§ IV.1.123 - L.R. 10 aprile 2015, n. 15.
Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:10/04/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
Art. 2.  Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18
Art. 3.  Modifica all’articolo 20 bis della l.r. n. 18/2000
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
Art. 5.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18


§ IV.1.123 - L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole

(B.U. 15 aprile 2015, n. 53 Supplemento)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4

1. All’articolo 27 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: “Ad ogni fascia viene attribuito un consigliere.” sono sostituite dalle seguenti: “Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L’elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall’1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l’1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all’interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. L’assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell’ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l’ordine di lista.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 [1]

1. All’articolo 20 bis della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), così come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “Sono consentiti gli interventi di trasformazione del bosco solo se autorizzati”;

b) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 20 bis della l.r. n. 18/2000 [2]

1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 20 bis della l.r. 18/2000, così come introdotto dall’articolo 2 della l.r. 12 /2012, è abrogata.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 [3]

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo.”;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte dalla commissione provinciale espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle VAM di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT.”;

c) all’articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all’esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.”.

d) all’articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:

1) il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;

2) la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.

b) pubblicazione da parte del competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune ove è situato il bene, all’albo pretorio del Servizio demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo posto a base d’asta e che chiunque può presentare, entro il termine all’uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l’ufficio può pubblicare l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio competente comunica al possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello determinato ai sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.”;

e) all'articolo 13, il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di avviso pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali.”;

f) all’articolo 13, dopo il comma 7 quater è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015 sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al comma 3.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18

1. All’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

a) “3 bis. Le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sono state presentate istanze di rinnovo agli ex uffici del genio civile regionale o alle amministrazioni provinciali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r 18/1999, sono rinnovate sino al 31 dicembre 2016 previo versamento, sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, della somma di euro 100,00 a titolo di canone unico omnicomprensivo.

b) “3 ter. Copia della ricevuta del versamento effettuato unitamente alla copia dell’istanza e alla comunicazione di essersi avvalsi della presente norma è trasmessa all’ufficio destinatario della domanda di rinnovo.

c) “3 quater. L’Ufficio rilascia attestazione di ricevimento della documentazione presentata mediante apposizione del protocollo e la concessione è rinnovata senza alcuna altra formalità.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.