§ V.5.142 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 40.
Boschi didattici della Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:10/12/2012
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Albo regionale dei boschi didattici
Art. 4.  Requisiti del bosco didattico
Art. 5.  Requisiti dell’operatore
Art. 6.  Requisiti del gestore
Art. 7.  Piano delle attività nel bosco didattico
Art. 8.  Visite guidate e manifestazioni
Art. 9.  Logo dei boschi didattici
Art. 10.  Promozione dei boschi didattici
Art. 11.  Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall’Albo
Art. 12.  Oneri istruttori
Art. 13.  Norma finanziaria


§ V.5.142 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 40.

Boschi didattici della Puglia.

(B.U. 11 dicembre 2012, n. 179)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione forestale.

2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 1:

a) riconosce i soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 2;

b) attribuisce la denominazione di “bosco didattico della Puglia”;

c) istituisce il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Il “bosco didattico” è l’area boscata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici.

2. Il “circuito” è l’insieme dei boschi iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 3.

3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì, “attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell’area boscata.

4. Il “gestore” del bosco didattico è un ente pubblico, un’associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al comma 3.

5. L’”operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o giuridica alla quale compete l’attività didattica di cui al comma 3.

6. L’aula didattica è il luogo o l’area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3 [1].

 

     Art. 3. Albo regionale dei boschi didattici

1. È istituito l’Albo regionale dei boschi didattici, tenuto presso il Servizio foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio foreste).

2. All’Albo possono essere iscritti enti, associazioni, cooperative o privati, riconosciuti ai sensi dell’articolo 6.

3. I boschi didattici sono identificati con un numero progressivo di iscrizione.

4. Il Dirigente del Servizio foreste o suo delegato, sulla base dell’istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio foreste, competenti per territorio, determina:

a) l’individuazione dei boschi didattici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;

b) il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) la cancellazione dei boschi didattici dall’Albo regionale.

 

     Art. 4. Requisiti del bosco didattico

1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:

a) forestali:

1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;

2) accessibilità agevole e idonea all’attività didattica;

3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la divulgazione forestale e ambientale;

b) didattici:

1) iniziative realizzate o previste da realizzare al fine di valorizzare la vocazione specifica dell’area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);

2) materiale didattico-informativo prodotto o previsto da produrre (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);

3) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività didattica;

c) logistici:

1) aree idonee per il parcheggio;

2) almeno un’aula didattica;

3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;

d) di sicurezza:

1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da tecnico abilitato;

2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione [2].

 

     Art. 5. Requisiti dell’operatore

1. L’attività didattica è espletata da almeno un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui al punto a) ovvero di cui al punto b):

a) diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico - forestale;

b) diploma di scuola media superiore supportato da adeguata formazione didattico - metodologica nelle materie di cui all’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 6. Requisiti del gestore

1. L’istanza di iscrizione all’Albo regionale dei boschi didattici è presentata al Servizio foreste.

2. L’istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, e riporta:

a) informazioni relative al gestore:

1) ragione sociale;

2) legale rappresentanza;

3) codice fiscale e/o partita IVA;

4) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le imprese agro-forestali;

5) titolo di godimento reale del bosco;

b) documentazione:

1) requisiti di cui all’articolo 4;

2) requisiti di cui all’articolo 5;

3) progetto di cui all’articolo 7;

4) polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), punto 2) [3].

3. Il procedimento di iscrizione nell’Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è adottato dal dirigente del Servizio foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale del Servizio foreste.

5. Il gestore ha l’obbligo di comunicare e documentare al Servizio foreste, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

 

     Art. 7. Piano delle attività nel bosco didattico

1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così articolato:

a) progetto didattico-divulgativo sulle tematiche di cui all’articolo 2, commi 1, 3 e 6;

b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;

c) risorse umane impegnate nell’attività didattica;

d) risorse economiche per lo svolgimento del piano.

2. Il piano deve altresì prevedere:

a) la messa a dimora nella giornata dell’albero di essenze erbacee, arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco [4];

b) l’incremento della presenza e del ripopolamento dell’avifauna e delle specie animali tipiche del territorio, attraverso la messa a dimora di essenze che favoriscano il loro nutrimento e il loro stazionamento e/o nidificazione.

 

     Art. 8. Visite guidate e manifestazioni

1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.

2. Il gestore del bosco didattico ha l’obbligo di promuovere la “festa dell’albero” con la messa a dimora di alberi da “adottare”.

3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi [5].

3 bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimentodi funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi) [6].

 

     Art. 9. Logo dei boschi didattici

1. Il Servizio foreste provvede, attraverso un concorso di idee, a definire il logo dei boschi didattici della Puglia.

2. L’uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del bosco didattico.

3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

 

     Art. 10. Promozione dei boschi didattici

1. Il Servizio foreste comunica all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione Puglia la programmazione annuale forestale regionale.

2. Il Servizio foreste, in attuazione della programmazione di cui al comma 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.

3. Il Servizio foreste supporta l’attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l’erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale [7].

 

     Art. 11. Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall’Albo

1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi di:

a) compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme dell’Unione europea, nazionali e regionali;

b) perdita dei requisiti di accesso alla presente legge;

c) riscontro di indicazioni erronee o irregolari;

d) richiesta del gestore del bosco.

2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei casi di:

a) riscontrate dichiarazioni mendaci seguite da segnalazione all’Autorità giudiziaria competente per territorio;

b) bosco colpito da incendio boschivo con area riportata nell’apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;

c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo) [8].

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente del Servizio foreste diffida il gestore del bosco didattico a regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l’atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.

4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina la cancellazione del bosco didattico dall’Albo regionale.

5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.

 

     Art. 12. Oneri istruttori [9]

1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo dei boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura di euro 300 a domanda.

2. L’ istanza da inoltrare al Servizio foreste per l’iscrizione all’Albo dei boschi didattici è corredata della attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce l’avvio del procedimento istruttorio e l’istanza è dichiarata “irricevibile”.

 

     Art. 13. Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi del capitolo 121012 denominato “Spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste - L.R. 18/2000” - unità previsionale di base 01.04.01 - del Bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 marzo 2015, n. 11.