§ VI.3.18 – L.R. 17 aprile 1990, n. 11.
Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4 ottobre 1989 n. 14.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:17/04/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto della L.R. 19-3-1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4. 
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. Sono sospese per il quinquennio 1990-1994 le disposizioni delle leggi regionali 23-6-1980, n. 79 e 19-3-1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge
Art. 7.      1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla Regione - Assessorato al Bilancio - la propria situazione amministrativa e [...]
Art. 8.      Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo
Art. 9.      1. La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canali di finanziamento della Comunità Economica Europea
Art. 10.      1. La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art. 17 della Legge [...]
Art. 11.      1. E' istituito il «Fondo Regionale per le spese socio-assistenziali» di cui all'art. 14 della legge regionale 3 Luglio 1989, n. 11
Art. 12.      1. I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 1 della legge regionale 4-10-89, n. 14 sono abrogati


§ VI.3.18 – L.R. 17 aprile 1990, n. 11.

Disposizioni sostitutive ed integrative della L.R. 4 ottobre 1989 n. 14.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 74 – Suppl. Ord.).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto della L.R. 19-3-1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad integrazione del Fondo Nazionale Trasporti.

     2. Alla estinzione delle passività pregresse maturate al 31-12-1989, valutate in L. 97 miliardi, al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passività pregresse riguardano:

     a) per tutte le aziende di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della L.R. 19-3-1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;

     h) per le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario; i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dall'anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti,

limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale.

     Relativamente alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano già richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a L. 20 miliardi.

     4. Gli importi corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo Nazionale Trasporti.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 4. [3]

     [1. Al fine di conseguire l'equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e di abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 151/81, previa autorizzazione della Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono altresì facultate a assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate con l'atto concessionale].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     1. Sono sospese per il quinquennio 1990-1994 le disposizioni delle leggi regionali 23-6-1980, n. 79 e 19-3-1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla Regione - Assessorato al Bilancio - la propria situazione amministrativa e finanziaria.

     2. Gli eventuali avanzi di amministrazione accertati alla data del 31 Dicembre 1989 sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, per l'anno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.

     3. Al fine di cui sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l'avanzo di amministrazione accertato entro 60 giorni successivi all'accertamento.

 

     Art. 8.

     Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.

 

     Art. 9.

     1. La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canali di finanziamento della Comunità Economica Europea.

     2. A tal fine, per l'anno 1990 promuove a realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM) e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/88 assentiti dagli Organi Comunitari.

     3. I Programmi di cui al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.

     4. Nei casi di materia non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 16 Aprile 1987 n. 183.

     5. Al finanziamento delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei «Programmi» si provvede in via alternativa e/o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla Legge 6-4-1987, n. 183, all'art. 13 della Legge 1 Marzo 1986, n. 64 ed all'art. 44 del T.U. Legge sul Mezzogiorno.

 

     Art. 10.

     1. La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art. 17 della Legge 2-3-1976, n. 183 «Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno».

     2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

     3. In alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione può erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 11.

     1. E' istituito il «Fondo Regionale per le spese socio-assistenziali» di cui all'art. 14 della legge regionale 3 Luglio 1989, n. 11.

     [2. L'85% del Fondo è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma e di gestione dei servizi socio-assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche ex O.N.M.I. già esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:

     a) 4/10 in base alla popolazione residente;

     h) 2/10 in base alla disoccupazione;

     c) 2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;

     d) 2/10 in base alla popolazione inferiore agli anni diciotto.] [5]

     3. [Alla quota dell'85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri:

     a) agli hanseniani residenti nei Comuni della Regione Puglia è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla Legge 24 Gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 10 Marzo 1990, un assegno giornaliero di Lire undicimila. E' altresì corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di Lire diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di cui alla citata Legge 24-1-1986, n. 31;

     b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal Sindaco del Comune di Residenza di ciascun hanseniano sulla base di elenchi forniti dall'Assessore regionale alla sanità all'inizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dell'anno. Alla fine di ciascun anno il Sindaco è tenuto a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute;

     c) la Giunta regionale accredita ai Comuni le somme occorrenti per l'erogazione degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b)] [6].

     4. (Omissis) [7].

     5. L'importo delle rette di ospitalità per il ricovero di minori ed anziani è stabilito d'intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio- assistenziali affidatari.

 

     Art. 12.

     1. I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 1 della legge regionale 4-10-89, n. 14 sono abrogati.

     2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[2] Articolo abrogato con l'art. 27 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1999, n. 13, salve le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 37, L.R. 13/99.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

[5] Comma abrogato dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2013, n. 7.

[7] Comma abrogato con l'art. 7 della L.R. 25 giugno 1991, n. 5.