§ 79.1.116 - D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.
Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:23/02/2010
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenze amministrative
Art. 4.  Valutazione preliminare del rischio di alluvioni
Art. 5.  Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni
Art. 6.  Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni
Art. 7.  Piani di gestione del rischio di alluvioni
Art. 8.  Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni
Art. 9.  Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Art. 10.  Informazione e consultazione del pubblico
Art. 11.  Misure transitorie
Art. 12.  Riesam
Art. 13.  Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
Art. 14.  Modifiche dell'allegato 1
Art. 15.  Norme tecniche
Art. 16.  Disposizioni finanziarie
Art. 17.  Norma di salvaguardia


§ 79.1.116 - D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49.

Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

(G.U. 2 aprile 2010, n. 77)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare l'articolo 1;

     Vista la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare la parte terza;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, ed in particolare l'articolo 1;

     Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

     Vista la preliminare, deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;

     Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

     Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

     Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

     1. Il presente decreto disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

     2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonchè la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema dì allertamento nazionale.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:

     a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari [1];

     b) pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;

     c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

 

     Art. 3. Competenze amministrative

     1. Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico.

     2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, lettera b).

 

     Art. 4. Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonchè delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i seguenti elementi:

     a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio;

     b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali e che, con elevata probabilità, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l'estensione dell'area inondabile e, ove noti, le modalità di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto;

     c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro;

     d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche e sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.

     3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorità di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni.

     4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non è effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 5. Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni

     1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all'articolo 4, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonchè del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro.

     2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le autorità di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.

 

     Art. 6. Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonchè del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:

     a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;

     b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);

     c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità) [2].

     3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:

     a) estensione dell'inondazione e portata della piena [3];

     b) altezza e quota idrica [4];

     c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).

     4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).

     5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993, espresse in termini di:

     a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

     b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);

     c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;

     d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;

     e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

     6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.

     7. Le mappe della pericolosità da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.

 

     Art. 7. Piani di gestione del rischio di alluvioni

     1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni dì alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonchè l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.

     2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di cui all'articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all'articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

     3. Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:

     a) le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

     b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonchè con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

     4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonchè gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali:

     a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;

     b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;

     c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     d) la gestione del suolo e delle acque;

     e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;

     f) l'uso del territorio;

     g) la conservazione della natura;

     h) la navigazione e le infrastrutture portuali;

     i) i costi e i benefici;

     l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.

     5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonchè della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

     a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;

     b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;

     c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

     d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

     6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo:

     a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza già predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

     7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8.

     8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015 [5].

     9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 3.

 

     Art. 8. Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni

     1. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico.

     2. Per distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all'interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati.

     3. Per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all'articolo 3, ciascuna per la parte dì propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

     4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione più dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale.

     5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 individuano, nell'ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

 

     Art. 9. Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

     1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica [6].

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nonchè le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.

     3. Le misure dì cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:

     a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;

     b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;

     c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n, 152 del 2006.

 

     Art. 10. Informazione e consultazione del pubblico

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

     2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.

 

     Art. 11. Misure transitorie

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

     2. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all'articolo 6.

     3. Le autorità di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all'articolo 7.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all'articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12.

 

     Art. 12. Riesam

     1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.

     2. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 sono riesaminate e, se del caso, aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei anni.

     3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi di cui alla parte B dell'allegato I, entro il 22 settembre 2021 e, successivamente, ogni sei anni.

     4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

 

     Art. 13. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

     1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonchè i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.

     2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.

     4. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.

 

     Art. 14. Modifiche dell'allegato 1

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell'allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall'Unione europea.

 

     Art. 15. Norme tecniche

     1. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente agli aspetti individuati alla parte C dell'allegato 1, degli indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie

     1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. All'attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attività di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonchè con le risorse regionali all'uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 17. Norma di salvaguardia

     1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

 

Allegato 1

(di cui all'articolo 7, comma 4)

 

     Parte A - Piani di gestione del rischio di alluvioni.

     I - Elementi che devono figurare nel primo piano di gestione del rischio di alluvioni:

     1. Conclusioni della valutazione preliminare del rischio di alluvioni prevista dall'articolo 4 sotto forma di una mappa di sintesi del distretto idrografico di cui all'articolo 3, che delimiti le zone di cui all'articolo 5 oggetto del primo piano di gestione del rischio di alluvioni;

     2. mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni predisposte ai sensi dell'articolo 6 o già esistenti ai sensi dell'articolo 12 e conclusioni ricavate dalla loro lettura;

     3. descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, definiti a norma dell'articolo 7, comma 2;

     4. sintesi delle misure e relativo ordine di priorità per il raggiungimento degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, comprese quelle adottate a norma dell'articolo 7 e delle misure in materia di alluvioni adottate nell'ambito di altri atti comunitari comprese le direttive del Consiglio 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fatte salve le misure già predisposte nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     5. qualora disponibile, per i bacini idrografici o sottobacini condivisi, descrizione della metodologia di analisi dei costi e benefici, utilizzata per valutare le misure aventi effetti transnazionali.

     II - Descrizione dell'attuazione del piano:

     1. descrizione dell'ordine di priorità e delle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione del piano;

     2. sintesi delle misure ovvero delle azioni adottate per informare e consultare il pubblico;

     3. elenco delle autorità competenti e, se del caso, descrizione del processo di coordinamento messo in atto all'interno di un distretto idrografico internazionale e del processo di coordinamento con la direttiva 2000/60/CE.

     Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

     1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 12 [7];

     2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2;

     3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere;

     4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.  Parte C - Contenuti degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni:

     1. indirizzi per la valutazione preliminare del rischio di alluvione relativamente agli aspetti riguardanti la prevenzione e la protezione dal rischio di alluvione e, in particolare, la valutazione delle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, la valutazione delle conseguenze negative per la salute umana, i beni, le attività economiche, l'ambiente e il patrimonio culturale, la valutazione del ruolo delle pianure alluvionali, come aree naturali di ritenzione delle acque, e dell'efficacia delle infrastrutture artificiali per la protezione dalle alluvioni;

     2. criteri per la individuazione delle aree a pericolosità e a rischio di alluvione, nonchè per la definizione del grado di pericolosità e del grado di rischio, con riferimento in particolare, alla portata della piena e all'estensione dell'inondazione, alle vie di deflusso delle acque e alle zone con capacità d'espansione naturale delle piene, alle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce per quanto concerne la valutazione delle inondazioni marine delle zone costiere, agli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla gestione del suolo e delle acque, alla pianificazione e alle previsioni di sviluppo del territorio, all'uso del territorio, alla conservazione della natura, alla navigazione e alle infrastrutture portuali, ai costi e ai benefici, al numero di abitanti potenzialmente interessati, alle attività economiche e ai beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse insistenti sull'area potenzialmente interessata;

     3. metodologie standard e codificate per l'utilizzo dei dati ambientali del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, derivanti dal Piano di telerilevamento ambientale e fruibili attraverso il Sistema cartografico cooperante, ai fini della delimitazione e aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica e delle aree a rischio idraulico, nonchè ai fini delle attività di protezione dal rischio di alluvione. 


[1] Lettera così modificata dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[6] Comma inserito dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97 e così modificato dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Punto così modificato dall'art. 19 della L. 6 agosto 2013, n. 97.