§ VI.4.13 - L.R. 8 marzo 2007, n. 5.
Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:08/03/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1. 


§ VI.4.13 - L.R. 8 marzo 2007, n. 5.

Modifica all’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006).

(B.U. 14 marzo 2007, n. 37).

 

Art. 1. [1]

     1. L’articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è sostituito dal seguente:

     “Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20).

     1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto”;

     b) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “1 bis. I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall’articolo 13”;

     c) il comma 4 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     “4. S’intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.