§ IV.1.112 - L.R. 11 marzo 2009, n. 4.
Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:11/03/2009
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)
Art. 1 bis.  Oneri istruttori


§ IV.1.112 - L.R. 11 marzo 2009, n. 4. [1]

Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

(B.U. 13 marzo 2009, n. 40)

 

Art. 1. (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)

1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.

2 bis. L’albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al comma 4 [2].

3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.

 

     Art. 1 bis. Oneri istruttori [3]

1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo delle imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1 comma 4. Gli importi delle spese per l’iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 21 marzo 2023, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 37.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 37.