuazione della norma di cui al IV comma dell'art. 45 della L.R. 30-5-1977, n. 17.

     3. La restante quota, pari a L. 415.168.463.757 quale differenza, viene destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella Parte II Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

 

     Art. 15. (P.I.M.).

     1. La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l'attuazione del P.I.M. - Puglia, istituisce il «Fondo speciale per l'attuazione del P.I.M.» cui affluiscono:

a) le somme che lo Stato attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del P.I.M.;

b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del P.I.M.;

c) le somme che la Regione Puglia assegna all'attuazione del P.I.M. a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.

     2. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione del P.I.M., ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalità stabilite dal contratto di programma.

     3. Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere regionale e gestito con le modalità previste dalla L.R. 30-5-1977, n. 17 e successive modificazioni, nonchè con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla legge 16-4-1987, n. 183.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti in Entrata il capitolo 6154900 e in Uscita il capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei recitati capitoli nel prospetto allegato n. 12/18.

 

     Art. 16. (Programmi regionali di sviluppo Art. 44 - T.U. Legge Mezzogiorno).

     1. Le risorse previste al capitolo Parte Entrata e al capitolo Parte Uscita possono essere utilizzate dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

     2. Per l'anno 1990, una quota delle suddette risorse verrà iscritta nella parte Spesa per il Programma di sviluppo regionale, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CEE n. 2052/1988, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 17.

     (Abrogato) [4].

 

     Art. 18. (Modifica art. 13 L.R. 15-2-1985, n. 5 «Reimpegno dell'alienazione»).

     1. L'articolo 13 della L.R. 15-2-1985, n. 5 è così modificato [5]:

     «Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta O.N.C. e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

     I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprietà regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla L.R. 16-5-1985, n. 27».

 

     Art. 19. (Fondo globale per l'occupazione giovanile).

     1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sarà disposto il prelievo dal Fondo globale previsto al Cap. 1020050 dello stato di previsione della spesa finalizzata all'occupazione e alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di lire 20.000.000.000.

 

     Art. 20. (Enti fieristici strumentali).

     1. Il finanziamento recato dal Cap. 0352020 della Parte Spesa è vincolato per un importo pari a lire 2.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per il ripianamento delle passività pregresse degli enti fieristici strumentali cui alla L.R. 31-1- 1990, n. 5.

 

     Art. 21. (Passività onerose imprese agricole).

     1. Il finanziamento recato dal Cap. 0113030 della Parte Spesa è vincolato per un importo pari a L. 5.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose del imprese agricole di cui alla L.R. 31-1-1990, n. 3.

 

     Art. 22. (Cooperazione agricola).

     1. Il finanziamento recato dal Cap. 0111105 della Parte Spesa è vincolato per un importo pari a L. 12.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola di cui alla L.R. 31-1-1990, n. 4.

 

     Art. 23. (Legge organica per le attività culturali).

     1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sarà disposto il prelievo dal Fondo globale di cui al cap. 1020020 dello stato di previsione della spesa, con una dotazione finanziaria di L. 7.000.000.000, per la legge organica per le attività culturali.

 

     Art. 24.

     1. I fondi relativi al Cap. 1020050 Fondo globale per l'occupazione giovanile da disciplinare con successiva legge regionale», dotato per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno utilizzati, limitatamente a L. 8.000.000.000, per finanziare gli interventi previsti dall'art. 8 della R. 26-3-1985, n. 9.

     2. I contributi di L. 200.000, 150.000 e 100.000 previsti dal citato art. 8 della L.R. 26-3-1985, n. 9 vengono rispettivamente rideterminati in lire 500.000, 300.000 e 100.000.

     3. L'importo mensile massimo di L. 1.000.000 previsto al punto 2 dello stesso art. 8 della L.R. 26-3-1985, n. 9 è elevato a L. 2.000.000.

 

     Art. 25.

     1. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/78 iscritti al Cap. 0411150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, nonchè i fondi previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, saranno utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle istanze già presentate all'Assessorato regionale all'Edilizia Residenziale e corredate di concessione e/o convenzione.

 

     Art. 26.

     1. L'attività della Regione è sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttività ed efficacia conseguiti.

     2. La Giunta regionale, provvede alla predetta funzione di analisi attraverso l'istituzione di un apposito servizio di cui è garantito l'accesso alle basi dati, comunque nella disponibilità della Regione.

     3. La Giunta regionale adotta annualmente un rapporto di gestione, che contiene i risultati dell'analisi effettuata e l'esposizione ragionata delle metodologie impiegate.

     4. I risultati conseguiti e le metodologie impiegate nell'analisi di gestione sono in ogni caso sottoposti alla valutazione formale del Consiglio regionale.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

[2] Gli stanziamenti sui capitoli del presente bilancio, correlati alle disposizioni di cui agli artt. 5, 3° comma, e 8 della L.R. 17 aprile 1990, n. 11, sono da considerarsi "MERE POSTE CONTABILI" ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1979 (giusta nota commissariato del Governo nella Regione Puglia Prot. n. 5791/22702 GAB del 9-4-1990).

[3] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 23 giugno 1992, n. 10.

[5] «L'articolo 13 della L.R. 15-2-1985, n. 5 è stato così modificato» è da intendersi «...L'articolo 13 della L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 così modificato dall'art. 18 della L.R. 3 luglio 1989, n. 11...».