§ V.5.187 - L.R. 21 marzo 2023, n. 1.
Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:21/03/2023
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Finalità
Art. 4.  Definizioni
Art. 5.  Aree assimilate a bosco
Art. 6.  Aree escluse dalla definizione di bosco
Art. 7.  Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale
Art. 8.  Strumenti di pianificazione forestale
Art. 9.  Programma forestale regionale
Art. 10.  Piani forestali di indirizzo territoriale
Art. 11.  Piani di gestione forestale e Piano tagli
Art. 12.  Regolamento forestale
Art. 13.  Funzioni
Art. 14.  Sportelli forestali
Art. 15.  Demanio forestale regionale
Art. 16.  Patrimonio forestale pubblico
Art. 17.  Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 18.  Arboricoltura da legno
Art. 19.  Autorizzazioni al taglio
Art. 20.  Vincolo idrogeologico forestale
Art. 21.  Disciplina della trasformazione del bosco
Art. 22.  Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale
Art. 23.  Piani di intervento straordinario
Art. 24.  Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Art. 25.  Piano antincendio boschivo
Art. 26.  Funzioni e compiti nell’attività antincendio boschivo regionale
Art. 27.  Forme di gestione forestale associata e consortile
Art. 28.  Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali
Art. 29.  Viabilità silvopastorale e opere connesse alla gestione del bosco
Art. 30.  Promozione dei prodotti forestali
Art. 31.  Servizi ecosistemici e ambientali
Art. 32.  Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 33.  Attività formative e informative
Art. 34.  Albo regionale delle imprese boschive
Art. 35.  Attività di ricerca e sperimentazione
Art. 36.  Servizio informativo forestale
Art. 37.  Carta e Inventario forestale
Art. 38.  Spese e oneri istruttori
Art. 39.  Vigilanza e accertamenti
Art. 40.  Sanzioni amministrative pecuniarie forestali
Art. 41.  Notifica all’Unione europea
Art. 42.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 43.  Norme transitorie e finali
Art. 44.  Abrogazioni
Art. 45.  Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 30/2022
Art. 46.  Abrogazione dell’articolo 115 della l.r. 32/2022
Art. 47.  Modifica all’articolo 54 della l.r. 51/2021
Art. 48.  Verifica soglia minima di efficienza


§ V.5.187 - L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse

(B.U. 24 marzo 2023, n. 28)

 

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Principi, finalità e definizioni

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dallo Stato italiano in materia di gestione forestale sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente e del paesaggio, conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile e bioeconomia, provvede con le presenti disposizioni al riordino e all’aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di seguito Testo unico.

 

     Art. 2. Principi

1. La Regione Puglia, nel quadro dei principi definiti dall’articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni come:

a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività;

b) bene di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socioeconomico da ampliare, tutelare, gestire e valorizzare, al fine di garantire la stabilità degli ecosistemi forestali per il benessere delle generazioni presenti e future;

c) risorsa rinnovabile, sostenibile e multifunzionale fondamentale per il benessere degli individui, della società e della vita umana;

d) elemento indispensabile nella lotta al cambiamento climatico, nella conservazione della biodiversità e per la protezione del territorio e delle opere dell’uomo dalle calamità naturali.

2. La Regione Puglia riconosce:

a) l’interesse pubblico della selvicoltura, svolta in applicazione dei principi internazionali della gestione forestale sostenibile, così come recepiti all’articolo 3, comma 2, lettera b), del Testo unico e finalizzata alla salvaguardia della biodiversità e al mantenimento nel tempo della multifunzionalità delle risorse forestali, nonché allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e interne della regione;

b) l’interesse pubblico della programmazione e pianificazione forestale, basata su un’approfondita conoscenza del territorio, delle esigenze ecologiche e socioeconomiche locali e da attuare nel rispetto delle autonomie locali e in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’articolo 8 dello Statuto della Regione Puglia;

3. La Regione Puglia promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la semplificazione amministrativa e procedurale per diffondere la gestione forestale sostenibile del patrimonio forestale regionale, nel rispetto delle normative nazionale e regionale vigenti, e degli indirizzi e obblighi internazionali ed europei.

 

     Art. 3. Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, con riferimento alla difesa idrogeologica, alla prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e culturale, promuovendone la conservazione, l’incremento e la sua razionale gestione;

c) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle superfici forestali, come definite all’articolo 4, comma 2, garantendo la continua fornitura di beni e servizi di interesse pubblico;

d) favorire la protezione e corretta gestione del territorio, il recupero funzionale, ecologico e produttivo dei boschi degradati o danneggiati, delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni colturalmente abbandonati, nonché lo sviluppo di infrastrutture verdi e la realizzazione di nuovi boschi, anche in ambito urbano e periurbano;

e) incentivare la gestione associata e consortile delle proprietà silvopastorali pubbliche e private;

f) promuovere la pianificazione forestale nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, coerentemente con gli obiettivi e le finalità dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione regionali, territoriali e locali;

g) promuovere l’adozione dei sistemi di certificazione volontari per i processi di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, e di ecolabel UE, ovvero etichetta ecologica volontaria;

h) sviluppare le filiere del legno e dei prodotti non legnosi derivanti dal bosco e dall’arboricoltura regionale, promuovendo l’impiego del legno locale come materia prima rinnovabile e secondo i principi internazionali ed europei dell’uso a cascata del legno, anche per la filiera legno-energia, incentivando l’innovazione tecnologica nei processi di combustione e lo sviluppo di reti di teleriscaldamento, in particolare per i centri abitati non metanizzati;

i) promuovere iniziative volte a valorizzare le funzioni sociali, culturali e turistico- ricreative del bosco, garantendo la conservazione e la salvaguardia della biodiversità;

j) migliorare le condizioni socioeconomiche delle aree interne e rurali, promuovendo lo sviluppo delle attività silvopastorali, agroforestali e dell’arboricoltura da legno, anche per garantire la protezione e il razionale utilizzo del suolo, la conservazione e la salvaguardia della biodiversità;

k) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese, degli addetti e degli operatori forestali;

l) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca, l’innovazione, la sperimentazione e la divulgazione in materia, favorendo l’interscambio di conoscenze tra la comunità politica, imprenditoriale, professionale e scientifica;

m) sviluppare la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale regionale e dei suoi ecosistemi, anche a supporto delle funzioni regionali di indirizzo politico e programmatorio in materia forestale, ambientale e paesaggistica;

n) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale della valenza ambientale, culturale ed economica delle foreste e degli alberi.

2. La Regione Puglia, per raggiungere le finalità previste nel comma 1, si avvale della competente struttura regionale in materia forestale, nonché degli enti locali, territoriali e strumentali facenti parte del sistema regionale.

3. Tramite apposite convenzioni, nel quadro delle disposizioni del Testo unico e nell’ambito delle forme di collaborazione specificatamente previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di altri enti e organismi pubblici e privati, università, federazioni e ordini professionali competenti in materia, associazioni di categoria, organizzazioni professionali, associazioni ambientaliste, così come riconosciuti dalla normativa vigente, nonché del supporto e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

 

     Art. 4. Definizioni

1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma regionale, si definiscono:

a) patrimonio forestale regionale: l’insieme delle superfici riconosciute come bosco ai sensi del comma 2 e aree assimilate a bosco ai sensi dell’articolo 5, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

b) patrimonio silvopastorale regionale: l’insieme del patrimonio forestale regionale di cui alla lettera a), dei pascoli e delle infrastrutture ad essi connesse, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

c) demanio forestale della Regione: l’insieme del patrimonio silvopastorale di cui alla lettera b), riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o a essa assoggettato;

d) patrimonio indisponibile dello Stato: l’insieme del patrimonio silvopastorale di proprietà dello Stato, la cui tutela e salvaguardia rimane affidata all’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

e) gestione forestale sostenibile: l’insieme delle scelte di pianificazione forestale e delle azioni selvicolturali volte a garantire la produzione sostenibile dei servizi ecosistemici, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali a un livello di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali e senza comportare danni ad altri ecosistemi;

f) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica, escluso il legno in ogni sua forma, a uso alimentare e non alimentare, derivati dalla foresta, da altri terreni boscati o da singoli alberi forestali;

g) arboricoltura da legno: coltura arborea, derivante da impianto anche policiclico e potenzialmente permanente, realizzata in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che può essere reversibile al termine del ciclo colturale;

h) terreni abbandonati: terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, e i boschi d’alto fusto in cui non siano attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e relative disposizioni nazionali di attuazione, a esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d’uso;

i) terreni silenti: i terreni abbandonati di cui alla lettera h) e per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili;

j) prati e pascoli permanenti: superfici non classificate come bosco, ai sensi del comma 2, non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere pascolate, sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che comprendono anche formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, altre specie arbustive o arboree utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

k) pascoli arborati: superfici con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente e tradizionalmente per il pascolo del bestiame;

l) boschi da pascolo: superfici a bosco, di cui al comma 2, destinate tradizionalmente al pascolo con superficie erbacea non predominante;

m) boschi di neoformazione: superficie di qualsiasi natura e destinazione, colonizzata da almeno trenta anni, per disseminazione e propagazione spontanea da specie arboree forestali, associate o meno a quelle arbustive, originatesi anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agropastorali, che presentano le caratteristiche di estensione, larghezza media e copertura arborea di cui al comma 2;

n) boschi di protezione: superfici boscate individuate e riconosciute dalla Regione che, per la propria speciale ubicazione e per le proprie caratteristiche, svolgono una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da fenomeni di dissesto idrogeologico, da pericoli naturali quali caduta massi, da scivolamenti superficiali, da lave torrentizie e altro;

o) boschi degradati: superfici boscate, riconosciute dalla Regione, che si trovano in alterate condizioni per struttura, densità, rinnovazione e ritmo vegetativo;

p) boschi vetusti: superfici boscate riconosciute dalla Regione, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12, costituite da specie forestali autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità quale conseguenza dell’assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanea;

q) albero e bosco monumentale: albero forestale ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, e in possesso delle caratteristiche previste all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), a esclusione degli ulivi monumentali già riconosciuti dalla normativa regionale vigente. Possono inoltre essere riconosciuti come alberi monumentali i filari, le alberate e i boschi di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, alberi forestali ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali a esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

r) impresa forestale: impresa che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta nell’albo regionale delle imprese boschive, previsto nell’articolo 34, sono parificate le imprese forestali iscritte nell’albo di altre regioni a statuto ordinario o speciale;

s) cessa elettrica: striscia di suolo tagliata a raso a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, mantenuta sempre libera da vegetazione arborea e arbustiva sia per garantire gli interventi di ispezione o riparazione dell’elettrodotto, sia per arginare gli incendi. Tale striscia a sezione rettangolare, ha come asse l’elettrodotto e ha larghezza variabile in funzione del valore di tensione e della tipologia di conduttore; parte dal piano campagna e valica i conduttori stessi: La larghezza complessiva della cessa per gli elettrodotti aerei di media tensione, da mille Volt a trentamila Volt, con conduttori nudi è pari a undici metri; per gli elettrodotti in cavo aereo di media tensione è pari a tre metri; per gli elettrodotti di bassa tensione, sino a mille Volt, sia in conduttori nudi che in cavo cordato è pari a tre metri;

2. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale, in coerenza con quanto disposto all’articolo 3, comma 3, del Testo unico, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati e sono definiti quali superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale derivanti da impianto, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2 mila metri quadrati, larghezza media non inferiore a venti metri misurata al piede delle piante di confine, e tale da determinare una copertura arborea, intesa come proiezione delle chiome sul piano orizzontale, maggiore del 20 per cento. La continuità della superficie forestale, con riferimento alla larghezza minima e all’estensione minima di cui sopra, non è considerata interrotta dai confini amministrativi e di proprietà.

 

CAPO 2

Aree assimilate ed escluse dalla definizione di bosco

 

     Art. 5. Aree assimilate a bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale, in coerenza con quanto disposto all’articolo 4 del Testo unico, sono assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, riconosciute dalla Regione o individuate dal Piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) superfici gravate dall’obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica, miglioramento della qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;

d) le superfici boscate temporaneamente prive di copertura a causa di danni da avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi o a causa di interventi antropici o trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2 mila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come pascoli arborati;

f) boschi di neoformazione riconosciuti dalla Regione e rilevati secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale previsto nell’articolo 12;

g) i castagneti da frutto riconosciuti abbandonati secondo i criteri definiti dal regolamento forestale regionale previsto nell’articolo 12 e in fase di rinaturalizzazione;

h) le formazioni caratteristiche della macchia mediterranea in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, pari o superiore a 2 mila metri quadrati che esercitano una copertura del suolo di almeno il 20 per cento o già individuate come bosco dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

2. Le specie di alberi e arbusti di interesse forestale ai fini delle presenti disposizioni sono elencate e distinte nel regolamento forestale regionale previsto nell’articolo 12.

 

     Art. 6. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale non sono considerati bosco:

a) le formazioni derivanti da impianto, realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agroambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con atto della Regione;

b) l’arboricoltura da legno, previsto nell’articolo 4, comma 1, lettera g), le tartufaie coltivate di origine artificiale, le produzioni arboree agricole e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché gli impianti a rotazione rapida realizzati su terreni agricoli previsti nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 1307/2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati non rientranti nella casistica previsti nell’articolo 4, comma 2 e nell’articolo 5, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi forestali utilizzati a scopo ornamentale, gli impianti di frutticoltura, le siepi e i filari;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Fatte salve le superfici già tutelate dal PPTR e assoggettate dalla Regione a tutela per subentrati interessi naturalistici, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l’edificazione di nuove costruzioni o di interventi di manutenzione di infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agropastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura, previsti nell’articolo 5, comma 2, lettera a), del Testo unico;

b) le superfici destinate a manufatti e nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età;

c) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;

d) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a venti metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

3. Le fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), sono considerate bosco sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture regionali competenti.

 

     Art. 7. Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale

1. La Regione Puglia, per il conseguimento delle finalità previste nell’articolo 3, promuove e sostiene la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese.

2. La Regione Puglia, ai fini del comma 1, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la vivaistica forestale, per l’utilizzo, la moltiplicazione, la diffusione e la commercializzazione delle specie forestali autoctone arboree e arbustive di provenienza certificata.

3. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all’imboschimento, all’arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La Regione Puglia detiene il Registro dei materiali di base e dei boschi da seme e provvede al suo periodico aggiornamento, al controllo della provenienza e alla certificazione del materiale forestale di moltiplicazione e inoltre:

a) provvede all’individuazione e caratterizzazione nel territorio regionale dei boschi, dei popolamenti vegetali naturali o artificiali e di singole piante in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e arbustive autoctone che rispondono ai criteri nazionali previsti dalla normativa vigente e ne cura la loro iscrizione nel Registro;

b) provvede al controllo della diffusione, produzione e commercializzazione del materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie forestali autoctone idoneo alla coltivazione;

c) promuove la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e individua i vivai autorizzati alla produzione, propagazione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione autoctono certificato e ne cura la loro iscrizione in apposito albo.

5. La Regione Puglia definisce, con apposito regolamento, le competenze e le procedure per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, in linea con la normativa fitosanitaria europea e nazionale.

 

CAPO 3

Programmazione e pianificazione forestale

 

     Art. 8. Strumenti di pianificazione forestale

1. In coerenza con i principi previsti nell’articolo 2 e nel perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 3, la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, promuove la programmazione e la pianificazione forestale fondate sulla conoscenza del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici.

2. Il patrimonio forestale regionale, in coerenza con quanto disposto all’articolo 6 del Testo unico, è sottoposto a:

a) programmazione regionale mediante il Programma forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 9;

b) pianificazione territoriale mediante il Piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT) di cui all’articolo 10;

c) pianificazione aziendale mediante il Piano di gestione forestale (PGF) e il Piano tagli (PT) di cui all’articolo 11.

 

     Art. 9. Programma forestale regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, comma 1, del Testo unico e in armonia con la normativa comunitaria e nazionale vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito PFR, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall’articolo 8 dello Statuto regionale e conformemente a quanto disposto dal PPTR e dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi di difesa del suolo e sicurezza del territorio, di gestione delle acque e di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, previsti dai Piani di bacino distrettuali vigenti e si completa con la Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica).

2. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e integrato nel Sistema informativo territoriale della Regione. Ha validità di venti anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei, con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

3. Il PFR, redatto attraverso lo studio e la conoscenza del patrimonio forestale regionale, delle condizioni relative all’assetto idrogeologico e delle situazioni e delle caratteristiche ecologiche e socioeconomiche del territorio regionale:

a) individua, in attuazione degli indirizzi europei e nel perseguimento degli impegni assunti in sede internazionale dal Governo nazionale, le linee regionali di indirizzo strategico in materia forestale, per garantire nel tempo l’erogazione di servizi ecosistemici alla collettività, individuando gli obiettivi di tutela, conservazione e ricostituzione degli ecosistemi forestali regionali, di valorizzazione e sviluppo del settore forestale e delle sue filiere produttive e socio-culturali;

b) definisce gli orientamenti gestionali e individua specifiche azioni, anche per ambiti prioritari di intervento, volte a conservare e migliorare il patrimonio silvopastorale regionale assicurando l’equilibrio e/o il miglioramento dell’assetto idrogeologico, ecologico e paesaggistico del territorio pugliese;

c) ripartisce il territorio forestale e di interesse silvopastorale in comprensori territoriali omogenei in coerenza con quanto previsto dal PPTR e in rapporto alle esigenze di prevenzione antincendio boschivo e tutela dell’assetto idrogeologico dei bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;

d) individua, nell’ambito dei comprensori di cui alla lettera c), i criteri e parametri di demarcazione per:

1) le aree a maggiore rischio incendio e dissesto idrogeologico;

2) i boschi di protezione diretta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n);

3) i boschi degradati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o), su cui prevedere interventi straordinari e urgenti di ripristino ai sensi dell’articolo 23;

4) i boschi vetusti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera p);

5) i boschi di maggiore valore ecologico ai fini della conservazione della biodiversità;

6) le aree da destinare prioritariamente a imboschimento e rimboschimento a fini ambientali, paesaggistici, produttivi e di difesa del suolo;

7) le aree agricole ed ex industriali da destinare potenzialmente all’arboricoltura da legno di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), anche policiclica e permanente a fini produttivi, ambientali, di depurazione, culturali, paesaggistici con particolare attenzione alle aree periurbane e alla creazione di corridoi ecologici;

8) le aree per la produzione di legna, legname e prodotti non legnosi, nonché per lo sviluppo di insediamenti produttivi per la trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

e) definisce il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale forestale vigenti, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione distrettuale e in conformità con il PPTR e gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

f) individua le previsioni di spesa sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il perseguimento delle linee strategiche e le priorità di intervento, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti;

g) definisce i criteri di ripartizione per l’assegnazione di eventuali finanziamenti agli enti competenti, nonché puntuali indicatori per il monitoraggio fisico e finanziario di attuazione del Programma;

h) definisce criteri, metodologie e tempi per il monitoraggio e la valutazione delle scelte strategiche adottate;

i) individua le attività prioritarie di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.

4. Il PFR contiene l’analisi e la relazione del contesto, l’inventario e la Carta forestale regionale di cui all’articolo 37.

 

     Art. 10. Piani forestali di indirizzo territoriale

1. La Regione Puglia promuove l’adozione di Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), per ambiti territoriali omogenei, per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell’articolo 9, comma 3, lettera c), attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multifunzionali modello.

2. I PFIT, in attuazione di quanto previsto dal PFR, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche e socioeconomiche del territorio oggetto di piano.

3. Il PFIT si articola nelle fasi di analisi, di progettazione e di indirizzo ed è redatto e approvato secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale previsto nell’articolo 12, in coerenza con i criteri minimi nazionali di elaborazione dei PFIT di cui all’articolo 6, comma 7, del Testo unico.

4. Il PFIT ha validità di venti anni ed è sottoposto a eventuale aggiornamento ogni cinque anni in relazione agli obiettivi e indirizzi strategici nazionali ed europei, alle revisioni e aggiornamenti del PFR e alle esigenze e necessità ambientali e socioeconomiche dell’ambito territoriale oggetto di pianificazione.

5. Il PFIT è predisposto sulla base degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati relativi al contesto territoriale cui si riferisce e svolge un compito di raccordo operativo tra la pianificazione forestale prevista nell’articolo 11 e gli strumenti di programmazione regionale e pianificazione territoriale e urbanistica vigenti.

6. I Comuni singoli e associati, la Città metropolitana di Bari, le Unioni di comuni e province, gli Enti gestori dei parchi e altri Enti territoriali e locali, in coordinamento con la Regione Puglia, possono proporre PFIT per gli ambiti territoriali di loro competenza. A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivostrutturali derivati da apposite indagini territoriali e fornisce agli enti il necessario supporto tecnico.

7. I PFIT che interessano, in tutto o in parte, aree naturali protette di cui all’articolo 2 della legge 394/1991, o all’interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Puglia, recepiscono le indicazioni previste dal piano di gestione del sito specifico e le misure di conservazione per lo stesso vigenti.

8. I PFIT che interessano le aree di cui al comma 7 sono trasmessi all’Ente parco o all’organismo di gestione ai fini dei pareri e nullaosta di cui all’articolo 13 della legge 394/1991. La Giunta regionale approva il PFIT, con eventuali modifiche, entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nullaosta.

9. Il PFIT è approvato dalla Giunta regionale e sottoposto alla procedura di VAS.

10. All’approvazione dei PFIT si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Testo unico.

 

     Art. 11. Piani di gestione forestale e Piano tagli

1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).

2. Il PGF e il PT, in attuazione del PFR e in coordinamento con i PFIT, ove esistenti, rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12, che definisce anche le procedure e i tempi per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti;

b) redatti, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l’ambiente e le risorse esistenti e migliorare il quadro socioeconomico locale.

4. La redazione e l’attuazione dei PGF e dei PT sono affidate a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l’espletamento di tali attività.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a cinquanta ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Il PGF ha una validità massima di dieci anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all’esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiori a cinquanta ettari e superiori o uguali a dieci ettari, deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità, se non si è già provveduto, per tali aree, alla redazione e approvazione di un PGF.

8. Non sono soggetti all’obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà private inferiori a dieci ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell’ambito di aree naturali protette di cui all’articolo 2 della legge 394/1991, o all’interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate e sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza

 

     Art. 12. Regolamento forestale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale.

2. Il regolamento forestale:

a) definisce le prescrizioni e i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà;

b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l’esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito;

d) definisce le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;

e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;

f) definisce le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a);

g) stabilisce le disposizioni per l’identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del Testo unico;

h) stabilisce le disposizioni per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché delle piante isolate e sparse di interesse forestale;

ì) stabilisce gli adempimenti per la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;

j) stabilisce le modalità e le procedure per l’elaborazione e l’attuazione dei Piani di intervento straordinario previsti nell’articolo 23;

k) disciplina la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all’articolo 21, le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;

l) stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, in armonia con le disposizioni di legge regionali di settore vigenti e al fine di garantire l’efficienza delle opere stesse;

m) disciplina la produzione, la raccolta e l’utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche, nonché elenca le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;

n) disciplina il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali previste nell’articolo 27 e le forme di sostituzione della gestione previste nell’articolo 28;

o) disciplina le modalità di gestione del Sistema informativo forestale della Regione e degli Sportelli forestali, sentito il Responsabile per la Transizione al Digitale;

p) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio previste nell’articolo 19 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti privati richiedenti e determina le modalità per l’assegno e per la stima dei lotti boschivi nonché per l’istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;

q) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative per l’amministrazione e gestione del demanio forestale e del patrimonio forestale di cui agli articoli 15 e 16;

r) disciplina le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale regionale, che sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) vigenti in Puglia;

s) disciplina la composizione, nomina, modalità di gestione e competenze del Tavolo tecnico consultivo forestale regionale (TTCFR) di cui all’articolo 13, comma 3, istituito presso la struttura regionale competente in materia forestale.

3. Il regolamento disciplina inoltre gli indirizzi e le modalità tecniche, nonché le procedure e disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.

 

CAPO 4

FUNZIONI E COMPITI

 

     Art. 13. Funzioni

1. Le funzioni e i compiti che richiedono l’esercizio unitario in sede regionale e il supporto collaborativo di ulteriori organizzazioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali, europee e internazionali in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;

b) redazione, aggiornamento e attuazione del PFR previsto nell’articolo 9, dell’inventario e della cartografia forestale regionale e di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali ed europei definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;

c) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio silvopastorale, salvaguardia e prevenzione dal degrado ambientale e dell’assetto idrogeologico e conservazione e tutela della biodiversità;

d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell’autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;

e) applicazione delle disposizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e trasferite e/o delegate alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

f) concorso alla gestione del Sistema informativo territoriale regionale (SIT Puglia) per le materie di competenza, promuovendo il coordinamento, l’armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale regionale, la gestione, le attività di settore e di filiera, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale;

g) concorso al controllo regionale sull’attività fitosanitaria forestale, prevenzione e contenimento dei danni causati ai boschi da eventi naturali estremi e azioni antropiche, nonché promozione delle attività di prevenzione, monitoraggio e supporto all’antincendio boschivo e alla protezione civile ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

h) definizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, nonché per il recupero o miglioramento delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti, delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali e produttive anche nell’ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 10 e 11;

i) definizione dei criteri e delle procedure per la sostituzione diretta o l’affidamento della gestione delle proprietà forestali pubbliche e private al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche ai sensi dell’articolo 12 del Testo unico;

j) promozione e valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e delle filiere forestali e silvopastorali regionali;

k) gestione del censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

l) promozione della tutela della biodiversità forestale di interesse regionale e dei boschi didattici, sul patrimonio forestale regionale;

m) gestione dell’Albo delle imprese boschive e promozione della formazione degli operatori forestali;

n) informazione, comunicazione, divulgazione e assistenza tecnica in ambito forestale;

o) promozione della ricerca applicata in campo forestale;

p) attività di supporto tecnico alla prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale e nelle attività inerenti all’applicazione dei regolamenti in materia forestale;

q) pianificazione dell’attività vivaistica nei vivai forestali regionali, controllo nei vivai forestali ai sensi del d.lgs. 386/2003, tenuta del libro dei boschi da seme, gestione e monitoraggio dei boschi da seme;

r) attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), per la parte inerente la materia forestale;

s) concorso, per le competenze forestali, alle materie riferite ai campi di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), compresi i procedimenti di IPPC-AIA e VIA, e dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché’ della flora e della fauna selvatiche) in tema di valutazione di incidenza ambientale.

2. La Regione Puglia disciplina l’organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle materie di cui alla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, attraverso il Sistema informativo forestale della Regione ed in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati, organizzazioni a vario titolo interessate alla materia e riconosciute dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. La struttura regionale competente in materia forestale può avvalersi della consulenza e del supporto forniti dal TTCFR nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento previsto nell’articolo 12.

4. Il TTCFR esprime pareri motivati non vincolanti e formula proposte in relazione alle attività in materia forestale. Le attività del TTCR sono disciplinate dal regolamento previsto nell’articolo 12 e da apposite disposizioni regionali.

 

     Art. 14. Sportelli forestali

1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono istituiti gli Sportelli forestali al fine di favorire l’applicazione del Sistema informativo forestale della Regione e la diffusione delle informazioni relative alla gestione e fruizione del patrimonio silvopastorale, nonché di migliorare l’efficacia delle procedure amministrative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico. Le funzioni e i compiti degli Sportelli forestali sono disciplinate con provvedimento organizzativo della struttura regionale in materia forestale.

2. Gli Sportelli forestali costituiscono punto di accesso ai servizi informativi forestali regionali, forniscono informazioni, chiarimenti e assistenza in merito alle procedure tecnico-amministrative in materia forestale nonché con riferimento all’esito delle istanze presentate.

3. Gli Sportelli forestali possono essere altresì istituiti presso le sedi territoriali dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF).

 

TITOLO 2

GESTIONE SOSTENIBILE

CAPO 1

 

     Art. 15. Demanio forestale regionale

1. La Regione provvede direttamente alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell’ARIF nell’ambito delle attività ad essa attribuite dalla legge regionale 3/2010. 2. La tutela, valorizzazione e gestione del demanio forestale regionale è realizzata in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11 e coerentemente agli obiettivi di:

a) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell’assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;

b) promozione delle attività economiche e delle filiere forestali locali legate alla valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, dell’energia in ambito locale, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse;

c) promozione dell’uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche a esso correlate;

d) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale.

3. La Regione definisce l’utilizzo a fini istituzionali degli immobili e delle opere ricadenti nel demanio forestale regionale e provvede, nell’interesse collettivo, alla realizzazione di opere di manutenzione e miglioramento di quelli funzionali alle attività silvopastorali e di educazione ambientale e forestale, sia di proprietà regionale che di altri soggetti pubblici.

4. I boschi e i pascoli possono essere oggetto di concessione, a solo uso pascolativo, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati. I beni immobili facenti parte del demanio forestale regionale possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, ai sensi delle normative regionali vigenti, per una delle finalità indicate al comma 2 e nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11.

 

     Art. 16. Patrimonio forestale pubblico

1. Gli enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale in attuazione di un PGF redatto ai sensi dell’articolo 11 e se previsto, coerentemente agli indirizzi del PFIT di cui all’articolo 10.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 50 per cento dei ricavi di tutte le attività di gestione dei beni silvopastorali di loro proprietà per attuare prioritariamente interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi, alla redazione e revisione degli strumenti di pianificazione, per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione dei boschi e della biodiversità, nonché per la realizzazione di opere di idraulica forestale o di viabilità forestale.

3. L’ente proprietario procede all’accantonamento delle somme di cui al comma 2 anche se la gestione è svolta da un soggetto diverso.

4. In caso di attività realizzate in assenza degli strumenti di pianificazione forestale previsti nell’articolo 11, l’ente gestore, con le risorse accantonate ai sensi del comma 2, contribuisce prioritariamente alla redazione dei piani. Il PGF è redatto entro due anni dalla data di approvazione del regolamento forestale previsto nell’articolo 12.

 

CAPO 2

Gestione e tutela degli ecosistemi forestali

 

     Art. 17. Disciplina delle attività di gestione forestale

1. La Regione Puglia sostiene e promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale sostenibile.

2. Sono attività di gestione forestale sostenibile tutte le scelte, le pratiche e gli interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui al all’articolo 5 previste negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11, inclusi gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 4.

3. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all’incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 2.

4. Sono definiti pratiche e interventi selvicolturali le cure, i trattamenti, i tagli e le operazioni condotte nel ciclo di coltivazione e utilizzo del bosco e delle aree assimilate a bosco e disciplinate dal regolamento forestale di cui all’articolo 12, al termine delle quali l’uso del suolo rimane forestale.

5. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti, i tagli e le operazioni di cui al comma 4, ivi compresi quelli praticati su piante singole, sparse in filari o in gruppi, non radicate in bosco, se previsti ed autorizzati in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 12, sono equiparati ai tagli colturali di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Nell’ambito delle attività di gestione forestale, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Testo unico, si applicano coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione della biodiversità, di habitat e specie di interesse europeo e nazionale le seguenti disposizioni:

a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalla Regione e disciplinati dal regolamento forestale regionale, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;

b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi i casi previsti dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 e disciplinati dal regolamento forestale regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del d.lgs. 42/2004;

c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi specifici disposti dal regolamento forestale regionale e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti;

d) è sempre vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione del regolamento (UE) 1143/2014.

7. Le sanzioni per le violazioni delle attività di gestione forestale di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento forestale che disciplina l’esecuzione degli interventi di ripristino a carico del soggetto gestore e definisce i casi e le modalità di sostituzione diretta nella gestione forestale e nella esecuzione dei lavori di ripristino, oppure di affidamento diretto a enti strumentali o delegati dalla Regione oppure di affidamento con procedura a evidenza pubblica, anche previa occupazione temporanea dei terreni interessati e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità.

8. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nel caso in cui dalle violazioni dei divieti di cui al presente articolo si evidenzi un discostamento superiore al 20 per cento dai parametri di superficie e numero delle piante previsto dall’autorizzazione regionale, si configura un danno o un danno ambientale e si procede ai sensi della direttiva medesima e della normativa interna di recepimento.

9. La Regione autorizza interventi di gestione forestale in deroga ai divieti previsti nel comma 6, secondo quanto disposto dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12, solo se questi siano giustificati da particolari motivi di interesse pubblico e di pubblica incolumità.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all’interno delle aree naturali protette di cui all’articolo 2 della legge 394/1991, o all’interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, se non in contrasto con la normativa vigente nei predetti siti.

 

     Art. 18. Arboricoltura da legno

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove l’arboricoltura da legno così come definita nell’articolo 4, comma 1, lettera g) e la coltura arborea policiclica temporanea e potenzialmente permanente, con specie forestali, per finalità produttive, ambientali, paesaggistiche, socioculturali e ricreative, con particolare attenzione alle aree periurbane e degradate.

2. La Regione promuove e incentiva la gestione, tutela e valorizzazione dell’arboricoltura da legno, favorendo iniziative e attività di supporto tecnico-scientifico, informazione, divulgazione pubblica per la comunità regionale.

 

     Art. 19. Autorizzazioni al taglio

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nell’articolo 17, comma 4, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di cui all’articolo 12, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione semplice;

b) autorizzazione regionale.

2. Fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità, non sono soggetti agli adempimenti di cui al comma 1 i soli tagli colturali dell’arboricoltura da legno di cui all’articolo 18.

3. Il taglio degli alberi di interesse forestale, presenti nei centri urbani e nei giardini pubblici e privati, viene autorizzato dai singoli Comuni competenti, nel rispetto delle norme di natura paesaggistica e ambientale qualora presenti.

4. Le comunicazioni semplici e le istanze di autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettere a) e b), sono redatte e presentate secondo quanto disposto dal regolamento forestale.

5. Gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 10 e 11 sono soggetti alla sola comunicazione semplice di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento forestale.

6. Gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia, a valere su proprietà inferiori ai dieci ettari, in assenza di uno strumento di pianificazione, sono soggetti ad autorizzazione al taglio di cui al comma 1, lettera b), secondo le procedure e disposizioni previste dal regolamento forestale.

7. Per aree boscate di superficie non superiore a due ettari, sono ammessi i lavori in economia che interessano una superficie non superiore a un ettaro per annata silvana e con massa legnosa retraibile minore o uguale a centocinquanta quintali per ettaro all’anno.

8. Gli interventi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico o di pubblica utilità sono soggetti alla sola comunicazione semplice di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.

 

     Art. 20. Vincolo idrogeologico forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni perimetrati e individuati a norma del r.d. 3267/1923.

2. Le opere, i lavori e i movimenti di terra e di roccia sulle superfici di cui al comma 1, nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale, sono disciplinati dal regolamento forestale regionale e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia forestale, fermo restando le autorizzazioni, nulla-osta e atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi a opere previste dai PGF, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione secondo le disposizioni previste dal regolamento forestale regionale.

4. Per i movimenti di terra eseguiti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, effettuati in assenza dell’autorizzazione o del parere previsto o in difformità da essi, la competente struttura regionale esprime un parere di compatibilità idrogeologica, fermi restando gli aspetti paesaggistici e urbanisticoedilizi, a seguito di richiesta avanzata per il tramite degli Sportelli unici dei Comuni, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 40.

5. Qualora sussistano i requisiti di compatibilità, la struttura regionale competente in materia forestale rilascia l’autorizzazione in parziale o totale sanatoria, contenente le eventuali prescrizioni tecniche necessarie. Se l’opera appare incompatibile con l’assetto idrogeologico, oppure in presenza di danni all’assetto idrogeologico dei luoghi, o quando le opere eseguite sul territorio siano interessate da fenomeni franosi attivi o siano poste in aree potenzialmente esondabili, l’autorizzazione in sanatoria viene negata, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di rimessa in pristino dello stato dei luoghi che vengono prescritti nello stesso provvedimento con applicazione della sanzione nel minimo edittale. In caso di inadempienza dell’interessato, i lavori sono eseguiti d’ufficio dall’amministrazione, con rivalsa di spese a carico dell’inadempiente.

6. Quando venga accertato che sono in corso lavori eseguiti in violazione della legge o dell’autorizzazione, i lavori sono immediatamente sospesi con provvedimento della struttura regionale competente in materia forestale. A tal fine gli agenti che hanno accertato la violazione informano l’amministrazione competente che emette il provvedimento di sospensione. I lavori restano sospesi fino all’emissione del provvedimento autorizzativo.

 

     Art. 21. Disciplina della trasformazione del bosco

1. Ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all’articolo 17, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, secondo le disposizioni previste nell’articolo 8 del Testo unico.

2. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1:

a) che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;

b) nei boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione;

c) che non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dal regolamento sulla trasformazione del bosco previsto dal comma 10 e in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nel PFIT di cui all’articolo 10 o nel Piano di bacino distrettuale o suoi stralci di cui agli articoli 65, 67 e 117 del d.lgs. 152/2006, nel Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), nonché, ove previsto, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nelle disposizioni del PPTR e nelle norme dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette.

3. L’autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dalla Regione ai sensi di quanto disposto dal regolamento previsto nel comma 10 e può essere concessa:

a) dopo aver espletato, se previste, le procedure di autorizzazione paesaggistica, di valutazione di impatto ambientale, di acquisizione del parere di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale, nei casi previsti dalle norme di riferimento, dopo aver considerato le possibili alternative, inclusa l’opzione zero, e la valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000;

b) per il ripristino delle attività agricole tradizionali in coerenza con le disposizioni del PPTR e ai sensi, ove previsto, dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

c) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, di allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;

d) se risulta compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico e cura dei richiedenti pubblici o privati, la realizzazione di interventi di natura compensativa per la superficie forestale trasformata e per la mitigazione degli impatti sul paesaggio, da realizzare in conformità a quanto disposto dal PFIT, se presente, e dal PPTR.

5. Gli interventi compensativi di cui al comma 4 sono realizzati anche in aree diverse dal medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco e prevedono:

a) la creazione e manutenzione di nuovi boschi, su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) il rimboschimento e la gestione di superfici forestali pubbliche degradate, al fine di ripristinarne l’efficienza, dal punto di vista idrogeologico, ambientale, socio-culturale e produttivo.

6. Gli interventi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono realizzati previa approvazione da parte della Regione di un piano colturale che preveda l’utilizzo di specie autoctone, di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione di cui al comma 5, lettera a), a prescindere dalla superficie impegnata, sono equiparati a bosco.

7. L’individuazione delle superfici, la realizzazione degli interventi compensativi e le successive manutenzioni sono a carico del richiedente l’autorizzazione, che presenta a tal fine il piano colturale composto dagli elaborati previsti dal regolamento di cui al comma 10. In alternativa, è ammesso il versamento alla Regione dell’importo corrispondente al costo del rimboschimento stabilito dal medesimo regolamento, maggiorato del 20 per cento. Il versamento è effettuato prima dell’inizio dei lavori con le modalità stabilite dal regolamento; in caso contrario l’amministrazione sospende i lavori fino alla regolarizzazione della posizione e avvia le procedure per l’applicazione della sanzione amministrativa a carico dell’inadempiente.

8. Gli interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma 10, sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell’ambito del provvedimento di autorizzazione, in coerenza con quanto previsto dal PPTR.

9. A garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e dell’esecuzione degli interventi compensativi, il richiedente è tenuto a prestare una adeguata cauzione o, in alternativa, ha facoltà di costituire una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, il cui contratto è sottoscritto, in qualità di beneficiario, anche dall’amministrazione autorizzante secondo le modalità e i criteri disciplinati dal regolamento regionale di cui al comma10. Gli interventi di compensazione e quelli di trasformazione non possono beneficiare di contributi, sovvenzioni o altre utilità pubblici di qualunque natura e fonte. Il deposito cauzionale è versato, oppure la polizza è perfezionata prima dell’inizio dei lavori e sono mantenuti fino al momento del nulla-osta allo svincolo della cauzione. In caso contrario, l’amministrazione sospende i lavori fino alla regolarizzazione della posizione e avvia le procedure per l’applicazione della sanzione amministrativa a carico dell’inadempiente. Le garanzie previste dal comma 9 non sono dovute nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico.

10. Con apposito regolamento regionale sulla trasformazione del bosco e in attuazione del presente articolo sono inoltre disciplinati:

a) le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa, in coerenza con le linee guida nazionali previste all’articolo 8, comma 8, del Testo unico;

b) gli interventi di trasformazione del bosco esentati dall’obbligo di compensazione forestale di cui all’articolo 8, comma 3, del Testo unico definiti nei criteri minimi nazionali di cui all’articolo 8, comma 8, dello stesso;

c) i criteri, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi compensativi di cui al comma 5 e le aree dove devono essere effettuati, nonché i criteri, i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione e la determinazione dei costi degli interventi stessi, e i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi;

d) gli oneri istruttori per l’autorizzazione alla trasformazione del bosco, i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo delle cauzioni richieste per l’esecuzione degli interventi medesimi e le procedure per il versamento;

e) i criteri e le modalità per la realizzazione e gestione di nuovi boschi nonché per il miglioramento dei boschi e dei rimboschimenti esistenti, da effettuarsi con le somme introitate di cui alla lettera d);

f) il monitoraggio e il controllo delle aree oggetto di compensazione boschiva o di miglioramento boschivo.

11. La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Testo unico, individua con successiva legge di bilancio apposito capitolo per l’introito delle somme di cui al comma 10, lettera d), che destina alla realizzazione e gestione di nuovi boschi nonché al miglioramento dei boschi e dei rimboschimenti esistenti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10.

12. La trasformazione del bosco realizzata in difformità da quanto previsto dal presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 40, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze. Ove la trasformazione determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, si procederà alle riparazioni di cui alla medesima direttiva e alla normativa interna di recepimento, con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento di cui al comma 10.

 

CAPO 3

Prevenzione e lotta ai processi di degrado

 

     Art. 22. Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale

1. In coerenza con i principi e le finalità della presente legge, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, interventi sul patrimonio forestale regionale diretti a:

a) prevenire e contrastare i fenomeni di degrado ambientale, di dissesto idrogeologico e di abbandono colturale dei boschi;

b) aumentare la resilienza dei boschi al cambiamento climatico; c) ripristinare le funzioni degli ecosistemi forestali dai danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;

d) prevenire e difendere gli ecosistemi forestali da attacchi fitosanitari;

e) incrementare e migliorare il patrimonio forestale pubblico e privato, promuovendo la gestione forestale sostenibile al fine di migliorare le funzioni degli ecosistemi forestali e la loro biodiversità;

f) valorizzare i servizi di interesse pubblico forniti dal bosco, dalla gestione forestale sostenibile e dalle sue filiere produttive.

2. La Giunta regionale individua i boschi di protezione diretta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera n) e definisce gli interventi e i limiti di gestione per queste superfici.

3. La Regione Puglia promuove e sostiene attività di gestione volte alla prevenzione dalle avversità biotiche e abiotiche del patrimonio forestale regionale e degli arboreti da legno, di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi di prevenzione e difesa fitosanitaria in aree colpite da gravi o estese infestazioni sostenendo metodi selvicolturali e di lotta biologica o integrata.

4. La Regione Puglia divulga le conoscenze e sostiene il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio forestale regionale, promuove ricerche e indagini sull’impatto dei cambiamenti climatici, sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, sui danni derivanti da avversità biotiche e abiotiche e sulla corretta applicazione delle forme di prevenzione, lotta e contrasto.

 

     Art. 23. Piani di intervento straordinario

1. La Giunta regionale, in via d’urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Testo unico e degli articoli 75 e seguenti del r.d. 3267/1923, approva i Piani di intervento straordinario.

2. I Piani sono redatti secondo le disposizioni del regolamento forestale previsto nell’articolo 12, al fine di migliorare stabilità e resilienza, rafforzare funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per favorire una valorizzazione economica sostenibile, anche attraverso la realizzazione di attività di rimboschimento o imboschimento su vaste superfici. I Piani concorrono inoltre al perseguimento degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui all’articolo 24.

3. Ai fini dell’attuazione dei Piani, la Regione definisce i criteri di demarcazione delle aree di intervento e disciplina la previsione di intervento nel regolamento forestale regionale.

4. I proprietari, anche in forma associata, dei terreni ricadenti nell’ambito delle aree di intervento straordinario individuate coordinatamente tra loro e in accordo con la Regione, provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani, nonché al recepimento di questi nei propri PGF.

5. Nei boschi colpiti da gravi patologie riconosciute dalle competenti strutture regionali, i proprietari attuano quanto stabilito con eventuali atti urgenti adottati dalla Regione, assumendo le conseguenti iniziative per limitare la diffusione delle malattie e ponendo in essere interventi di lotta necessari, dandone comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione Puglia promuove la difesa fitosanitaria concorrendo, anche con eventuali mezzi e risorse propri, alla relativa spesa.

6. Se i proprietari non pongono in essere gli interventi di gestione obbligatori e urgenti previsti nei commi 4 e 5, o non è possibile raggiungere un accordo operativo tra i proprietari o, ancora, nel caso di proprietà di cui non è possibile individuare la titolarità, la Giunta regionale per realizzare gli interventi procede con:

a) l’affidamento diretto delle superfici oggetto di intervento all’ente strumentale della Regione (ARIF) o ad altri enti da essa delegati ai sensi dell’articolo 27;

b) l’affidamento delle superfici oggetto di intervento a imprese iscritte nell’Albo delle imprese boschive regionali di cui all’articolo 34, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, in assenza di competenze tecniche e disponibilità operative degli enti di cui alla lettera a).

7. La Regione Puglia, per urgenti e dimostrate ragioni di pubblica utilità, provvede anche all’occupazione temporanea delle aree di intervento straordinario, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per la realizzazione degli interventi di gestione obbligatori da attuarsi nell’ambito dei Piani di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro sugli incendi boschivi), per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività a espandersi, su aree boscate cespugliate o arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. La Regione programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi attraverso il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi regionale. Le attività di pianificazione antincendio consistono nel porre in essere azioni mirate a:

a)prevenire e mitigare il fenomeno incendi riducendo il numero di eventi, la severità e le superfici percorse dal fuoco sul territorio regionale;

b) aumentare il grado di preparazione del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e favorire la conoscenza e preparazione delle comunità residenti e del territorio;

c)migliorare la risposta del sistema Anti incendio boschivo (AIB), in termini di rapidità, efficienza ed efficacia;

d) favorire il recupero delle aree percorse dal fuoco.

3. Le attività di previsione riguardano:

a) lo studio delle cause e i fattori predisponenti gli incendi con l’individuazione della tipologia vegetazionale e dei regimi di eventi per il territorio;

b) il rilievo delle aree percorse dal fuoco degli anni precedenti riportate su apposita cartografia digitale;

c) l’individuazione delle aree a maggior rischio incendio;

d) l’individuazione dei periodi a maggior rischio incendio;

e) l’individuazione degli indici di pericolosità incendio;

f) la predisposizione di bollettini giornalieri di previsione incendi per i giorni successivi su scala territoriale con relativi indici di pericolosità.

4. Le attività di prevenzione incendi consistono nel:

a) porre in essere interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione e mitigazione del fenomeno degli incendi e alla costante manutenzione e gestione integrata del patrimonio forestale con poteri sostitutivi per i soggetti inadempienti nelle aree a più elevato rischio;

b) favorire secondo le indicazioni dei piani previsti nell’articolo 25 e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, la immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, per utilizzarne le risorse foraggere e conseguire la spontanea ripulitura dei boschi con finalità anche di riduzione dei combustibili erbacei per la prevenzione degli incendi;

c) censire la consistenza di uomini e mezzi AIB. e la loro dislocazione sul territorio regionale;

d) individuare la viabilità forestale, i tracciati spartifuoco, le aree strategiche di gestione degli incendi boschivi e le fonti di approvvigionamento idrico per i mezzi AIB;

e) porre in essere attività formative finalizzate alla crescita culturale con la promozione di interventi a vari livelli di educazione ambientale in attività di Protezione civile;

f) realizzare attività informative alla popolazione in merito alle cause determinanti gli incendi boschivi e le norme di autoprotezione da rispettare in situazioni di pericolo ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

g) promuovere il controllo e monitoraggio del territorio con sistemi di telerilevamento;

h) favorire la diffusione di tecniche di selvicoltura preventiva sostenibile e di governo degli incendi boschivi che tengano conto del ruolo ecologico del fuoco negli ecosistemi mediterranei.

5. La Regione riconosce il fuoco prescritto quale tecnica di gestione forestale e adattiva finalizzata alla prevenzione incendi. L’applicazione esperta e preventivamente autorizzata del fuoco prescritto nel territorio regionale, anche in via sperimentale, è rivolta al controllo della vegetazione nella prevenzione incendi, nonché alla gestione degli habitat legati alla presenza del fuoco, all’incremento della resilienza del territorio e a finalità di gestione agro-silvo-pastorale, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 (Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto).

6. La lotta attiva agli incendi consiste nella:

a) determinazione e localizzazione dei mezzi antincendio, degli strumenti e delle risorse umane AIB;

b) definizione delle procedure di lotta attiva agli incendi boschivi;

c) attività di ricognizione, sorveglianza del territorio, avvistamento, allarme e spegnimento;

d) attività di coordinamento delle attività AIB svolte dalla Sala operativa unificata permanente (SOUP).

7. Nell’ambito delle attività AIB la Regione svolge:

a) le attività previste all’articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia);

b) la programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi, assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali per il tramite della SOUP di cui alla legge 353/2000.

8. Per le attività di cui al comma 7 la Regione, nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e nell’ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale, si avvale, se necessario e previe specifiche intese e accordi con le amministrazioni di appartenenza:

a) del personale e dei mezzi della direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) del personale e dei mezzi dei reparti forestali dell’Arma dei Carabinieri operanti nel territorio regionale;

c) del personale e dei mezzi delle Forze Armate e della Polizia dello Stato operanti nel territorio regionale in caso di riconosciuta e urgente necessità;

d) del personale degli enti del Terzo settore che esercitano attività di protezione civile appositamente formato per le attività di spegnimento incendi boschivi;

e) del personale dell’ARIF appositamente formato e dislocato sul territorio ai fini del monitoraggio e spegnimento degli incendi boschivi;

f) del personale stagionale utilizzato prevalentemente nelle attività di prevenzione che abbia un’apposita formazione AIB, così come previsto dall’articolo 7, comma 6, della legge 353/2000;

g) su richiesta della SOUP, dei mezzi aerei antincendio dello Stato per il tramite del Centro operativo aereo unificato (COAU), secondo procedure prestabilite e dei mezzi aerei antincendio regionali.

9. La Regione assicura le attività di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS), degli uomini e mezzi sia terrestri che aerei, avvalendosi anche del personale della direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 (Sistema regionale di protezione civile), la Regione esercita le competenze previste dall’articolo 7 della legge 353/2000, recepito dalla legge regionale 38/2016, nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

10. Il regolamento forestale previsto nell’articolo 12 definisce le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe nella gestione delle proprietà forestali.

 

     Art. 25. Piano antincendio boschivo

1. La pianificazione dell’AIB è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:

a) piano AIB regionale;

b) programma operativo AIB annuale.

2. La Regione Puglia redige e approva il piano AIB regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 353/2000.

3. Il piano AIB regionale, al fine di prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, individua l’organizzazione ed il coordinamento dell’AIB e definisce:

a) gli indici di pericolosità dello sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, su scala comunale, distinguendo tra aree che hanno rischio basso, medio ed elevato;

b) lo studio vegetazionale del territorio regionale, la descrizione del patrimonio forestale, le caratteristiche climatiche e la caratterizzazione metereologica regionale;

c) la statistica degli incendi boschivi in Puglia con le relative aree percorse dal fuoco e distribuzione degli incendi per fascia oraria; d) la valutazione del pericolo degli incendi di interfaccia secondo il manuale operativo della Protezione civile;

e) le opere, le attività, gli interventi relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e in particolare:

1) i bollettini di prevenzione incendi boschivi, l’individuazione del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, l’aggiornamento del catasto incendi ai sensi dell’articolo 10 della legge 353/2000;

2) gli specifici indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi di selvicoltura preventiva da attuare sulle proprietà forestali pubbliche e private ricadenti nelle aree classificate a medio ed elevato grado di rischio incendio, per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali, da prevedere nell’ambito degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11 e da applicarsi in aggiunta agli obblighi previsti negli articoli 3 e 8 della legge regionale 38/2016;

3) gli interventi necessari a prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi nei boschi di pertinenza interregionali, previa intesa con le Regioni confinanti;

4) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

5) i servizi per l’avvistamento e il controllo del territorio finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi;

6) la consistenza, la localizzazione degli strumenti, delle opere, della viabilità e degli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché le strutture operative AIB e sedi decentrate per la gestione degli incendi boschivi, le risorse umane e mezzi AIB e loro dislocazione sul territorio regionale, i mezzi aerei regionali e dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi, il modello di intervento e attacco al fuoco;

7) l’approvvigionamento idrico dei mezzi terrestri e aerei e la rete radio regionale;

8) l’individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera nell’ AIB, a qualunque livello, dettando, altresì, ulteriori disposizioni lo svolgimento delle stesse;

f) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, le procedure operative, la catena di comando AIB e la gestione della SOUP;

g) la sicurezza degli operatori e il loro addestramento nonché l’individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

h) le modalità d’impiego delle squadre del volontariato nonché gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;

i) i criteri, le modalità e le procedure per il finanziamento dei soggetti che operano all’AIB e per l’affidamento delle attività di prevenzione alle imprese forestali iscritte all’Albo previsto nell’articolo 34;

j) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio, nonché le azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione;

k) i contenuti dei piani operativi AIB annuali e qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell’AIB.

4. Il piano AIB regionale ha validità triennale e la Giunta regionale può annualmente aggiornarlo o integrarlo con il Programma operativo annuale.

5. Il piano AIB regionale contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di richiesta e valutate dalla Sezione Protezione civile della Regione.

6. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 353/2000, predisposto dal Ministro della transizione ecologica d’intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB regionale.

7. Nelle aree a elevato rischio di incendi boschivi, individuate nel piano AIB regionale, la Regione redige e approva con deliberazione della Giunta regionale i piani territoriali AIB, contenenti gli interventi straordinari e le opere di prevenzione ed estinzione incendi, aventi validità di dieci anni, nel rispetto della normativa vigente.

8. Il programma operativo AIB annuale è un manuale che offre ai soggetti coinvolti nelle attività AIB utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi in zona di interfaccia urbano-rurale. In particolare, tutte le informazioni contenute nel programma medesimo costituiscono un documento da utilizzare in SOUP al fine di coordinare e fronteggiare con rapidità le molteplici segnalazioni di incendio. Il programma operativo AIB annuale permette di effettuare delle integrazioni o aggiornamenti al piano AIB regionale e viene redatto a partire dall’anno successivo all’approvazione di questo

9. I contenuti principali del programma operativo AIB annuale sono:

a) pianificazione e prevenzione nelle aree naturali protette;

b) coordinamento e modello operativo generale e fasi di intervento;

c) dotazioni dei soggetti coinvolti;

d) convenzioni finalizzate al potenziamento di uomini e mezzi;

e) impiego dei mezzi aerei per il supporto nella lotta AIB;

f) formazione AIB;

g) eventuali integrazioni o aggiornamenti del piano A AIB.I.B. regionale.

 

     Art. 26. Funzioni e compiti nell’attività antincendio boschivo regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza e attuazione della legge regionale 53/2019, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti e istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo e le forze dell’ordine, teso a formare una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi.

2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell’articolo 6 della legge 353/2000, l’informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendi, alle norme per l’autoprotezione delle proprietà private ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.

3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, la Città Metropolitana di Bari, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 53/2019, in attuazione delle attività previste dal piano AIB, esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 38/2016, in qualunque periodo dell’anno, in relazione all’andamento meteo-climatico e senza diminuire i termini di tutela definiti dal piano AIB regionale e dalla pianificazione di emergenza comunale, anche per singole aree omogenee, devono:

a) aggiornare periodicamente le perimetrazioni relative al rischio incendio di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni previste nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione);

b) tener conto delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10 della legge 353/2000 nella redazione dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti.

5. I Comuni provvedono, nei modi e nei tempi previsti nell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 38/2016, a censire e aggiornare annualmente il catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, avvalendosi della piattaforma regionale webgis e dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.

6. Se i Comuni non provvedono ad aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco entro il termine di cui al comma 4 della legge regionale 38/2016, la Regione Puglia esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un Commissario, nel rispetto della normativa vigente, così come previsto dall’articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 155 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile).

7. Sia nei boschi che nei pascoli permanenti percorsi dal fuoco, fatte salve le deroghe previste, restano i vincoli stabiliti dall’articolo 10 della legge 353/2000, i divieti stabiliti all’articolo 5 della legge regionale 38/2016, e si applicano i seguenti vincoli e prescrizioni:

a) divieto per quindici anni di cambio di destinazione d’uso del suolo;

b) divieto per dieci anni di realizzare edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata rilasciata in data antecedente l’incendio; c) divieto per quindici anni dell’esercizio del pascolo in bosco e divieto per cinque anni del pascolo sui terreni a pascolo e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente;

d) divieto per cinque anni delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro della transizione ecologica, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici;

e) divieto per dieci anni dell’attività venatoria;

f) divieto per cinque anni di raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

8. La Regione Puglia, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, articolo 10, della legge 353/2000, promuove interventi di recupero della funzionalità ecosistemica e di risanamento delle aree percorse dal fuoco, scaduti i termini di cui al comma 7; può, inoltre, assegnare in deroga, con carattere prioritario e per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, ai soggetti dell’autonomia locale, secondo i criteri di riparto della competenza previsti dalle norme vigenti, le funzioni di rimboschimento, ricostituzione boschiva o ingegneria ambientale da realizzare nell’ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività, dalla Regione svolte direttamente o attraverso i piani di intervento straordinari previsti nell’articolo 23.

9. Allo scopo di evitare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo determinato o indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l’opera di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui all’articolo 33 del r.d. 3267/1923 e all’articolo 652 del codice di procedura penale, all’adempimento di un obbligo giuridico.

10. Il personale utilizzato dalle Regioni e dagli enti istituzionalmente competenti e delegati per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge e di vigilanza, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Ai fini di tale reclutamento è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di formazione di cui all’articolo 33.

 

TITOLO 3

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE

CAPO 1

Promozione e sviluppo

 

     Art. 27. Forme di gestione forestale associata e consortile

1. La Regione Puglia favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione forestale associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, al fine di promuovere:

a) la tutela, la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio silvopastorale regionale in attuazione di un PGF di cui all’articolo 11;

b) il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch’esse in stato di abbandono;

c) la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove attività imprenditoriali.

2. I proprietari pubblici e privati possono affidare la gestione del proprio patrimonio silvopastorale, attraverso apposita convenzione, alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1, nonché direttamente agli enti locali e agli enti gestori delle aree naturali protette, oppure ad altri soggetti pubblici e privati. L’affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione associata delle risorse silvopastorali e la gestione deve comunque conformarsi all’attuazione di un PGF.

3. Le forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1 possiedono i requisiti di affidabilità tecnica, economica e operativa e sono regolate dalle norme del codice civile quando espletano attività su

beni patrimoniali privati, e dalla normativa che disciplina gli enti pubblici quando espletano attività su beni demaniali e patrimoniali pubblici.

4. Gli enti pubblici, per l’amministrazione dei beni soggetti a uso civico, possono aderire alle forme di gestione associata o consortile di cui al comma 1, tutelando le forme e i modi dell’esercizio dell’uso civico, applicando la normativa vigente per i soggetti gestori degli usi civici.

5. Il regolamento forestale previsto nell’articolo 12 disciplina i requisiti per il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile, le procedure per l’attribuzione degli incentivi, le attività e le competenze attribuite alle forme di gestione associata o consortile riconosciute.

6. Per la gestione delle superfici silvopastorali ricadenti nell’ambito di aree naturali protette di cui all’articolo 2 della legge 394/1991, o all’interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, le forme di gestione associata o consortile riconosciute possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, anche al fine di potersi avvalere dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell’area, nonché di predisporre il Piano di gestione per i siti privi di strumenti di pianificazione forestale, assicurando la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti in tali siti.

 

     Art. 28. Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali

1. Al fine di garantire una gestione silvopastorale omogenea, diffusa ed efficace, i legali rappresentanti delle forme di gestione associata o consortile di cui all’articolo 27, comma 1, possono chiedere la gestione provvisoria delle proprietà pubbliche intercluse o contigue all’area oggetto di loro gestione che risultano abbandonate o delle quali sia impossibile individuare la titolarità, oppure di cui il proprietario sia individuato ma irreperibile.

2. In apposita sezione del regolamento forestale previsto nell’articolo 12 sono disciplinate le procedure per la gestione provvisoria di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Viabilità silvopastorale e opere connesse alla gestione del bosco

1. La viabilità silvopastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvopastorale.

2. La Regione Puglia predispone e aggiorna periodicamente un piano della viabilità forestale generale, contenente il censimento della viabilità esistente, l’analisi delle zone servite, l’analisi delle esigenze di accessibilità e degli interventi necessari per il miglioramento della rete viaria e della viabilità nel rispetto della normativa vigente. Il piano della viabilità forestale, se presente, accompagna il PFR di cui all’articolo 9 e trova attuazione di dettaglio nei previsti PFIT di cui all’articolo 10.

3. Per l’approvazione dei PGF, qualora conformi al piano della viabilità forestale generale e alle disposizioni di dettaglio dei previsti PFIT di cui all’articolo 10, non è richiesto il parere favorevole del Soprintendente all’archeologia, belle arti e paesaggio per la parte inerente l’adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del d.p.r. 31/2017.

4. Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuate sul territorio regionale al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali.

5. Il regolamento forestale previsto nell’articolo 12, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 9 del Testo unico, definisce le caratteristiche tecnico-costruttive per la viabilità silvopastorale e le vie di esbosco a carattere transitorio, in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

 

     Art. 30. Promozione dei prodotti forestali

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. A tal fine, sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale e volte:

a) al miglioramento della stabilità ecologica del patrimonio boschivo regionale;

b) all’incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, in particolare nelle aree degradate, a scarsa copertura boscata, in specie di pianura e periurbane;

c) allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali legnosi e dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare provenienti dalle foreste e dall’arboricoltura da legno;

d) allo sviluppo sostenibile e integrato della filiera legno-energia locale, promuovendo l’uso a cascata delle biomasse legnose di provenienza locale, per impianti di piccola taglia non superiori ai 250 KW termici.

2. La Giunta regionale può, sentito il TTCFR, definire le linee di intervento per lo sviluppo dei prodotti forestali, destinando le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di interventi individuati attraverso procedure a bando o sostenendo direttamente singole iniziative di enti locali realizzate mediante forme di gestione associata o mediante accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

3. Nella concessione degli aiuti da parte della Regione Puglia per attività e interventi di cui al comma 1 è data priorità ai consorzi e alle altre forme di gestione forestale associata.

 

     Art. 31. Servizi ecosistemici e ambientali

1. La Regione Puglia promuove sistemi locali di pagamento dei Servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.

2. La Regione Puglia disciplina con apposito regolamento i sistemi di riconoscimento e pagamento dei PSEA in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, commi 8 e 9, del Testo unico e dall’articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

3. Il sistema di PSEA di cui al comma 1:

a) è definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla generazione e trasformazione di PSEA in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, pubblico o privato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) è sviluppato sul patrimonio forestale di proprietà privata o pubblica, dei comuni, delle loro unioni, delle aree protette, delle fondazioni di bacino montano integrato e delle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

c) prevede la volontarietà dell’accordo, che definisce i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

d) prevede l’addizionalità degli interventi oggetto di PSEA rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

e) prevede e garantisce la permanenza e l’incremento delle diverse funzioni del bene, in particolare di tutela ambientale, presenti prima dell’accordo.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 individua gli interventi ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 1 che proteggono, tutelano o forniscono servizi ecosistemici principalmente riconducibili alla:

a) fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata;

b) regimazione delle acque nei bacini montani e miglioramento delle capacità di filtrazione e di qualità delle acque nelle aree di pianura;

c) salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche.

 

     Art. 32. Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove inoltre, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione in favore della comunità regionale, con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, su:

a)ruolo e valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale regionale;

b) gestione sostenibile delle foreste;

c) filiere produttive e servizi generati dalle foreste.

3. La Regione Puglia sostiene l’attività di didattica forestale e di educazione ambientale, le azioni culturali e di promozione del turismo scientifico e sportivo, valorizzando le figure agroforestali operanti sul territorio e incentivando forme di reddito complementari alla produzione forestale, anche attraverso il circuito dei Boschi didattici della Puglia di cui alla legge regionale 12 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia).

4. La Giunta regionale aggiorna l’elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti presenti sul territorio regionale in attuazione della legge 10/2013. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo presente sul territorio con particolare valore ecologico, botanico, culturale e paesaggistico, il regolamento forestale previsto nell’articolo 12 disciplina le procedure amministrative, le modalità di censimento e le azioni di conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili.

 

CAPO 2

Iniziative a favore della qualificazione degli operatori, delle imprese e del mercato

 

     Art. 33. Attività formative e informative

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l’aggiornamento professionale e tecnico degli operatori dei settori:

a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;

b) delle sistemazioni idraulico-forestali, della gestione, difesa e tutela del territorio;

c) della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o interventi selvicolturali di cui all’articolo 17, comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene i corsi di formazione per gli addetti delle imprese iscritte all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia previsto nell’articolo 34 per qualificarne la professionalità.

3. La Regione, d’intesa con gli enti istituzionalmente competenti, può sostenere e curare inoltre l’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione, anche post-universitaria, in materie di interesse forestale volti a promuovere:

a) la preparazione professionale e tecnica degli operatori pubblici della Regione e degli enti delegati, territoriali e locali, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) la conservazione della biodiversità, la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio per i titolari della gestione forestale, pubblici e privati;

c) la conoscenza tecnica e normativa per professionisti, imprenditori e cittadini;

d) la specializzazione e l’aggiornamento dei soggetti competenti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi;

e) la qualificazione in materia di vivaistica forestale, lotta fitosanitaria e certificazione forestale;

f) la ricerca e l’innovazione nel settore forestale;

g) la didattica e l’educazione forestale e ambientale.

4. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali di cui all’articolo 10, comma 8, del Testo unico e sentito il TTCFR previsto nell’articolo 13, definisce, di concerto con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, le procedure, i criteri e le modalità di attivazione della formazione di cui al presente articolo.

5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale e dell’aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

 

     Art. 34. Albo regionale delle imprese boschive

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Testo unico, è istituito l’Albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, disciplinato da apposito regolamento regionale.

2. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esecuzione di lavori forestali, quali i tagli boschivi per superfici boscate superiori a un ettaro, nonché per l’esecuzione delle attività e degli interventi previsti nell’articolo 17.

3. All’Albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a), del Testo unico, le imprese forestali, singole e associate, i consorzi di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano in via continuativa o comunque prevalente nel settore forestale, agroforestale e ambientale e che siano in possesso dei requisiti generali, morali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività previste nel comma 2.

4. Le istanze di iscrizione all’Albo e le istanze di rinnovo annuale dell’iscrizione devono essere corredate dall’attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie definite dal regolamento regionale previsto nel comma 1. La mancata attestazione di pagamento preclude l’avvio del procedimento istruttorio ovvero determina il rigetto dell’istanza. Per il caso di mancata attestazione di pagamento riguardante l’istanza di rinnovo dell’iscrizione, le conseguenze sono disciplinate dal regolamento regionale previsto nel comma 1.

5. Le imprese di cui al comma 3 possono essere partecipate anche dai proprietari o possessori di aree agro-silvo-pastorali. La partecipazione da parte di proprietari pubblici è consentita in deroga al disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

6. Il regolamento regionale previsto nel comma 1, disciplina l’Albo per sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese, tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni. Il regolamento prevede inoltre:

a) le modalità di tenuta e di accesso all’Albo nonché le specifiche sugli oneri di iscrizione e gestione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera g);

b) i requisiti di iscrizione e di rinnovo, nonché le cause di sospensione e decadenza che tengono conto dell’esistenza di gravi e accertate inadempienze contrattuali, dell’eventuale commissione nell’ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative, e della presenza delle situazioni ostative previste dall’articolo 3, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

c) la definizione e l’individuazione dei casi in cui è richiesta l’iscrizione all’Albo per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi, tenuto conto della loro natura e complessità;

d) i requisiti formativi e professionali, previsti nell’articolo 33, che gli operatori forestali devono possedere per l’esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità.

7. Gli interventi forestali pubblici, se non attuati in amministrazione diretta, sono affidati alle imprese iscritte all’Albo. Se gli interventi forestali sono attuati in amministrazione diretta, l’ente pubblico dichiara il possesso degli stessi requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1.

8. I consorzi, le cooperative e le imprese forestali iscritte all’Albo regionale delle imprese boschive, che forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente, in coerenza con quanto previsto nell’articolo 10, comma 6, del Testo unico.

 

CAPO 3

Iniziative di ricerca, sperimentazione, divulgazione

 

     Art. 35. Attività di ricerca e sperimentazione

1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le università e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità e le priorità per il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione in materia forestale e ambientale con particolare riferimento alla:

a) ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale per il potenziamento dei servizi ecosistemici, per il miglioramento della gestione forestale e dello stato di conservazione degli habitat forestali e del sistema silvopastorale regionale, nonché per il miglioramento dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e relativa divulgazione e assistenza tecnica;

b) ricerca e applicazione di forme innovative di pianificazione e gestione volte alla valorizzazione multifunzionale del bosco;

c) ricerca, innovazione e sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi boschivi, dei disastri naturali e degli attacchi fitosanitari;

d) ricerca e sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio;

e) conoscenza e innovazione del settore forestale, dell’esercizio delle attività forestali, della filiera foresta-legno e del settore degli impianti di produzioni legnose specializzate;

f) esecuzione di studi di interesse regionale finalizzati ai rapporti tra bosco e tutela della biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico e protezione dal dissesto idrogeologico.

 

TITOLO 4

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

CAPO 1

Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali

 

     Art. 36. Servizio informativo forestale

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, il coordinamento, l’armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, della gestione delle attività di settore e di filiera, delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.

2. Ai fini del comma 1, la Regione realizza il Sistema informativo forestale regionale, di cui si avvale per le proprie attività istituzionali, per finalità di informazione, divulgazione, programmazione, pianificazione e controllo, nonché per la gestione efficiente di conoscenze condivise e certificate e per la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale.

3. Il Sistema informativo forestale regionale, gestito presso la struttura regionale competente in materia forestale, raccoglie, monitora, elabora e archivia le informazioni connesse al settore forestale.

4. Il Sistema informativo forestale regionale è integrato nel Sistema informativo territoriale della Regione Puglia, del quale condivide strutture e infrastrutture tecnologiche garantendo informazioni certificate, sinergie gestionali e organizzative a sostegno delle attività istituzionali degli enti locali, dell’attività dei professionisti e delle esigenze di conoscenza e trasparenza dei cittadini pugliesi. Garantisce inoltre la gestione delle pratiche amministrative e autorizzative in materia forestale, la gestione e l’archiviazione delle cartografie tematiche di interesse forestale e silvopastorale e delle relative basi di dati, comprese quelle della Carta e dell’Inventario forestale regionale previsti nell’articolo 37, integrandosi con le piattaforme abilitanti rese disponibili a livello nazionale e regionale.

 

     Art. 37. Carta e Inventario forestale

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse del patrimonio forestale regionale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la redazione e l’aggiornamento dell’Inventario forestale regionale e della Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le università e gli enti di ricerca nazionali e internazionali.

2. L’Inventario forestale della Puglia e i tematismi della Carta forestale regionale georiferita confluiscono e vengono gestiti e integrati organicamente nell’ambito del Sistema informativo territoriale della Regione Puglia.

3. L’Inventario forestale della Regione Puglia è redatto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Testo unico a fini statistici, per incrementare le basi conoscitive e verificare la sostenibilità dell’uso delle risorse forestali regionali. Raccoglie su base campionaria informazioni quantitative e qualitative delle risorse forestali pugliesi e adotta le definizioni riconosciute dall’Istituto nazionale di statistica, già utilizzate dall’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

4. La Carta forestale e delle relative infrastrutture della Regione Puglia viene redatta al fine di poter soddisfare le esigenze conoscitive e inventariali internazionali, nazionali e regionali, e disporre di informazioni certificate a sostegno delle attività istituzionali e dei professionisti, su basi tipologiche e specifiche categorie di copertura e uso del suolo riconducibili agli standard internazionali e nazionali, al fine di completare e integrare le informazioni inventariali e supportare la redazione degli strumenti di pianificazione previsti nell’articolo 8, comma 2.

5. La Giunta, su proposta della struttura regionale competente, adotta l’Inventario forestale regionale e la Carta forestale regionale e delle relative infrastrutture.

 

CAPO 2

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 38. Spese e oneri istruttori

1. Le spese istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti privati per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:

a) pianificazione forestale, di cui agli articoli 10 e 11, secondo quanto disposto dal regolamento forestale previsto nell’articolo 12;

b) trasformazione del bosco con interventi compensativi previsti nell’articolo 21, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

c) attività di utilizzazione dei pascoli e l’esercizio del pascolo in bosco, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

d) vincolo idrogeologico forestale di cui all’articolo 20 e taglio boschivo di cui all’articolo 19, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, secondo quanto disposto dal regolamento forestale;

e) iscrizione al Registro dei produttori dei materiali di base della Regione Puglia di cui all’articolo 10 del d.lgs. 386/2003, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell’articolo 7;

f) iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive, fatta eccezione per la Regione Puglia e suoi enti strumentali, secondo quanto disposto dal regolamento previsto nell’articolo 34.

2. Le spese istruttorie di cui al comma 1 sono aggiornate con cadenza triennale.

 

     Art. 39. Vigilanza e accertamenti

1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, in materia di foreste, delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, sono di competenza regionale ai sensi del d.p.r. 11/1972 e dell’articolo 69 del d.p.r. 616/1977, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale).

2. La competenza ad accertare e contestare le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, conformemente alle procedure ivi previste, e a irrogare le conseguenti sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie appartiene agli organi designati dalle leggi vigenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale. La struttura regionale competente in materia forestale fornisce il supporto tecnico per rendere più efficace l’azione di accertamento e contestazione delle violazioni e i successivi adempimenti amministrativi.

 

     Art. 40. Sanzioni amministrative pecuniarie forestali

1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme nazionali e regionali, in attuazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione delle presenti disposizioni dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro cinquecento a euro a 3 mila per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui all’articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 5, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all’articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all’articolo 12; se le violazioni sono commesse in formazioni di macchia mediterranea o in specifiche situazioni definite dal regolamento forestale stesso, le sanzioni sono raddoppiate;

b) a partire da euro settanta per piante con diametro del fusto di 7,5 cm misurato a 1,30 metri da terra, fino a un massimo di euro 2 mila proporzionalmente al diametro del fusto misurato a 1,30 metri da terra per il taglio di ciascuna pianta forestale, isolata, in gruppi o in filare, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all’articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all’articolo 12;

c) da euro cinquanta a euro centocinquanta per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta in piedi, eseguiti nei popolamenti forestali di cui all’articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 5, o su piante forestali isolate, a gruppi o filari in assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all’articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all’articolo 12;

d) da euro cinquanta a euro trecento nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori a essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti siano eseguiti in assenza della comunicazione prevista all’articolo 19, ma conformemente a quanto previsto dagli strumenti pianificatori;

e) da euro dieci a euro sessanta ogni cinquecento metri quadrati o frazione di superficie forestale per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero obbligatorio dei prodotti del taglio, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all’articolo 12;

f) da euro cinque a euro trenta ogni cento metri quadrati o frazione di superficie forestale per chi, nel corso delle operazioni selvicolturali, provochi, in violazione delle disposizioni del regolamento forestale di cui all’articolo 12, danni alla rinnovazione o al sottobosco, lo sradicamento o il danneggiamento di piante e ceppaie;

g) da euro mille a euro sei mila per ettaro o frazione di esso, per l’utilizzo nelle operazioni di martellata di martello forestale contraffatto, fatti salvi i profili di rilevanza penale;

h) da euro cinquecento a euro tre mila per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione minore, nei quali venga operata conversione di boschi di alto fusto in cedui, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;

i) da euro trecento a euro milleottocento per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione minore, a chiunque effettui la sostituzione di specie forestali autoctone con specie invasive di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati;

j) da euro duecento a euro milleduecento per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione minore, in cui siano realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

k) da euro settecento a euro sette mila per ogni mille metri quadrati di terreno o frazione minore, a chiunque effettui il taglio totale a raso del soprassuolo per superfici superiori ai due mila metri quadrati, salvo i casi eccezionali preventivamente autorizzati e fatti salvi i profili di rilevanza penale.

2. Per le violazioni connesse all’attività vivaistica forestale di cui all’articolo 7 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003.

3. La violazione delle disposizioni sull’arboricoltura da legno di cui all’articolo 18 dà luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro cinquanta a euro trecento a ettaro per chiunque proceda alla realizzazione o all’espianto di impianti di arboricoltura da legno senza la comunicazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a).

4. La violazione delle disposizioni riguardanti il vincolo idrogeologico forestale di cui all’articolo 20 e la trasformazione del bosco di cui all’articolo 21 dà luogo:

a) a sanzioni amministrative pecuniarie da euro cinquecento a euro tre mila ogni mille metri quadrati o loro frazione, per chiunque effettui la trasformazione dei boschi come definiti dall’articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 5, in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i profili di rilevanza penale. In aggiunta alla presente sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le sanzioni per i movimenti terra di cui alla lettera b);

b) a sanzioni amministrative pecuniarie da euro venti a euro duecento, per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione per i movimenti di terra eseguiti in assenza o in difformità dell’autorizzazione; la sanzione è raddoppiata se realizzata su superfici che subiscono con danno pubblico denudazioni, perdita di stabilità o danni all’assetto idrogeologico del suolo;

c) a importi delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) raddoppiati nel caso in cui l’autorizzazione sia stata precedentemente negata;

d) nei casi di violazione di cui alle lettere a) e b), se è accertata l’incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, all’obbligo per il trasgressore di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale. La competente struttura forestale regionale detta le prescrizioni per i lavori di ripristino o di riassetto e, in caso di inadempienza, dispone l’esecuzione dei lavori con rivalsa di spese a carico degli inadempienti;

e) a sanzioni amministrative pecuniarie da euro mille a euro sei mila ogni mille metri quadrati o loro frazione, per la mancata esecuzione degli interventi compensativi di cui all’articolo 21, comma 4, nonché per la realizzazione degli stessi in difformità dalle modalità prescritte o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario.

5. La violazione delle disposizioni sulla viabilità silvopastorale di cui all’articolo 29 dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro cinquanta a metro lineare per l’apertura di piste o vie di esbosco senza autorizzazione o in modo difforme dalle disposizioni previste dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12 a carico del proprietario delle superfici su cui viene realizzato l’illecito;

b) da euro duecento a euro mille a carico dell’impresa forestale per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12 o per la loro mancata rimozione;

c) euro cento per ogni periodo di trenta giorni, al proprietario del fondo o al legale rappresentante dell’ente gestore dei fondi su cui è stata autorizzata la realizzazione di piste forestali temporanee, principali e secondarie, per la mancata osservanza al ripristino e chiusura delle stesse;

d) da euro trenta a euro trecento per chiunque transiti con mezzi meccanici sulla viabilità forestale a transito limitato in assenza dell’autorizzazione prevista.

6. Oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 353/2000 e dall’articolo 12 della legge regionale 38/2016, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni di cui all’articolo 26, comma 7, lettera

a), sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) euro cinquecento per ogni metro quadrato di trasformazione del suolo a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo difformemente da quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio;

b) euro duecento per ogni metro quadrato di superficie trasformato in altra qualità di coltura;

7. Per le violazioni delle disposizioni inerenti all’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 12 si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro trenta a euro centocinquanta per capo di bestiame nel caso di pascolo in bosco non autorizzato o realizzato in difformità dai divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12;

b) da euro trenta a euro centocinquanta per capo di bestiame, nel caso di pascolo non autorizzato su superfici pascolive o realizzato in difformità dei divieti e limiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12. Se si tratta di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui sopra è ridotto a euro dieci e il limite massimo a euro quaranta;

c) da euro dieci a euro sessanta per capo di bestiame, nel caso di pascolo vagante non autorizzato nei terreni liberi al pascolo non appartenenti al proprietario degli animali pascolanti.

8. È infine prevista:

a) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento a euro novecento per ettaro di superficie o sua frazione per chiunque, alla riconsegna dei terreni sui quali siano stati realizzati interventi autorizzati di cui all’articolo 28, non ottemperi alle previsioni contenute nel PGF e negli accordi di concessione;

b) per le imprese forestali operanti sul territorio regionale non iscritte all’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia, oltre alle sanzioni di cui al presente articolo, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione delle attività selvicolturali, come disposto dal regolamento regionale previsto nell’articolo 34;

c) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci a euro sessanta per la raccolta di prodotti secondari non legnosi del bosco oltre i limiti stabiliti dal regolamento previsto nell’articolo 12 che disciplina inoltre le modalità della confisca e destinazione del prodotto raccolto;

d) per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali, l’applicazione ai trasgressori delle sanzioni di cui alle disposizioni della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

9. Le violazioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi che implicano anche la mancata osservanza di altre leggi o regolamenti in materia ambientale e paesaggistica sono sanzionate, in aggiunta alle sanzioni amministrative e pecuniarie qui previste, secondo quanto previsto dalle disposizioni delle ulteriori normative violate.

10. Per le violazioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma fissata dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per i casi e secondo le procedure previsti dai regolamenti. 11. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è rivalutata ogni cinque anni in misura pari alla variazione media annuale nazionale, verificatasi nel periodo intercorso dall’ultimo aggiornamento, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT, con arrotondamento degli importi edittali nel minimo e nel massimo all’euro inferiore.

13. Tale aggiornamento è effettuato dalla competente struttura forestale regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT sulla Gazzetta ufficiale e gli importi aggiornati sono applicati alle sanzioni irrogate a partire dal 1° gennaio del primo anno del quinquennio di applicazione.

 

CAPO 3

Norme transitorie, finali e abrogative

 

     Art. 41. Notifica all’Unione europea

1. La concessione di eventuali aiuti, conseguenti all’applicazione della presente legge, è disposta a seguito del parere favorevole dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), a esclusione degli aiuti in regime de minimis.

 

     Art. 42. Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge, avente carattere di riordino e aggiornamento della disciplina regionale in materia di foreste e filiere forestali, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

 

     Art. 43. Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale, riferisce sull’attuazione della presente legge, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento forestale regionale previsto nell’articolo 12 continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari previgenti, attuative della precedente normativa.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto nell’articolo 12, restano in vigore le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate per le province della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

4. I programmi e i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a eccezione del piano operativo AIB vigente, che resta valido fino alla sua scadenza, mantengono la loro validità fino all’approvazione degli atti della programmazione regionale di cui all’articolo 9 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell’articolo 12. Dal verificarsi di tali presupposti, i proprietari pubblici e privati hanno ventiquattro mesi per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e adeguarli alle nuove disposizioni di legge e regolamentari.

5. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’articolo 12, i PGF di cui all’articolo 11 che riguardano il demanio forestale regionale o altre proprietà forestali pubbliche sono approvati, secondo le linee di indirizzo nazionali, dalla Giunta regionale.

6. L’Albo delle imprese boschive della Regione Puglia istituito con l.r. 4/2009 mantiene la sua validità fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 34. Dalla stessa data, le imprese già iscritte all’Albo regionale delle imprese boschive regionali hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni regolamentari e confermare la propria iscrizione all’Albo.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 (Piani forestali di indirizzo territoriale), 14 (Sportelli forestali), 23 (Piani di intervento straordinario), 25 (Piano Antincendio Boschivo) e 26 (Funzioni e compiti nell’attività antincendio boschivo regionale) entrano in vigore decorsi 12 mesi dall’approvazione della presente legge.

8. Fino alla redazione della Carta forestale regionale e dell’Inventario forestale della Puglia previsti nell’articolo 37 è assunto come inventario regionale l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

9. Le sanzioni di cui all’articolo 40 trovano applicazione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento forestale previsto nell’articolo 12, laddove richiamato esplicitamente.

 

     Art. 44. Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

b) legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

c) legge regionale 25 maggio 2012, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

d) articoli 29 e 31 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);

e) articolo 37 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004);

f) articolo 68 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);

g) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5);

h) articoli 1 e 2 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 - Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227);

i) articoli 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole).

2. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12 sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a) regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 (Tagli boschivi);

b) regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive);

c) regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21 (Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione);

d) regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge n. 3267/1923);

e) regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 9 (Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico);

f) regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 – Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive);

g) regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 19 (Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 – Tagli boschivi);

h) regolamento regionale 24 ottobre 2018, n. 15 (Modifiche al regolamento regionale n. 19 del 13 ottobre 2017 recante “Modifiche al regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 – Tagli boschivi).

 

TITOLO 5

DISPOSIZIONI DIVERSE

CAPO 1

Disposizioni in materia personale di ARIF

 

     Art. 45. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 30/2022

1. L’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024) è abrogato.

 

     Art. 46. Abrogazione dell’articolo 115 della l.r. 32/2022

1. L’articolo 115 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) è abrogato.

 

CAPO 2

Disposizioni in materia urbanistica

 

     Art. 47. Modifica all’articolo 54 della l.r. 51/2021

1. La lettera s) del comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) è abrogata.

 

CAPO 3

Disposizioni in materia sanitaria

 

     Art. 48. Verifica soglia minima di efficienza

1. Ai fini della verifica della soglia minima di efficienza di cui all’articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n, 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), si fa riferimento all’anno 2021.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.